Articolo 6 della Legge 22 febbraio 1951, n. 64
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 febbraio 1951
Art. 6.
Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonche' le indennita' di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passivita' e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi.
Le somme provenienti dalla liquidazione delle attivita' dell'ufficio sono devolute allo Stato.
Con l'intervento del Provveditorato generale dello Stato, i beni di proprieta' dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base al relativi inventari, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curera' la custodia e li utilizzera' provvisoriamente per i suoi uffici centrali e periferici, salvo la successiva regolazione finanziaria col Ministero del tesoro per il definitivo trapasso di proprieta'.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1951