Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1066 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. in ROMANIA il Parte_1 C.F._1
07/01/1994, con il patrocinio dell'Avv. SIDOTI GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. a SEGRATE il 21/04/1991, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CARRERA VINCENZO LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di Parte_2 separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in S. Giuliano Milanese il
23.07.2016, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune suddetto al n. 31, P I, anno Per_ 2016; e che dall'unione coniugale, sono nati i figli (Milano, 30.1.2015) e Per_2
( 9.9.2018). Per_3
Pag. 1
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede, in via non definitiva, sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in S. Giuliano Milanese il Parte_2
23.07.2016, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune suddetto al n. 31, P I, anno
2016;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) preso atto dell'intervenuta cessazione della convivenza con abbandono della casa familiare sita in 20093 CO SE (MI), Viale Piemonte n. 21, a far data dal mese di dicembre 2024, da parte di entrambi i coniugi, già trasferitisi quanto alla RA
, con i figli, presso l'abitazione della madre sita in 26838 Parte_1
Tavazzano con AV (LO), Via Lago Gerundo n. 7/A e quanto al OR
[...]
presso l'abitazione dei propri genitori sita in 20093 CO SE (MI), Via Parte_2
Milano n. 150, ove parimenti hanno già trasferito le rispettive residenze anagrafiche, affidare i figli minori e , in via condivisa, ad entrambi i genitori che Per_4 Persona_5 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i minori e, più precisamente, quelle riguardanti istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle capacità ed inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni, mentre
Pag. 2 ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà o figli con sé; ogni eventuale viaggio e/o spostamento significativo di ciascun genitore con i figli sarà preventivamente comunicato all'altro; Per_ 2) i coniugi, concordemente, stabiliscono che la collocazione prevalente dei figli e seguirà la residenza anagrafica della madre, quale genitore di riferimento, con cui Per_2
i minori continueranno a convivere;
3) il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna e terrà con sé i figli a settimane alterne dalle ore 18.00/18.30 del venerdì sino alle ore 18.00/18.30 della domenica, con impegno a riaccompagnarli alla casa di Tavazzano con AV e, nel corso di ciascuna Per_ settimana, un giorno (tendenzialmente il mercoledì), cenerà con e . Qualora Per_2 il padre fosse nelle condizioni di organizzarsi con i propri impegni di lavoro, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, i predetti tempi di visita potranno essere ampliati, sia in ordine alla frequenza dei week end che in ordine alla frequentazione infrasettimanale Per_
e , inoltre, trascorreranno con il padre metà delle vacanze natalizie (ad anni Per_2 alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali, oltre ai ponti, curando di passare, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Pasqua ora con uno ora con l'altro genitore;
durante le vacanze estive trascorreranno, inoltre, col padre almeno due settimane consecutive nel mese di agosto, alternando la prima e la seconda metà del mese con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori;
restando inteso che per i mesi di giugno, luglio e settembre, i genitori potranno concordare altri periodi di vacanza con i figli, nel rispetto, in ogni caso, del calendario scolastico.
4) a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) per dodici mesi l'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo al deposito del ricorso;
5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli sono escluse dall'assegno di mantenimento sopra indicato e vengono poste a carico di ogni genitore nella misura del 50% - come tali rifuse a colui/colei che le ha sostenute documentandole
-. A tal fine, sono da considerarsi quali spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano il 14/11/2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pag.
3 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) le parti concordano che l'assegno unico per i figli percepito dal OR Parte_2 verrà girato, appena accreditato sul conto di quest'ultimo, in favore della madre;
7) I genitori si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio ed Per_ il rinnovo dei necessari documenti per sé e per i figli minori e . Per_2
8) i conti correnti singolarmente intestati ai ORi e Parte_1 [...]
seguiranno le rispettive intestazioni;
Parte_2
Pag. 4 7) la RA terrà per sé, in via esclusiva, la propria auto Parte_1 singolarmente intestata (BMW 320 - targata DG106NP) facendosi integralmente carico dei relativi oneri e costi.
8) i ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico-finanziario-patrimoniale tra essi intercorrente e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, a parte gli impegni sottoscritti con il presente ricorso;
9) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia al beneficio della solidarietà sui compensi legali ex art. 13, comma 8, L.P.F da parte dei rispettivi difensori, Avv. Giuseppe Sidoti e Avv. Vincenzo Luca Carrera, che sottoscrivono il presente atto per conferma e per autentica delle firme.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
RIMETTE sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/06/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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