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Articolo 5 della Legge 3 agosto 1949, n. 532
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Legge 3 agosto 1949, n. 532
Articolo 5 della Legge 3 agosto 1949, n. 532
Versione
24 agosto 1949
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1949
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