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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/07/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 ll'avv. con l'ausilio dell'OCC Avv. Valentina Carlini.
Rilevato che, con ricorso depositato il 27.06.2025, ha chiesto, ai Parte_1 sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1
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1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente risulta avere la propria residenza in un immobile sito in Rapallo (GE), Via Corso Assereto Giuseppe n. 28/11 assieme al proprio marito sig. di nazionalità americana, utilizzato in forza di Persona_1 contratto di locazione stipulato da quest'ultimo con la società San Marco S.r.l. a decorrere dall'01.06.2024 della durata di anni 4+4, corrispondendo un canone mensile di euro 1.040,00 comprensivo di acconto spese di amministrazione;
- non risulta titolare di beni immobili;
- risulta titolare di un autoveicolo Fiat Panda EC436RZ del valore dichiarato di circa euro 4.000,00;
- risulta titolare esclusiva dei seguenti rapporti:
- poste italiane: euro 39,82 al 20.3.2025;
- cp carte prepagate n. 4023601037692555: saldo disponibile € 4,89;
- cx carte evolution retail n. 5333171124841962: saldo disponibile € 1,23;
- cx carte evoliution retail n. 5333171138345026: saldo disponibile € 1,39; inoltre, è titolare assieme alla figlia sig.ra dei seguenti Persona_2 rapporti:
- ac/c 001004135750: saldo disponibile € 52,33;
- b) libretto risparmio 000043874390: saldo disponibile € 4,15;
- c) libretto risparmio 000019548621: saldo disponibile € 7,61;
- d) libretto 000051060561 saldo disponibile € 0;
- e) libretto risparmio 000019164850: saldo disponibile € 0,54;
- f) libretto risparmio 000019622371: saldo disponibile € 0 in estinzione;
da ultimo, si fa presente che la ricorrente risulterebbe titolare di carta payoneer con saldo disponibile pari a 0;
- risulta esercitare attività di presso l'immobile di proprietà del marito sito in Rapallo (GE), Piazz ibaldi n. 15 Int. 2 concessole in comodato 2
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d'uso gratuito in data 01.05.2023; in base alle dichiarazioni della propria commercialista, dott.ssa , l'entrata su base annuale per l'anno Parte_2
2023 è stata pari ad euro 19.145,00 lordi - trattasi di proventi ex art. 67 lett. h e h ter TUIR - che, tassata secondo la cd cedolare secca per euro 4.021,00, porta a un netto annuo di € 15.124,00 che corrisponde a un mensile di € 1.260,33; per l'anno 2024 invece risulta aver introitato euro 17.046,00 netti dal rapporto con Airbnb. Dagli e/c di una delle carte Poste risulta inoltre un'entrata di € 467,44 da Booking - somma sempre netta in quanto anche tale piattaforma applica a monte la c.d. cedolare secca -. Ne consegue che la ricorrente ha percepito entrate mensili per euro 1.260,33 in relazione all'anno 2023 ed euro 1.459,48 in relazione all'anno 2024, a cui corrispondono euro 15.124,00 annuali per l'anno 2023 ed euro 17.513,79 annuali per l'anno 2024;
- il sig. invece, ha dichiarato di percepire una pensione di euro Per_1
1.578, per l'anno 2023 ed euro 1.739,13 mensili per l'anno 2024, a cui corrispondono euro 18.942,00 annuali per l'anno 2023 ed euro 20.869,01 annuali per l'anno 2024;
- risulta pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 34.066,00 per l'anno 2023 ed euro 38.383,40 per l'anno 2024, a cui corrispondono euro 2.838,83 mensili per l'anno 2023 ed euro 3.198,62 per l'anno 2024, così come attestato dall'OCC nella propria relazione;
- per quanto riguarda la situazione debitoria: risultano debiti privilegiati per euro 263.678,89 nei confronti di ADER Genova, ADER Milano, ADE Genova, INPS Pavia e Regione Liguria e debiti chirografari per euro 54.185,52 sempre nei confronti dei suddetti enti;
- la massa debitoria totale della ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 317.864,41;
- la quota incomprimibile viene dedotta dalla ricorrente e non condivisa dall'OCC che, nella propria relazione, deduce la comprimibilità delle voci di spesa indicate;
ad ogni buon conto, la suddetta quota risulta essere individuata in euro 3.085,00 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 800,00 per spese alimentari e pulizia casa;
- euro 100,00 per carburante veicoli;
- euro 200,00 abbonamento trasporti (figlia);
- euro 350,00 luce, gas, telefono;
- euro 1.049,00 canone di locazione e spese di amministrazione;
- euro 500,00 mantenimento figlia;
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- al riguardo, l'OCC fa presente che la figlia avrebbe convissuto con i ricorrenti sino a circa fine marzo del c.a. e che a partire dall'01.04.2025 risiederebbe a Genova, via Paleocapa n. 29/7 scala B, avendo stipulato contratto di locazione ad uso transitorio sino all'01.03.2026 al canone mensile di euro 485,00; dalle risultanze del certificato di residenza, emerge che la predetta abbia ancora la residenza presso i genitori;
- da ultimo, va fatto presente che il sig. avrebbe espresso l'impegno Per_1 di farsi carico integralmente delle s ri per tutta la durata della proceduta di liquidazione controllata consentendo, pertanto, di individuare un'eccedenza mensile degli introiti della ricorrente quantificata in euro 600,00 x 36 mensilità, oltre ad euro 4.000,00 derivanti dalla vendita dell'autoveicolo di sua proprietà e da euro 39,82 quale liquidità della carta Poste Italiane S.p.a.; il totale messo a disposizione della procedura, nelle intenzioni della ricorrente, ammonterebbe quindi ad euro 25.639,82;
al riguardo va tuttavia fatto presente, sin da ora, che tale auto - impegno ad assumersi la copertura integrale delle spese familiari per il triennio in cui la procedura si svolgerà è suscettibile di rilevanti interferenze con la c.d. quota incomprimibile elaborata dalla ricorrente nel proprio ricorso – interferenza che sarà meglio esplicata nel provvedimento di fissazione della predetta quota – che, in questo modo, appare sin da ora sostanzialmente azzerata, dato che non vi sarebbe ragione di calcolare una quota incomprimibile in capo alla ricorrente nel momento in cui il marito espressamente ha dichiarato di farsi carico delle integrali spese familiari (doc. 49) eccetto che per le spese funzionali per il B&B – laddove, invece, per il canone della locazione delle propria figlia, la questione sarà analizzata nel suddetto provvedimento di fissazione -; considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale
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esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
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Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice l'avv. Valentina Carlini;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
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effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
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Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio 17.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente Dott. Roberto Braccialini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 ll'avv. con l'ausilio dell'OCC Avv. Valentina Carlini.
Rilevato che, con ricorso depositato il 27.06.2025, ha chiesto, ai Parte_1 sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1
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1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente risulta avere la propria residenza in un immobile sito in Rapallo (GE), Via Corso Assereto Giuseppe n. 28/11 assieme al proprio marito sig. di nazionalità americana, utilizzato in forza di Persona_1 contratto di locazione stipulato da quest'ultimo con la società San Marco S.r.l. a decorrere dall'01.06.2024 della durata di anni 4+4, corrispondendo un canone mensile di euro 1.040,00 comprensivo di acconto spese di amministrazione;
- non risulta titolare di beni immobili;
- risulta titolare di un autoveicolo Fiat Panda EC436RZ del valore dichiarato di circa euro 4.000,00;
- risulta titolare esclusiva dei seguenti rapporti:
- poste italiane: euro 39,82 al 20.3.2025;
- cp carte prepagate n. 4023601037692555: saldo disponibile € 4,89;
- cx carte evolution retail n. 5333171124841962: saldo disponibile € 1,23;
- cx carte evoliution retail n. 5333171138345026: saldo disponibile € 1,39; inoltre, è titolare assieme alla figlia sig.ra dei seguenti Persona_2 rapporti:
- ac/c 001004135750: saldo disponibile € 52,33;
- b) libretto risparmio 000043874390: saldo disponibile € 4,15;
- c) libretto risparmio 000019548621: saldo disponibile € 7,61;
- d) libretto 000051060561 saldo disponibile € 0;
- e) libretto risparmio 000019164850: saldo disponibile € 0,54;
- f) libretto risparmio 000019622371: saldo disponibile € 0 in estinzione;
da ultimo, si fa presente che la ricorrente risulterebbe titolare di carta payoneer con saldo disponibile pari a 0;
- risulta esercitare attività di presso l'immobile di proprietà del marito sito in Rapallo (GE), Piazz ibaldi n. 15 Int. 2 concessole in comodato 2
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
d'uso gratuito in data 01.05.2023; in base alle dichiarazioni della propria commercialista, dott.ssa , l'entrata su base annuale per l'anno Parte_2
