Articolo 6 della Legge 18 maggio 1998, n. 160
Articolo 5Articolo 7
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12 giugno 1998
Art. 6. Modifiche all'articolo 4 della legge
26 febbraio 1987, n. 49 1. All' articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali e' finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo.
2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione da' conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione e' inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3".
Entrata in vigore il 12 giugno 1998