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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 7582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7582 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il 2.04. 1985 - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CORETTI GIULIA e CUCCO
CANDIDA presso le quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giovanni Bausan n.36
E
(nato a [...] l'[...] - C.F. rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Casandrino (NA) alla Via Andrea della Rossa n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a Napoli l'1.05.2013, che dalla loro unione era nato un figlio:
, il 2.04.2014, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di Per_1 insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la
1 separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni da loro pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)i coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia la propria residenza o domicilio, con obbligo di comunicare preventivamente eventuali trasferimenti.
2) La casa sita in Napoli (Na) alla via Vecchia Napoli n. 89 D - condotta in locazione dalla professoressa - sarà assegnata alla stessa (completa di tutti gli arredi e beni mobili) che, Parte_1 pertanto, continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore . Per_1
3) I genitori continueranno ad esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore saranno assunte di comune accordo anche tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso;
4) I genitori concordano il seguente piano genitoriale e diritto di visita del minore: a) il figlio minore , di anni 10, è iscritto alla quinta elementare presso l'Istituto scolastico XXI^ Circolo Per_1
Didattico “Mameli Zuppetta” con sede in Napoli (Na) al Viale dei Colli Aminei n. 18/B ove il minore si reca accompagnato dalla madre che provvede anche a curare l'uscita scolastica di . b) Il Per_1 minore è iscritto - attualmente - ad un corso sportivo di nuoto che pratica due volte alla Per_1 settimana e, precisamente: il lunedì dalle h. 17.15 alle h. 18.00 ed il venerdì pomeriggio dalle h.
16.30 alle h. 17.15; il piccolo è iscritto anche ad un corso d'inglese presso l' Istituto “British Per_1
Language Centre” che frequenta una volta alla settimana e, precisamente: il giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.45. c) Il minore è seguito dal pediatra di base, dott. , con studio in Persona_2
Napoli (Na) al Viale delle Porcellane n. 23. Il minore segue un percorso di terapia psicologica con la dottoressa il venerdì pomeriggio dalle ore 18.15 alle ore 19.15 presso lo studio Persona_3
2 della dott.ssa in Napoli(Na) alla Via Pietro Castellino n.
1. e) Al fine di assicurare al figlio Per_3 minore stabili relazioni affettive con entrambe le figure genitoriali, le modalità di incontro padre- figlio saranno garantite nel rispetto della regolamentazione di seguito indicata, salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente, compatibilmente con le esigenze del figlio e con Per_1 gli impegni lavorativi di entrambi i genitori: - settimanalmente: nella settimana in cui il piccolo trascorrerà il weekend con la madre, il sig. sarà con due pomeriggi Per_1 Parte_2 Per_1 infrasettimanali e, precisamente: il martedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.45 con riaccompagnamento a casa alle ore 20.45 della sera ed il venerdì dalle ore 18.00 (con pernottamento) e riaccompagnamento a casa alle ore 10.30 del sabato mattina. - Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, il Sig. sarà con due pomeriggi Per_1 Pt_2 Per_1 infrasettimanali e, precisamente: il martedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.45 con riaccompagnamento a casa alle ore 20.45 della sera. - week end alterni: ogni mese i genitori si alterneranno nei week end ed il padre, nei week end di sua spettanza starà con il figlio dalle ore
15.45 del venerdì con riaccompagnamento a casa alle ore 20.45 della domenica sera. - Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore sarà il 24 dicembre dalle ore 10.00 sino al 25 dicembre ore 10.00 con un genitore ed il 25 dicembre dalle 10.00 al 26 dicembre ore 10.00 con l'altro, il 26 dicembre dalle 10.00 al 27 dicembre ore 10.00 con uno o l'altro genitore ad anni alterni, il 31 dicembre dalle 10.00 al giorno 1° gennaio ore 10.00 con un genitore e il giorno 1° gennaio dalle ore
10.00 al 2 gennaio ore 10.00 con l'altro, il giorno 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni. Entrambi i coniugi concordano la possibilità di modificare il calendario delle vacanze natalizie al fine di trascorrere una vacanza con il figlio nel periodo dal
26 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio di ciascun anno, purchè previamente concordato dagli stessi.
Per l'anno 2025/2026, starà il 24 e 26 dicembre con la madre ed il 25 con il padre, il 31 Per_1 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre mentre il 6 gennaio sarà con il padre, Per_1 fatta salva la possibilità di vacanza come anzidetto;
- Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, il minore starà il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 della mattina sino alle ore 10.00 del lunedì in Albis con un genitore ed il lunedì in Albis dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 10.00 del martedì con l'altro. Entrambi i coniugi concordano la possibilità di modificare la suddetta modalità per le vacanze pasquali al fine di organizzare un viaggio o breve soggiorno con il figlio.
