Articolo 8 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 settembre 1974
Art. 8.

La disposizione di cui al penultimo comma dell' articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica, con esclusione del personale dirigente.
Entrata in vigore il 15 settembre 1974