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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8796/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8796/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNONE FRANCESCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FARINI 35, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ARNONE
FRANCESCO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RIMONDINI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 5, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RIMONDINI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da prima memoria ex art. 189 comma 1 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra citava in giudizio il Parte_1
proponendo l'impugnazione della delibera del giorno 5 Controparte_2
giugno 2023 (in realtà le delibere sono due) con cui l'assemblea del Controparte_2
approvava la costituzione in giudizio nei procedimenti di revocazione delle sentenze della Corte
pagina 1 di 7 d'Appello di Bologna n° 312/2020 e n° 383/2021. Il motivo su cui l'impugnante fonda la richiesta di annullamento della delibera è l'assenza della richiesta maggioranza in quanto, a detta dell'impugnante, illegittimamente erano stati conteggiati i voti di alcuni condomini asseritamente in conflitto d'interesse nonché i voti di altri condomini che ai primi avevano dato la delega.
Si costituiva il contestando la domanda attorea Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto ritenuta infondata sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente si deve rilevare come sia nell'ordinanza del 25 agosto 2023, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera condominiale, sia nella successiva ordinanza di rigetto emessa dal collegio a seguito del reclamo avverso il rigetto della richiesta sospensione si sia già
disquisito, in modo approfondito, sulle maggioranze richieste per quanto riguarda la materia oggetto delle impugnazioni, tutte rigettate, decise con le sentenze della Corte d'Appello per cui l'odierno ricorrente chiede la revocazione.
Sinteticamente, sia nell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 25/08/2024 che nell'ordinanza del
19 dicembre 2023 con cui il collegio ha rigetto il successivo reclamo si rileva come la maggioranza richiesta non debba essere quella qualificata richiesta dall'art. 1117-ter, comma 1, c.c. ma quella prevista per le delibere che regolamentano l'uso delle parti comuni ossia quella di cui all'art. 1136,
comma 2, c.c. ciò in quanto “le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria
dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non
alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario
secondo le rispettive circostanze, cosicché tali delibere non richiedono maggioranze qualificate” (Cass. civ., sez.
II, sent. n° 7385/2023 in Diritto & Giustizia 2023, 15 marzo; Cass. civile, sez. II, sent. n° 5673/2015).
Pertanto, la maggioranza richiesta per deliberare la costituzione in giudizio del nelle CP_2
cause di revocazione delle due sentenze della Corte d'Appello deve rappresentare la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio. Va peraltro rilevato che i voti per l'approvazione delle due delibere, “al lordo” dei voti che secondo l'impugnante non dovevano essere considerati per il ritenuto conflitto d'interessi, non è contestato che rappresentassero sia la maggioranza degli intervenuti sia la maggioranza dei millesimi.
Ciò posto, come correttamente rilevato anche dallo stesso ricorrente avverso le delibere impugnate, “l'argomento esclusivo dell'impugnativa e quanto seguirà, servirà per evidenziare il
conflitto di interessi di alcuni condomini che porterà ad un ricalcolo determinante per l'annullamento
della delibera” (v. pag. 1 atto di citazione per impugnazione della delibera assembleare del 5 giugno pagina 2 di 7 2023 del Bologna) onde per cui, unico e vero punto cruciale su cui Controparte_2
disquisire, premesso che le delibere, al netto dei voti contestati, è stata approvata con la maggioranza richiesta di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., circostanza su cui non vi è contestazione (v. pag. 7 atto di citazione), è la sussistenza (o meno) di un conflitto d'interessi in capo ai condomini (mm. Pt_2
-14,12), (mm. =22,67), (mm. =21,12), (mm. =19,15) e Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
(mm. =27,29), per un totale quindi di millesimi =104,35= nonché un conflitto d'interesse, che chiamiamo “di riflesso” per tenere distinte le diverse posizioni, dei condomini deleganti Tes_1
(mm. =12,44), (mm. =12,22), (mm. =6,75), (mm. =25,89) e
[...] Parte_7 Pt_8 Pt_9
(mm. =10,72) per un totale di millesimi =78,07=. Pt_10
Parte attrice ritiene quindi che tali voti vadano scorporati con la conseguenza che verrebbe meno la maggioranza richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c.. In effetti, seguendo l'ipotesi del solo conflitto d'interesse dei condomini , e le delibere sarebbero Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
comunque valide in quanto detraendo dai millesimi con cui le due delibere sono state approvate,
=630,62= millesimi, quelli dei condomini asseritamente in conflitto d'interesse, pari a =104,35=
millesimi, la maggiora sussisterebbe comunque in quanto i voti comunque validi rappresenterebbero più del =50%= del valore dell'immobile, ossia =526,27= millesimi. Allo stesso modo, per quanto riguarda la maggioranza dei presenti, 81 condomini e non 91 come affermato dal convenuto,
detraendo soltanto i condomini asseritamente in conflitto d'interesse rimanevano comunque 42
condomini favorevoli che rappresentano più della metà dei presenti a fronte del =50%= che corrispondeva a =40,5= teste.