Pertanto, se un anno il figlio trascorrerà le vacanze pasquali interamente con un genitore, l'anno successivo le trascorrerà solo con l'altro genitore. Per la Pasqua del 2025, e successivamente con alternanza, il minore starà con la madre il giorno della Domenica di Pasqua sino alle ore 10.00 del lunedì in Albis e con il padre dalle ore 10.00 del lunedì in Albis ( con pernottamento) e riaccompagnamento a casa alle ore 10.00 del martedì. - Durante le vacanze estive il minore
3 trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non continuativo tra i mesi di luglio ed agosto, da concordare anno per anno, sulla base dei rispettivi piani di ferie e comunque entro e non oltre il giorno 30 del mese di maggio fatte salve esigenze lavorative;
- Festività e ponti: le festività ed i ponti come il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno 8 dicembre saranno alternati tra i genitori. Per l'anno 2025 il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre, l'8 dicembre con la madre;
- alla luce della circostanza che il compleanno della madre coincide con quello del figlio, madre e figlio festeggeranno insieme i rispettivi compleanni. - Il giorno dell'onomastico del figlio sarà trascorso con entrambi i genitori;
in mancanza di accordo, ad anni alterni, sarà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere - a titolo di mantenimento mensile del figlio Parte_2 minore entro il giorno 30 del mese precedente - alla sig.ra mediante Per_1 Parte_1 bonifico bancario le cui coordinate bancarie sono già note al sig. un assegno di importo Pt_2 mensile pari ad € 500,00 (cinquecento/00). Tale importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici Istat, come per legge.
6) Le spese straordinarie per il piccolo saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno, intendendosi per esse le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, formative, sportive e ludiche, previamente concordate, attenendosi per esse al “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia”, approvato dal Presidente del Tribunale di Napoli di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Napoli e ss.mm.
7) La signora continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio nella Parte_1 Per_1 misura del 100% .
8) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autonomi.
9) Per quanto altro non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia.
10) I coniugi si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per il rilascio dei documenti relativi all'espatrio per se stessi e per il figlio minore, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità. In caso di viaggio di un genitore con il minore al di fuori dell'Italia, sia in paese europeo che extraeuropeo, i genitori dovranno chiedere espresso consenso al viaggio all'altro genitore.
11) I suddetti patti decorreranno dall' iscrizione a ruolo.
12) Spese legali compensate
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi
4 di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.22 , parte II , S. A Sez. G reg. Atti Matrimonio anno 2013 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7582 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il 2.04. 1985 - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CORETTI GIULIA e CUCCO
CANDIDA presso le quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giovanni Bausan n.36
E
(nato a [...] l'[...] - C.F. rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Casandrino (NA) alla Via Andrea della Rossa n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a Napoli l'1.05.2013, che dalla loro unione era nato un figlio:
, il 2.04.2014, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di Per_1 insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la
1 separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni da loro pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)i coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia la propria residenza o domicilio, con obbligo di comunicare preventivamente eventuali trasferimenti.
2) La casa sita in Napoli (Na) alla via Vecchia Napoli n. 89 D - condotta in locazione dalla professoressa - sarà assegnata alla stessa (completa di tutti gli arredi e beni mobili) che, Parte_1 pertanto, continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore . Per_1
3) I genitori continueranno ad esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore saranno assunte di comune accordo anche tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso;
4) I genitori concordano il seguente piano genitoriale e diritto di visita del minore: a) il figlio minore , di anni 10, è iscritto alla quinta elementare presso l'Istituto scolastico XXI^ Circolo Per_1
Didattico “Mameli Zuppetta” con sede in Napoli (Na) al Viale dei Colli Aminei n. 18/B ove il minore si reca accompagnato dalla madre che provvede anche a curare l'uscita scolastica di . b) Il Per_1 minore è iscritto - attualmente - ad un corso sportivo di nuoto che pratica due volte alla Per_1 settimana e, precisamente: il lunedì dalle h. 17.15 alle h. 18.00 ed il venerdì pomeriggio dalle h.
16.30 alle h. 17.15; il piccolo è iscritto anche ad un corso d'inglese presso l' Istituto “British Per_1
Language Centre” che frequenta una volta alla settimana e, precisamente: il giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.45. c) Il minore è seguito dal pediatra di base, dott. , con studio in Persona_2
Napoli (Na) al Viale delle Porcellane n. 23. Il minore segue un percorso di terapia psicologica con la dottoressa il venerdì pomeriggio dalle ore 18.15 alle ore 19.15 presso lo studio Persona_3
2 della dott.ssa in Napoli(Na) alla Via Pietro Castellino n.
