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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 830/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 830/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Mugnano del
Cardiale (AV), alla via Mancini n. 33 presso lo studio dell'avvocato Francesca Vetrano dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti e (C.F Controparte_1
, (nata a [...] il [...], residente in [...]
d'Italia, 11 ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco (Na) alla Via Roma, 50 presso lo studio dell'avv.to Graziella Silvetti dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza cartolare del 25.11.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con note depositate il 21.11.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.04.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in RE di ST (NA) in data
25/07/2015 (atto n. 167, parte II, serie A, anno 2015), dal quale non sono nati figli.
I ricorrenti deducevano che l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile;
che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emessa in data 26.02.2024 e pubblicata in data 21.06.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata la sentenza di separazione giudiziale n.1823/24 passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 01.10.2024 (con cui si dava atto che i coniugi hanno dichiarato di avere entrambi capacità economica tale da renderli autosufficienti sul piano economico e, quindi, rinunciano, vicendevolmente, al diritto al mantenimento e che nulla va disposto per la casa coniugale, vista l'assenza di figli); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti deducevano, altresì, che nelle more, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, con sentenza del 30/10/2024, dichiarava la nullità del matrimonio concordatario e ne sanciva l'esecutorietà con decreto del 16/01/2025 [cfr. doc. 8: sentenza di prima istanza in una al decreto esecutivo].
2. Nominato il relatore, e comunicati gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice relatore, letti gli atti, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale (06.02.2024) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate con note depositate in data 21.11.25 per l'udienza del 25.11.2025.
In ordine alla situazione economica, le parti si dichiarano autosufficienti e a tal fine dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_2
, in data 17.04.2025 così provvede:
[...]
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.07.2015 in
RE di ST (NA) da e , (atto n. 167, Parte II, Parte_1 Controparte_1
Serie A - registri atti matrimonio del Comune di RE di ST (NA) anno 2015);
1) dà atto che le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 830/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Mugnano del
Cardiale (AV), alla via Mancini n. 33 presso lo studio dell'avvocato Francesca Vetrano dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti e (C.F Controparte_1
, (nata a [...] il [...], residente in [...]
d'Italia, 11 ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco (Na) alla Via Roma, 50 presso lo studio dell'avv.to Graziella Silvetti dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza cartolare del 25.11.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con note depositate il 21.11.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.04.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in RE di ST (NA) in data
25/07/2015 (atto n. 167, parte II, serie A, anno 2015), dal quale non sono nati figli.
I ricorrenti deducevano che l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile;
che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emessa in data 26.02.2024 e pubblicata in data 21.06.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata la sentenza di separazione giudiziale n.1823/24 passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 01.10.2024 (con cui si dava atto che i coniugi hanno dichiarato di avere entrambi capacità economica tale da renderli autosufficienti sul piano economico e, quindi, rinunciano, vicendevolmente, al diritto al mantenimento e che nulla va disposto per la casa coniugale, vista l'assenza di figli); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti deducevano, altresì, che nelle more, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, con sentenza del 30/10/2024, dichiarava la nullità del matrimonio concordatario e ne sanciva l'esecutorietà con decreto del 16/01/2025 [cfr. doc. 8: sentenza di prima istanza in una al decreto esecutivo].
2. Nominato il relatore, e comunicati gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice relatore, letti gli atti, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale (06.02.2024) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate con note depositate in data 21.11.25 per l'udienza del 25.11.2025.
In ordine alla situazione economica, le parti si dichiarano autosufficienti e a tal fine dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_2
, in data 17.04.2025 così provvede:
[...]
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.07.2015 in
RE di ST (NA) da e , (atto n. 167, Parte II, Parte_1 Controparte_1
Serie A - registri atti matrimonio del Comune di RE di ST (NA) anno 2015);
1) dà atto che le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato