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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/11/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4999/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4999/2021 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Parte_3 C.F._3
Marinelli;
Opponente
CONTRO
, c.f. , e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Concio;
P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 06/05/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 05/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società e per essa la procuratrice e per essa la società Controparte_1 CP_2 [...]
agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_3 CP_4 Parte_3
e , allegando di essere cessionaria del credito vantato da parte di Parte_2 Parte_1 nei confronti della prima, quale debitrice principale, nonché Controparte_5 dei secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo debitore del conto corrente n. 632034, dell'importo di dieci ricevute bancarie insolute, nonché del saldo debitore del conto anticipi n.
1 64484611, per complessivi € 121.543,28. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1311/2021 RG 3115/2021.
Proponevano opposizione , e eccependo la Parte_1 Parte_2 Parte_3 nullità per mancata produzione del contratto di conto corrente, la nullità della fideiussione per la indeterminabilità dell'oggetto, nonché per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e degli artt. 33 e
36 Cod. Cons. Eccepivano inoltre la decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti, per l'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese, nonché la limitazione della garanzia fino a concorrenza di €
42.000,00. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, o in subordine la riduzione del dovuto.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Negata la provvisoria esecuzione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con atto del
18/03/2025 gli opponenti e depositavano rinuncia agli atti, Parte_2 Parte_3 accettata dalla parte opposta, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Estinzione parziale
Preliminarmente va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione alle opposizioni proposte da e Questi, infatti, hanno dichiarato di Parte_2 Parte_3 rinunciare agli atti ex art. 306 c.p.c. e tale rinuncia è stata ritualmente accettata da parte opposta.
Va quindi accolta l'istanza di declaratoria di estinzione parziale del giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., con compensazione delle spese di lite, per la quale entrambe le parti hanno fatto istanza.
Resta dunque da esaminare l'opposizione proposta da , secondo l'ordine logico- Parte_1 giuridico delle questioni.
3. Sulla nullità per mancata produzione del contratto di conto corrente
L'opponente ha eccepito la nullità del rapporto di conto corrente in quanto l'opposta Pt_1 non avrebbe prodotto il contratto di conto corrente.
L'eccezione è infondata.
2 Se da un lato nel ricorso monitorio si è fatta menzione del rapporto di conto corrente n. 632034 acceso il 28/04/2011 dalla società dall'altro lato va osservato che l'opposta, CP_4 in sede di comparsa di costituzione, ha prodotto il contratto di conto corrente n. 3759.14, acceso in data 02/04/2009 dalla società Metal 2010 Soc. Coop. a r.l.
L'opponente ha insistito nella tesi di nullità del contratto, affermando che non vi sarebbe prova dell'apertura del conto corrente n. 632034 in data 28/04/2011.
Una tale difesa è manifestamente pretestuosa.
Il contratto di conto corrente del 02/04/2009 presenta il n. 3759.14 ed è intestato alla società
Metal 2010 Soc. Coop. a r.l.
La corrispondenza tra il conto n. 3759.14 e il conto corrente n. 632034 è attestata dalla stessa parte opponente, laddove nell'atto di citazione essa ha osservato che il rapporto di anticipazioni era regolato “sul conto corrente n. 3759, poi divenuto n. 6320234”1 (l'indicazione del n. 6320234 anziché 632034 deve considerarsi un refuso dell'opponente, visto che anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha affermato che l'opposta avrebbe agito “per il pagamento del saldo debitore del contratto di conto corrente 6320234”, mentre invece nel ricorso monitorio è indicato il n. 632034).
Del resto, della successione numerica tra i conti vi è prova documentale negli estratti conto prodotti dall'opposta, da cui si evince che il conto 3759.14 è mutato nel n. 632034 tra il primo e il secondo trimestre 2013, laddove il saldo di chiusura del primo trimestre 2013 corrisponde esattamente al saldo di apertura del secondo trimestre 2013.
L'intestazione del conto alla società Metal 2010 Soc. Coop. a r.l. anziché alla società CP_4 non assume alcuna rilevanza, in quanto “Metal 2010 Soc. Coop” è stata la
[...] denominazione della società fino al 25/06/2009, poi mutata in come si CP_4 evince dalla visura camerale storica prodotta da parte opposta2.
Del resto, l'identità tra le due società emerge inequivocabilmente dalla medesimezza della partita iva di Metal 2010 Soc. Coop. a r.l., come risultante dal timbro apposto sul contratto del
02/04/2009, e quella della società osì come risultante dalla visura camerale. CP_4
Per tali ragioni, il conto corrente n. 632034, precedentemente numerato 3759.14, deve ritenersi assistito da rituale forma scritta, nel rispetto dell'art. 117 TUB.
Le contestazioni di parte opponente vanno quindi rigettate.
4. Sulla nullità degli addebiti
Va poi esaminata l'eccezione di nullità degli addebiti di interessi, commissioni e spese, così testualmente sollevata da parte opponente: “La valenza risolutiva delle eccezioni che precedono non esime dal rilevare, in subordine, l'insussistenza dei crediti che si assumono garantiti, in quanto non provati e, comunque, frutto dell'applicazione di interessi passivi a tassi eccedenti quello legale, di capitalizzazione degli stessi con cadenza trimestrale, di commissioni di massimo scoperto e/o di affidamento e di spese non validamente convenuti e non dovuti”3.
La censura è infondata.
In primo luogo, va evidenziata l'assoluta genericità della contestazione, visto che l'opponente non ha indicato alcuna specifica clausola contrattuale né alcuna concreta voce di addebito.
In secondo luogo, va osservato che la censura in esame è stata sollevata con l'espressa precisazione secondo cui “L'indisponibilità del contratto di conto corrente e degli estratti conto hanno impedito di individuare nello specifico le clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa”4.
Il fatto che la censura sia stata sollevata con l'espressa precisazione di non conoscere né i contratti né gli estratti conto evidenzia la natura manifestamente esplorativa della censura stessa, e come tale priva di un concreto riferimento a specifiche clausole o appostazioni.
Del resto, anche seguito della produzione del contratto e degli estratti conto l'opponente non ha sollevato alcuna specifica censura avverso specifiche clausole o appostazioni, per cui le doglianze di nullità sono del tutto infondate.
5. Sulla prova del credito
Occorre ora esaminare l'eccezione di difetto di prova del credito, basata sull'argomento secondo cui l'opposta non avrebbe prodotto la serie integrale di estratti conto.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l'azione monitoria si fonda su tre distinti titoli: il saldo del conto corrente, le ricevute bancarie insolute e il saldo del conto anticipi, che devono essere esaminati separatamente.
5.1. Ricevute bancarie e conto anticipi Quanto alle ricevute bancarie e al conto anticipi, la domanda di pagamento è priva di fondamento.
Al riguardo va premesso che, nel caso di specie, il conto corrente n. 3759.14 era assistito da un'apertura di credito su di esso regolata, come si evince dal contratto di apertura del
28/04/2011, nonché da un conto anticipi che, per espressa previsione contrattuale, avrebbe determinato gli accrediti delle anticipazioni sul medesimo conto corrente n. 3759/145.
Sul piano giuridico, nel caso in cui il conto anticipi sia collegato ad un conto corrente, sul quale vengono regolate le operazioni di accredito, il conto anticipi è una mera evidenza contabile e il suo saldo non è autonomo, laddove il credito della banca dipende piuttosto dal saldo del conto corrente sul quale sono regolate le operazioni, dal quale il conto anticipi è inscindibile.
Diversamente, nel caso in cui il conto anticipi sia scisso da un conto corrente di corrispondenza, allora tale saldo sarà indipendente e autonomamente azionabile in giudizio.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo CP_6 passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al CP_6 correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_6 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono 5 Cfr. doc. 4 e 8 del fascicolo monitorio 5 mediante "giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, CP_6 annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (così Cass. Civ., n.
