Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 22/2025 promosso da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROSINI Parte_1
BENEDETTA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. BIGI Controparte_1
GIOVANNA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità e delle aspirazioni della figlia.
Si precisa che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente e le decisioni verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione così come le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà a1 momento del verificarsi del1'urgenza.
1
2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori ma sarà collocata anagraficamente e ed in via Per_1
preferenziale presso la residenza madre Parte_2
3. La madre, in qualità di genitore collocatario, provvederà a trasferirsi con la minore in una nuova abitazione che le parti hanno già individuato e che la Sig.ra prenderà in locazione. La casa Pt_1
attualmente abitata rimarrà, nel possesso del Sig. e la minore potrà recarsi presso Controparte_1
la residenza paterna ogni qualvolta lo desideri ed avrà sempre a propria disposizione la sua attuale camera e le proprie cose;
4. trascorrerà con il padre: Per_1
- LUNEDÌ dalle ore 13 fino alle 21:30, orario entro il quale farà rientro presso la residenza del genitore collocatario accompagnata dal padre;
- MARTEDÌ dalle ore 13 fino alle 21:30, orario entro il quale farà rientro presso la residenza del genitore collocatario accompagnata dal padre;
- Ogni 15 giorni – quindi due fine settimana al mese- dal venerdì pomeriggio alla domenica fino alle
21:30, orario entro il quale farà rientro presso la residenza del genitore collocatario accompagnata dal padre;
- il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie (dal 23/12 a1 06/01): per sette giorni (anche non consecutivi) alternandosi negli anni con la madre nei giorni del 24 e 25 dicembre
(un anno) e del 1 gennaio dalla sera del 31/12) e 6 gennaio (l'anno successivo) salvo diversi accordi delle parti;
- il padre potrà tenere con sé la figlia il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo: ad anni alternati salvo diversi accordi delle parti;
- il padre potrà tenere con sé la figlia durante ulteriori festività (25 aprile, l° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) secondo il criterio del1'a1ternanza salvo diversi accordi delle parti;
- il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze scolastiche estive (dal giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente la ripresa della scuola): per due settimane anche non consecutive che dovranno essere concordate con la madre di anno in anno entro il 30 giugno di ogni anno in base alle rispettive ferie ed esigenze/ impegni e in base agli impegni dei figli (es. campo scuola /campo scout);
5. Il padre verserà come contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 Per_1
(trecentocinquanta) da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena entro il cinque di ogni mese;
Pt_1
6. L'assegno unico (che ad oggi ammonta ad € 230,00) sarà integralmente attribuito alla Sig.ra Pt_1 la quale è espressamente autorizzata a fare domanda per ottenere l'attribuzione del 100% delle stesso in suo favore.
2 7. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i genitori come segue:
- 40 % in capo alla Sig.ra Parte_2
- 60 % in capo al Sig. Controparte_1
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale. Le spese straordinarie di importo maggiore di euro 150,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
8. I genitori, previo accordo scritto tra loro, nell'interesse della figlia e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni relative al mantenimento e all'affido.
9. I Sig.ri e si obbligano a comunicare tempestivamente eventuali Controparte_1 Parte_2
cambiamenti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata fuori dal Per_2
matrimonio il 15.05.2012.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore, nonché rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3