Art. 8.
La disposizione di cui al penultimo comma dell' articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica, con esclusione del personale dirigente.
La disposizione di cui al penultimo comma dell' articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica, con esclusione del personale dirigente.