Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734 .