Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2163/24 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Ercoli Beatrice, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Ercoli CP_2
Beatrice, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione a domanda congiunta
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 09/09/2000 in Terni (TR), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“- Autorizzare i coniugi a vivere entrambi nell'immobile che fu adibito a residenza coniugale e sito in Terni Strada della Romita n.19 C di proprietà della SI.ra e a lei assegnato. A tal CP_2 proposito i ricorrenti dichiarano che l'immobile “de quo” ha una superficie ed una struttura tali da consentire ad entrambi di continuare a viverci in maniera separata mantenendo la privacy attraverso l'adozione di piccole modifiche. La decisione di continuare ad abitare nello stesso immobile si è resa necessaria sia perché il allo stato non può permettersi di sostenere il costo di CP_1 una locazione sia perché dovendo lo stesso scontare la detenzione domiciliare la è l'unica CP_2 che può in qualche modo aiutarlo. Inoltre a tal proposito si evidenzia che il non ha fratelli, il CP_1 padre è deceduto da tempo e la mamma SI.ra è ricoverata in una residenza per anziani Parte_1 nello specifico Villa Luisa con sede in Terni Via Vulcano 6 e non è proprietaria di alcun immobile;
- I beni mobili, gli arredi e suppellettili a servizio ed ornamento dell'immobile “de-quo” vengono assegnati in proprietà esclusiva alla SI.ra CP_2
- Il verserà a titolo di contributo per il mantenimento della Cacace la somma di € CP_1
100,00 al mese assegno che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Conti Correnti - Le somme giacenti sul conto corrente acceso presso le Agenzia di CP_3
Via Romagna in Terni e intestato alla SI.ra resteranno di proprietà esclusiva della CP_2 stessa;
- Le somme giacenti sul conto corrente acceso presso le BPM di Terni Agenzia P.zza del Mercato e intestato al SI. resteranno di proprietà esclusiva dello stesso;
CP_1
Vetture - l'automobile Mercedes Classe A tg. CP381JB intestata alla SI.ra resterà CP_2 di proprietà esclusiva della stessa;
- l'autoveicolo Smart Tg. EL021GT intestato al SI. resterà di proprietà esclusiva CP_1 dello stesso.
Le parti dichiarano di aver provveduto a regolare ogni questione economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa al di fuori di quanto previsto e pattuito con il ricorso.”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 09/09/2000, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 7, parte II, Serie A, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.2.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti