Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16417 del 2022, proposto da Maccari Scavi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Petitto, Marco De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco De Santis in Roma, viale Angelico n. 92;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Simar Immobiliare S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera Dirigenziale n. rep. CN/1570/2022 del 14 settembre 2022, notificata in data 14 ottobre 2022, con cui Roma Capitale, Municipio IX, Direzione Tecnica – P.O. Servizio Attuazione Urbanista – Edilizia Privata, Ufficio Abusivismo edilizio e politiche abitative ha inoltrato alla società Maccari Scavi s.r.l. e alla società Simar Immobiliare S.r.l. un'ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi edilizi realizzati in Via di Mezzocammino snc (fronte civico 73) entro il termine di 60 giorni;
- della Nota protocollo CN 79290 del 29 agosto 2016 citata nelle premesse della Delibera Dirigenziale del 14 settembre 2022, con cui è stato comunicato alla società Maccari S.r.l., società diversa dall'odierna ricorrente, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, notificato in data 9 settembre 2016 e in data 25 settembre alla società Simar Immobiliare S.r.l., proprietario del terreno concesso in locazione alla società Maccari Scavi S.r.l.;
- nonché degli atti e documenti citati nelle premesse della Delibera impugnata non conosciuti dall'odierna ricorrente e nello specifico:
- della Nota prot. RH 162719 del 5 agosto 2022 del Nucleo Ambiente Decoro della Polizia di Roma Capitale, con cui sono stati trasmessi i dati aggiornati della società Maccari S.r.l. (modificata in Maccari Scavi S.r.l.) e della società Simar Immobiliare S.r.l.;
- della check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 del T.U.E.L., allegata alla Delibera Dirigenziale impugnata, come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018 da cui si evince che il Responsabile del Procedimento ha effettuato l'istruttoria;
- dell'esito dell'accertamento tecnico concernente l'esistenza dell'abuso edilizio protocollo CN 65754 del 29 luglio 2015 riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 16 L.R. 15/2008,
nonché per l'annullamento, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.a.,
del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 24 ottobre 2022 ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990 e per l'accertamento del diritto della ricorrente a conoscere tutti gli atti e i documenti richiesti con tale istanza e la conseguente condanna dell'Amministrazione ad esibirli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la nota del 19 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CI EL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento degli atti impugnati con i quali l’Amministrazione gli ha ingiunto di rimuovere determinati interventi edilizi realizzati in assenza del tiolo abilitativo su terreno destinato a deposito a cielo aperto di materiali edili.
1.1. Parte ricorrente rilevava che:
- il provvedimento impugnato ingiunge dunque la rimozione o demolizione degli abusi alla società ricorrente, nella supposta – ed erronea - qualità di proprietaria non responsabile dei terreni;
- non ha ricevuto alcun atto prodromico, come la comunicazione di avvio o il verbale del sopralluogo;
- per i manufatti oggetto del provvedimento di demolizione era stata presentata dalla Maccari S.r.l., società differente dall’odierna ricorrente, in data 9 dicembre 2004, istanza di condono;
- i manufatti elencati nella delibera sono stati realizzati prima che la ricorrente acquisisse la disponibilità del terreno in forza del contratto di locazione stipulato con la Simar Immobiliare S.r.l. in data 1° aprile 2020;
- la società odierna ricorrente, pertanto, non solo non era proprietaria dell’area su cui insistono i manufatti contestati, ma non li aveva nemmeno realizzati.
1.2. A sostegno del ricorso deduceva due motivi di ricorso, con cui contestava:
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt.7e 8della l.241/1990; difetto dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta e contraddittorietà; violazione di legge sotto il profilo della carenza di motivazione, ai sensidell’art.3della legge n.241/1990.violazionedel principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza. violazione dell’articolo 31d.p.r.n.380/2001
- Violazione della l.24novembre 2003 n.326. violazione dell’articolo 97cost.violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. violazione dell’articolo 31d.p.r.n.380/2001 sotto diverso profilo.
- Violazione e falsa applicazione degli articoli 22e ss.della legge n.241/1990.carenza di motivazione. violazione del principio di trasparenza.
1.3. L’amministrazione comunale si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva, nonché gli atti richiesti con l’istanza di accesso da parte ricorrente.
1.4. Con memoria del 17.11.2025, Roma Capitale rappresentava che “ In data 20.12.2022 la Polizia di Roma Capitale ha trasmesso i dati aggiornati della società Maccari S.r.l. e non più Maccari Scavi s.r.l. e il Municipio Roma IX, con DD 577, ha annullato la DD 1570 ingiungendo la demolizione a Maccari s.r.l. ”.
Nello specifico, “ in data 20.3.2023 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale rep. CN 577/2023 del 20.3.2023, prot. CN37486 con la quale è stata annullata la Determinazione Dirigenziale n. 1570 prot. CN 104369 del 14.9.2022 ”.
1.5. Il ricorrente, quindi, con propria memoria (19.12.2025) dava atto della cessazione della materia del contendere, insistendo però sulla condanna alle spese di lite dell’Amministrazione.
1.6. Roma Capitale, depositati in copia il provvedimento di autotutela sopravvenuto, ha concluso con memorie per l’udienza, prospettando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
2. – Alla udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. - In ordine alla domanda introdotta con l’odierno ricorso introduttivo, al Collegio non resta che prendere atto della intervenuta revoca in autotutela del provvedimento oggetto di gravame, con la conclusione che il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere.
4. – Quanto alle spese di lite ed alla domanda di condanna dell’Amministrazione, in base al principio della soccombenza virtuale, il Collegio rileva la fondatezza delle censure ricorsuali e, in particolare, del secondo motivo di ricorso che, con valenza assorbente, ha allegato la circostanza – non smentita da parte resistente – per cui l’ordine di demolizione è stato rivolto nei confronti di un soggetto (l’odierna ricorrente) che non era proprietario dell’area, né responsabile degli interventi edilizi contestati, in quanto ha assunto la disponibilità dei beni solo a seguito della stipula del contratto di locazione in data 1°aprile 2020, mentre gli accertamenti posti a fondamento dei provvedimenti in contestazione risultano essere antecedenti tale data.
A ciò si aggiunge il rilievo per cui, anche con riferimento all’istanza di accesso agli atti presentata dalla società prima della presentazione del ricorso, la stessa è rimasta priva di riscontro, avendo Roma Capitale risposto alla stessa solo dopo la notifica del ricorso.
5. - Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’Amministrazione nella misura che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna Roma Capitale alle spese di lite che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AR AL, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
CI EL PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI EL PI | AR AR AL |
IL SEGRETARIO