2023 è stata pari ad euro 19.145,00 lordi - trattasi di proventi ex art. 67 lett. h e h ter TUIR - che, tassata secondo la cd cedolare secca per euro 4.021,00, porta a un netto annuo di € 15.124,00 che corrisponde a un mensile di € 1.260,33; per l'anno 2024 invece risulta aver introitato euro 17.046,00 netti dal rapporto con Airbnb. Dagli e/c di una delle carte Poste risulta inoltre un'entrata di € 467,44 da Booking - somma sempre netta in quanto anche tale piattaforma applica a monte la c.d. cedolare secca -. Ne consegue che la ricorrente ha percepito entrate mensili per euro 1.260,33 in relazione all'anno 2023 ed euro 1.459,48 in relazione all'anno 2024, a cui corrispondono euro 15.124,00 annuali per l'anno 2023 ed euro 17.513,79 annuali per l'anno 2024;
- il sig. invece, ha dichiarato di percepire una pensione di euro Per_1
1.578, per l'anno 2023 ed euro 1.739,13 mensili per l'anno 2024, a cui corrispondono euro 18.942,00 annuali per l'anno 2023 ed euro 20.869,01 annuali per l'anno 2024;
- risulta pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 34.066,00 per l'anno 2023 ed euro 38.383,40 per l'anno 2024, a cui corrispondono euro 2.838,83 mensili per l'anno 2023 ed euro 3.198,62 per l'anno 2024, così come attestato dall'OCC nella propria relazione;
- per quanto riguarda la situazione debitoria: risultano debiti privilegiati per euro 263.678,89 nei confronti di ADER Genova, ADER Milano, ADE Genova, INPS Pavia e Regione Liguria e debiti chirografari per euro 54.185,52 sempre nei confronti dei suddetti enti;
- la massa debitoria totale della ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 317.864,41;
- la quota incomprimibile viene dedotta dalla ricorrente e non condivisa dall'OCC che, nella propria relazione, deduce la comprimibilità delle voci di spesa indicate;
ad ogni buon conto, la suddetta quota risulta essere individuata in euro 3.085,00 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 800,00 per spese alimentari e pulizia casa;
- euro 100,00 per carburante veicoli;
- euro 200,00 abbonamento trasporti (figlia);
- euro 350,00 luce, gas, telefono;
- euro 1.049,00 canone di locazione e spese di amministrazione;
- euro 500,00 mantenimento figlia;
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- al riguardo, l'OCC fa presente che la figlia avrebbe convissuto con i ricorrenti sino a circa fine marzo del c.a. e che a partire dall'01.04.2025 risiederebbe a Genova, via Paleocapa n. 29/7 scala B, avendo stipulato contratto di locazione ad uso transitorio sino all'01.03.2026 al canone mensile di euro 485,00; dalle risultanze del certificato di residenza, emerge che la predetta abbia ancora la residenza presso i genitori;
- da ultimo, va fatto presente che il sig. avrebbe espresso l'impegno Per_1 di farsi carico integralmente delle s ri per tutta la durata della proceduta di liquidazione controllata consentendo, pertanto, di individuare un'eccedenza mensile degli introiti della ricorrente quantificata in euro 600,00 x 36 mensilità, oltre ad euro 4.000,00 derivanti dalla vendita dell'autoveicolo di sua proprietà e da euro 39,82 quale liquidità della carta Poste Italiane S.p.a.; il totale messo a disposizione della procedura, nelle intenzioni della ricorrente, ammonterebbe quindi ad euro 25.639,82;
al riguardo va tuttavia fatto presente, sin da ora, che tale auto - impegno ad assumersi la copertura integrale delle spese familiari per il triennio in cui la procedura si svolgerà è suscettibile di rilevanti interferenze con la c.d. quota incomprimibile elaborata dalla ricorrente nel proprio ricorso – interferenza che sarà meglio esplicata nel provvedimento di fissazione della predetta quota – che, in questo modo, appare sin da ora sostanzialmente azzerata, dato che non vi sarebbe ragione di calcolare una quota incomprimibile in capo alla ricorrente nel momento in cui il marito espressamente ha dichiarato di farsi carico delle integrali spese familiari (doc. 49) eccetto che per le spese funzionali per il B&B – laddove, invece, per il canone della locazione delle propria figlia, la questione sarà analizzata nel suddetto provvedimento di fissazione -; considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale
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esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
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Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice l'avv. Valentina Carlini;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
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effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
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Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio 17.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente Dott. Roberto Braccialini
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