14321/2022).
La medesima giurisprudenza afferma che “Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti” (così, ancora, Cass. Civ., n. 14321/2022).
Nel caso di specie, come detto sopra, dalla documentazione emerge chiaramente come il conto anticipi fosse regolato nel conto corrente, per cui la fattispecie rientra evidentemente nel primo caso, laddove il conto anticipi non aveva autonomia ma era regolato sul conto corrente n.
3759/14, il cui saldo negativo costituisce l'unico saldo autonomo, essendo invece il conto anticipi una mera evidenza contabile.
Analogamente è a dirsi rispetto alle ricevute bancarie, rispetto alle quali l'opposta non ha affatto provato la regolazione in via autonoma anziché in conto corrente (cfr. Cass. Civ., n.
6575/2018).
Per altro verso, l'opposta non ha neppure prodotto gli estratti del conto anticipi da cui evincere le operazioni di anticipazione concretamente poste in essere, mentre le ricevute bancarie
6 elencate nel doc. 6 della fase monitoria sono tutte risalenti al 2011, e dunque a un periodo che, come si dirà, non è neppure coperto dagli estratti del conto corrente n. 3759.14, i quali, come si dirà, sono stati prodotti solo a partire dal secondo trimestre del 2012.
Per tali ragioni, acclarata la non autonomia delle operazioni di anticipazione rispetto al saldo del conto corrente, occorre avere riguardo a quest'ultimo ai fini della determinazione del credito, mentre va rigettata la domanda volta al pagamento in via autonoma del saldo del conto anticipi e dell'importo delle singole operazioni di anticipazione corrispondenti alle ricevute bancarie.
5.2. Conto corrente
Quanto al conto corrente, a fronte di un rapporto aperto in data 02/04/2009, l'opposta ha prodotto gli estratti conto a partire dal secondo trimestre 2012 e fino alla chiusura avvenuta in data 23/06/2015, mentre è rimasto indimostrato l'andamento del conto dall'apertura fino al
31/03/2012.
Il primo saldo documentato, corrispondente al 01/04/2012, è pari a € -7.956,26 a debito del correntista, mentre il saldo di chiusura è pari a € -22.823,70 a debito del correntista.
Come detto sopra, nell'ambito di tale conto corrente, in base ai contratti 28/04/2011 e di anticipazioni del 03/01/2011, sono state regolate rispettivamente l'apertura di credito e l'anticipazione di fatture e documenti rappresentativi di crediti, e dunque il suo saldo costituisce l'unico saldo autonomamente azionabile dalla banca creditrice.
Ciò posto, anche prescindendo dalla mancanza degli estratti conto iniziali e dalla eventuale necessità di azzeramento del saldo iniziale (cfr. Cass. Civ., n. 11543/2019), va rilevato che il credito della banca non potrebbe in nessun caso essere superiore a € 22.823,70, ossia, come detto, al saldo di chiusura del conto corrente.
Sennonché, nelle note scritte del 05/05/2025 l'opposta ha precisato le conclusioni domandando il pagamento non già della somma originariamente ingiunta, ossia € 121.543,28, bensì della minor somma di € 91.453,28, precisando come tale somma fosse quella al netto della somma corrisposta dagli opponenti e a definizione della Parte_2 Parte_3 controversia. Comparando le somme domandate nella fase monitoria e nella fase di opposizione si evince la sostanziale ammissione, da parte dell'opposta, di avere già percepito la somma di € 30.000,00 da parte degli opponenti rinuncianti.
Alla luce di tale elemento, non sussistendo un credito autonomamente azionabile relativo al conto anticipi e alle ricevute bancarie, ed essendo l'unico credito astrattamente fondato quello relativo al conto corrente, di importo pari, al più, a € 22.823,70, senza peraltro considerare le
7 ricadute giuridiche dell'assenza di estratti conto iniziali, si deve rilevare come tale credito risulti già soddisfatto in ragione dei pagamenti intervenuti medio tempore dagli altri opponenti a definizione del loro rapporto processuale.
Infatti, trattandosi di obbligazione solidale nel lato passivo, l'adempimento di un condebitore solidale libera gli altri, ai sensi dell'art. 1292 c.c., salvo l'esperimento dell'azione di regresso tra condebitori, che tuttavia non è oggetto del presente procedimento.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'avvenuto pagamento assume efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. Cass. Civ., n. 41474/2021).
Tale fatto estintivo assume valore assorbente nel presente procedimento, e dunque si atteggia come ragione più liquida della decisione, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure mosse dall'opponente avverso il contratto di fideiussione. Infatti, sia ove tali censure Pt_1 fossero fondate, sia laddove invece non lo fossero, la domanda nei suoi confronti dovrebbe essere comunque rigettata, atteso che il credito dell'opposta ammonta al più a € 22.823,70 e che tale somma risulta già corrisposta dagli altri condebitori solidali.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, va dichiara l'estinzione parziale in relazione alle opposizioni presentate da e mentre l'opposizione Parte_2 Parte_3 presentata da va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della Parte_1 domanda di pagamento nei suoi confronti.
Quanto alle spese di lite, esse vanno compensate in relazione alle posizioni di Parte_2
e visto che gli opponenti e l'opposta hanno congiuntamente concluso in tal Parte_3 senso.
In relazione alla posizione dell'opponente , sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la Pt_1 compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, stante la manifesta pretestuosità dell'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
8 - In relazione alle opposizioni di e dichiara Parte_2 Parte_3
l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- In relazione all'opposizione di , revoca il decreto ingiuntivo n. 1311/2021 Parte_1
RG 3115/2021 e rigetta la domanda proposta nei suoi confronti da Controparte_1
[...]
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 07/11/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 2 della citazione 2 Cfr. doc. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta 3 3 Cfr. pag. 9 della citazione 4 Ibidem 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4999/2021 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Parte_3 C.F._3
Marinelli;
Opponente
CONTRO
, c.f. , e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Concio;
P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 06/05/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 05/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società e per essa la procuratrice e per essa la società Controparte_1 CP_2 [...]
agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_3 CP_4 Parte_3
e , allegando di essere cessionaria del credito vantato da parte di Parte_2 Parte_1 nei confronti della prima, quale debitrice principale, nonché Controparte_5 dei secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo debitore del conto corrente n. 632034, dell'importo di dieci ricevute bancarie insolute, nonché del saldo debitore del conto anticipi n.
1 64484611, per complessivi € 121.543,28. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1311/2021 RG 3115/2021.
Proponevano opposizione , e eccependo la Parte_1 Parte_2 Parte_3 nullità per mancata produzione del contratto di conto corrente, la nullità della fideiussione per la indeterminabilità dell'oggetto, nonché per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e degli artt. 33 e
36 Cod. Cons. Eccepivano inoltre la decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti, per l'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese, nonché la limitazione della garanzia fino a concorrenza di €
42.000,00. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, o in subordine la riduzione del dovuto.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Negata la provvisoria esecuzione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con atto del
18/03/2025 gli opponenti e depositavano rinuncia agli atti, Parte_2 Parte_3 accettata dalla parte opposta, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Estinzione parziale
Preliminarmente va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione alle opposizioni proposte da e Questi, infatti, hanno dichiarato di Parte_2 Parte_3 rinunciare agli atti ex art. 306 c.p.c. e tale rinuncia è stata ritualmente accettata da parte opposta.
Va quindi accolta l'istanza di declaratoria di estinzione parziale del giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., con compensazione delle spese di lite, per la quale entrambe le parti hanno fatto istanza.
Resta dunque da esaminare l'opposizione proposta da , secondo l'ordine logico- Parte_1 giuridico delle questioni.
3. Sulla nullità per mancata produzione del contratto di conto corrente
L'opponente ha eccepito la nullità del rapporto di conto corrente in quanto l'opposta Pt_1 non avrebbe prodotto il contratto di conto corrente.
L'eccezione è infondata.
2 Se da un lato nel ricorso monitorio si è fatta menzione del rapporto di conto corrente n. 632034 acceso il 28/04/2011 dalla società dall'altro lato va osservato che l'opposta, CP_4 in sede di comparsa di costituzione, ha prodotto il contratto di conto corrente n. 3759.14, acceso in data 02/04/2009 dalla società Metal 2010 Soc. Coop. a r.l.
L'opponente ha insistito nella tesi di nullità del contratto, affermando che non vi sarebbe prova dell'apertura del conto corrente n. 632034 in data 28/04/2011.
Una tale difesa è manifestamente pretestuosa.
Il contratto di conto corrente del 02/04/2009 presenta il n. 3759.14 ed è intestato alla società
Metal 2010 Soc. Coop. a r.l.
La corrispondenza tra il conto n. 3759.14 e il conto corrente n. 632034 è attestata dalla stessa parte opponente, laddove nell'atto di citazione essa ha osservato che il rapporto di anticipazioni era regolato “sul conto corrente n. 3759, poi divenuto n. 6320234”1 (l'indicazione del n. 6320234 anziché 632034 deve considerarsi un refuso dell'opponente, visto che anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha affermato che l'opposta avrebbe agito “per il pagamento del saldo debitore del contratto di conto corrente 6320234”, mentre invece nel ricorso monitorio è indicato il n. 632034).
Del resto, della successione numerica tra i conti vi è prova documentale negli estratti conto prodotti dall'opposta, da cui si evince che il conto 3759.14 è mutato nel n. 632034 tra il primo e il secondo trimestre 2013, laddove il saldo di chiusura del primo trimestre 2013 corrisponde esattamente al saldo di apertura del secondo trimestre 2013.
L'intestazione del conto alla società Metal 2010 Soc. Coop. a r.l. anziché alla società CP_4 non assume alcuna rilevanza, in quanto “Metal 2010 Soc. Coop” è stata la
[...] denominazione della società fino al 25/06/2009, poi mutata in come si CP_4 evince dalla visura camerale storica prodotta da parte opposta2.
Del resto, l'identità tra le due società emerge inequivocabilmente dalla medesimezza della partita iva di Metal 2010 Soc. Coop. a r.l., come risultante dal timbro apposto sul contratto del
02/04/2009, e quella della società osì come risultante dalla visura camerale. CP_4
Per tali ragioni, il conto corrente n. 632034, precedentemente numerato 3759.14, deve ritenersi assistito da rituale forma scritta, nel rispetto dell'art. 117 TUB.
Le contestazioni di parte opponente vanno quindi rigettate.
4. Sulla nullità degli addebiti
Va poi esaminata l'eccezione di nullità degli addebiti di interessi, commissioni e spese, così testualmente sollevata da parte opponente: “La valenza risolutiva delle eccezioni che precedono non esime dal rilevare, in subordine, l'insussistenza dei crediti che si assumono garantiti, in quanto non provati e, comunque, frutto dell'applicazione di interessi passivi a tassi eccedenti quello legale, di capitalizzazione degli stessi con cadenza trimestrale, di commissioni di massimo scoperto e/o di affidamento e di spese non validamente convenuti e non dovuti”3.
La censura è infondata.
In primo luogo, va evidenziata l'assoluta genericità della contestazione, visto che l'opponente non ha indicato alcuna specifica clausola contrattuale né alcuna concreta voce di addebito.
In secondo luogo, va osservato che la censura in esame è stata sollevata con l'espressa precisazione secondo cui “L'indisponibilità del contratto di conto corrente e degli estratti conto hanno impedito di individuare nello specifico le clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa”4.
Il fatto che la censura sia stata sollevata con l'espressa precisazione di non conoscere né i contratti né gli estratti conto evidenzia la natura manifestamente esplorativa della censura stessa, e come tale priva di un concreto riferimento a specifiche clausole o appostazioni.
Del resto, anche seguito della produzione del contratto e degli estratti conto l'opponente non ha sollevato alcuna specifica censura avverso specifiche clausole o appostazioni, per cui le doglianze di nullità sono del tutto infondate.
5. Sulla prova del credito
Occorre ora esaminare l'eccezione di difetto di prova del credito, basata sull'argomento secondo cui l'opposta non avrebbe prodotto la serie integrale di estratti conto.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l'azione monitoria si fonda su tre distinti titoli: il saldo del conto corrente, le ricevute bancarie insolute e il saldo del conto anticipi, che devono essere esaminati separatamente.
5.1. Ricevute bancarie e conto anticipi Quanto alle ricevute bancarie e al conto anticipi, la domanda di pagamento è priva di fondamento.
Al riguardo va premesso che, nel caso di specie, il conto corrente n. 3759.14 era assistito da un'apertura di credito su di esso regolata, come si evince dal contratto di apertura del
28/04/2011, nonché da un conto anticipi che, per espressa previsione contrattuale, avrebbe determinato gli accrediti delle anticipazioni sul medesimo conto corrente n. 3759/145.
Sul piano giuridico, nel caso in cui il conto anticipi sia collegato ad un conto corrente, sul quale vengono regolate le operazioni di accredito, il conto anticipi è una mera evidenza contabile e il suo saldo non è autonomo, laddove il credito della banca dipende piuttosto dal saldo del conto corrente sul quale sono regolate le operazioni, dal quale il conto anticipi è inscindibile.
Diversamente, nel caso in cui il conto anticipi sia scisso da un conto corrente di corrispondenza, allora tale saldo sarà indipendente e autonomamente azionabile in giudizio.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo CP_6 passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al CP_6 correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_6 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono 5 Cfr. doc. 4 e 8 del fascicolo monitorio 5 mediante "giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, CP_6 annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (così Cass. Civ., n.
14321/2022).
La medesima giurisprudenza afferma che “Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti” (così, ancora, Cass. Civ., n. 14321/2022).
Nel caso di specie, come detto sopra, dalla documentazione emerge chiaramente come il conto anticipi fosse regolato nel conto corrente, per cui la fattispecie rientra evidentemente nel primo caso, laddove il conto anticipi non aveva autonomia ma era regolato sul conto corrente n.
3759/14, il cui saldo negativo costituisce l'unico saldo autonomo, essendo invece il conto anticipi una mera evidenza contabile.
Analogamente è a dirsi rispetto alle ricevute bancarie, rispetto alle quali l'opposta non ha affatto provato la regolazione in via autonoma anziché in conto corrente (cfr. Cass. Civ., n.
6575/2018).
Per altro verso, l'opposta non ha neppure prodotto gli estratti del conto anticipi da cui evincere le operazioni di anticipazione concretamente poste in essere, mentre le ricevute bancarie
6 elencate nel doc. 6 della fase monitoria sono tutte risalenti al 2011, e dunque a un periodo che, come si dirà, non è neppure coperto dagli estratti del conto corrente n. 3759.14, i quali, come si dirà, sono stati prodotti solo a partire dal secondo trimestre del 2012.
Per tali ragioni, acclarata la non autonomia delle operazioni di anticipazione rispetto al saldo del conto corrente, occorre avere riguardo a quest'ultimo ai fini della determinazione del credito, mentre va rigettata la domanda volta al pagamento in via autonoma del saldo del conto anticipi e dell'importo delle singole operazioni di anticipazione corrispondenti alle ricevute bancarie.
5.2. Conto corrente
Quanto al conto corrente, a fronte di un rapporto aperto in data 02/04/2009, l'opposta ha prodotto gli estratti conto a partire dal secondo trimestre 2012 e fino alla chiusura avvenuta in data 23/06/2015, mentre è rimasto indimostrato l'andamento del conto dall'apertura fino al
31/03/2012.
Il primo saldo documentato, corrispondente al 01/04/2012, è pari a € -7.956,26 a debito del correntista, mentre il saldo di chiusura è pari a € -22.823,70 a debito del correntista.
Come detto sopra, nell'ambito di tale conto corrente, in base ai contratti 28/04/2011 e di anticipazioni del 03/01/2011, sono state regolate rispettivamente l'apertura di credito e l'anticipazione di fatture e documenti rappresentativi di crediti, e dunque il suo saldo costituisce l'unico saldo autonomamente azionabile dalla banca creditrice.
Ciò posto, anche prescindendo dalla mancanza degli estratti conto iniziali e dalla eventuale necessità di azzeramento del saldo iniziale (cfr. Cass. Civ., n. 11543/2019), va rilevato che il credito della banca non potrebbe in nessun caso essere superiore a € 22.823,70, ossia, come detto, al saldo di chiusura del conto corrente.
Sennonché, nelle note scritte del 05/05/2025 l'opposta ha precisato le conclusioni domandando il pagamento non già della somma originariamente ingiunta, ossia € 121.543,28, bensì della minor somma di € 91.453,28, precisando come tale somma fosse quella al netto della somma corrisposta dagli opponenti e a definizione della Parte_2 Parte_3 controversia. Comparando le somme domandate nella fase monitoria e nella fase di opposizione si evince la sostanziale ammissione, da parte dell'opposta, di avere già percepito la somma di € 30.000,00 da parte degli opponenti rinuncianti.
Alla luce di tale elemento, non sussistendo un credito autonomamente azionabile relativo al conto anticipi e alle ricevute bancarie, ed essendo l'unico credito astrattamente fondato quello relativo al conto corrente, di importo pari, al più, a € 22.823,70, senza peraltro considerare le
7 ricadute giuridiche dell'assenza di estratti conto iniziali, si deve rilevare come tale credito risulti già soddisfatto in ragione dei pagamenti intervenuti medio tempore dagli altri opponenti a definizione del loro rapporto processuale.
Infatti, trattandosi di obbligazione solidale nel lato passivo, l'adempimento di un condebitore solidale libera gli altri, ai sensi dell'art. 1292 c.c., salvo l'esperimento dell'azione di regresso tra condebitori, che tuttavia non è oggetto del presente procedimento.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'avvenuto pagamento assume efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. Cass. Civ., n. 41474/2021).
Tale fatto estintivo assume valore assorbente nel presente procedimento, e dunque si atteggia come ragione più liquida della decisione, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure mosse dall'opponente avverso il contratto di fideiussione. Infatti, sia ove tali censure Pt_1 fossero fondate, sia laddove invece non lo fossero, la domanda nei suoi confronti dovrebbe essere comunque rigettata, atteso che il credito dell'opposta ammonta al più a € 22.823,70 e che tale somma risulta già corrisposta dagli altri condebitori solidali.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, va dichiara l'estinzione parziale in relazione alle opposizioni presentate da e mentre l'opposizione Parte_2 Parte_3 presentata da va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della Parte_1 domanda di pagamento nei suoi confronti.
Quanto alle spese di lite, esse vanno compensate in relazione alle posizioni di Parte_2
e visto che gli opponenti e l'opposta hanno congiuntamente concluso in tal Parte_3 senso.
In relazione alla posizione dell'opponente , sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la Pt_1 compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, stante la manifesta pretestuosità dell'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
8 - In relazione alle opposizioni di e dichiara Parte_2 Parte_3
l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- In relazione all'opposizione di , revoca il decreto ingiuntivo n. 1311/2021 Parte_1
RG 3115/2021 e rigetta la domanda proposta nei suoi confronti da Controparte_1
[...]
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 07/11/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 2 della citazione 2 Cfr. doc. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta 3 3 Cfr. pag. 9 della citazione 4 Ibidem 4