1. e) Al fine di assicurare al figlio Per_3 minore stabili relazioni affettive con entrambe le figure genitoriali, le modalità di incontro padre- figlio saranno garantite nel rispetto della regolamentazione di seguito indicata, salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente, compatibilmente con le esigenze del figlio e con Per_1 gli impegni lavorativi di entrambi i genitori: - settimanalmente: nella settimana in cui il piccolo trascorrerà il weekend con la madre, il sig. sarà con due pomeriggi Per_1 Parte_2 Per_1 infrasettimanali e, precisamente: il martedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.45 con riaccompagnamento a casa alle ore 20.45 della sera ed il venerdì dalle ore 18.00 (con pernottamento) e riaccompagnamento a casa alle ore 10.30 del sabato mattina. - Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, il Sig. sarà con due pomeriggi Per_1 Pt_2 Per_1 infrasettimanali e, precisamente: il martedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.45 con riaccompagnamento a casa alle ore 20.45 della sera. - week end alterni: ogni mese i genitori si alterneranno nei week end ed il padre, nei week end di sua spettanza starà con il figlio dalle ore
15.45 del venerdì con riaccompagnamento a casa alle ore 20.45 della domenica sera. - Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore sarà il 24 dicembre dalle ore 10.00 sino al 25 dicembre ore 10.00 con un genitore ed il 25 dicembre dalle 10.00 al 26 dicembre ore 10.00 con l'altro, il 26 dicembre dalle 10.00 al 27 dicembre ore 10.00 con uno o l'altro genitore ad anni alterni, il 31 dicembre dalle 10.00 al giorno 1° gennaio ore 10.00 con un genitore e il giorno 1° gennaio dalle ore
10.00 al 2 gennaio ore 10.00 con l'altro, il giorno 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni. Entrambi i coniugi concordano la possibilità di modificare il calendario delle vacanze natalizie al fine di trascorrere una vacanza con il figlio nel periodo dal
26 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio di ciascun anno, purchè previamente concordato dagli stessi.
Per l'anno 2025/2026, starà il 24 e 26 dicembre con la madre ed il 25 con il padre, il 31 Per_1 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre mentre il 6 gennaio sarà con il padre, Per_1 fatta salva la possibilità di vacanza come anzidetto;
- Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, il minore starà il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 della mattina sino alle ore 10.00 del lunedì in Albis con un genitore ed il lunedì in Albis dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 10.00 del martedì con l'altro. Entrambi i coniugi concordano la possibilità di modificare la suddetta modalità per le vacanze pasquali al fine di organizzare un viaggio o breve soggiorno con il figlio.
Pertanto, se un anno il figlio trascorrerà le vacanze pasquali interamente con un genitore, l'anno successivo le trascorrerà solo con l'altro genitore. Per la Pasqua del 2025, e successivamente con alternanza, il minore starà con la madre il giorno della Domenica di Pasqua sino alle ore 10.00 del lunedì in Albis e con il padre dalle ore 10.00 del lunedì in Albis ( con pernottamento) e riaccompagnamento a casa alle ore 10.00 del martedì. - Durante le vacanze estive il minore
3 trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non continuativo tra i mesi di luglio ed agosto, da concordare anno per anno, sulla base dei rispettivi piani di ferie e comunque entro e non oltre il giorno 30 del mese di maggio fatte salve esigenze lavorative;
- Festività e ponti: le festività ed i ponti come il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno 8 dicembre saranno alternati tra i genitori. Per l'anno 2025 il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre, l'8 dicembre con la madre;
- alla luce della circostanza che il compleanno della madre coincide con quello del figlio, madre e figlio festeggeranno insieme i rispettivi compleanni. - Il giorno dell'onomastico del figlio sarà trascorso con entrambi i genitori;
in mancanza di accordo, ad anni alterni, sarà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere - a titolo di mantenimento mensile del figlio Parte_2 minore entro il giorno 30 del mese precedente - alla sig.ra mediante Per_1 Parte_1 bonifico bancario le cui coordinate bancarie sono già note al sig. un assegno di importo Pt_2 mensile pari ad € 500,00 (cinquecento/00). Tale importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici Istat, come per legge.
6) Le spese straordinarie per il piccolo saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno, intendendosi per esse le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, formative, sportive e ludiche, previamente concordate, attenendosi per esse al “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia”, approvato dal Presidente del Tribunale di Napoli di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Napoli e ss.mm.
7) La signora continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio nella Parte_1 Per_1 misura del 100% .
8) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autonomi.
9) Per quanto altro non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia.
10) I coniugi si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per il rilascio dei documenti relativi all'espatrio per se stessi e per il figlio minore, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità. In caso di viaggio di un genitore con il minore al di fuori dell'Italia, sia in paese europeo che extraeuropeo, i genitori dovranno chiedere espresso consenso al viaggio all'altro genitore.
11) I suddetti patti decorreranno dall' iscrizione a ruolo.
12) Spese legali compensate
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi
4 di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.22 , parte II , S. A Sez. G reg. Atti Matrimonio anno 2013 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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