La semplice soluzione della sussistenza o meno di un conflitto d'interesse dei condomini deleganti, avendo conferito la delega ad un condomino che si presume essere portatore di un interesse contrastante con quello del è pertanto già di per sé sufficiente per accogliere o rigettare CP_2
l'odierna impugnazione. Ebbene, come già rilevato nei provvedimenti cautelari, la giurisprudenza di legittimità e di merito, con orientamento consolidato, ritiene che “in caso di conflitto di interessi fra un
condomino e il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad
esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile
aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non
era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel
conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente
della collettività – e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato”. (Cass. civ., sez. II, sent. pagina 3 di 7 n° 22234/2004 in Giust. civ. Mass. 2004, 11; v. Cass. civ., sez. II, sent. n° 10683/2002; per la giurisprudenza di merito: Trib. Roma, sent. n° 10838/2024). Pertanto, “dovendo in tal caso ritenersi
logicamente distinta la posizione del delegante da quella del delegato, posto che la posizione di conflitto dell'uno
non si riverbera necessariamente su quella dell'altro, ove il conflitto d'interessi investa il delegato
dovranno essere espunti dal conteggio i soli millesimi che lo riguardano dovendosi presumere che i
deleganti lo abbiano consapevolmente designato a rappresentarli in assemblea reputando la sua posizione non
confliggente con i propri interessi” (Trib. Cagliari, sent. n° 2299/2024).
Nel caso di specie non vi è prova che l'asserito conflitto di interessi o la sua mancata conoscenza abbiano inficiato il rapporto tra delegato e deleganti, “prova necessaria ed incombente a carico
dell'attore” e considerato che non vi sia neppure prova che i deleganti non abbiano ratificato l'operato del delegato e abbiano fatto valere vizi della delega e inadempimenti al mandato conferito, “atteso che
è principio costante nella giurisprudenza della Cassazione, che va applicato nel caso in esame, quello per cui non
possono essere fatti valere da terzi eventuali inefficacie della delega o conflitti tra rappresentante e
rappresentato perché solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della
delega (Cass. Civ. sez. II, 27/03/2003, n. 4531; Cass. Civ. sez. II, 26/04/1994, n. 3952)” (Trib. Milano,
sent. n° 4547/2019).
Orbene, considerato che le questioni dei posti auto sono svariati anni che riemergono e sono stati oggetto degli stessi procedimenti che hanno portato alle sentenze per cui è stata promossa la revocazione deve presumersi che, anche ove si dovesse ravvisare, ma così non è, un conflitto in capo ai delegati, i condomini che hanno rilasciato la delega ne fossero a conoscenza.
Va detto che in materia di presunzione è “sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto
come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una
valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile”
(Cass. civ., sez. III, ord. n° 22360/2023) e un'eventuale “critica deve, pertanto, concentrarsi
sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento” e ”non anche quando si concreti nella
diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa
da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della
norma” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 6981/2024). Ora, ritiene questo giudicante che il fatto noto della
riemersione ciclica del conflitto riguardante la destinazione dell'area comune a posti auto è idoneo a far presumere, sussistendone i requisiti della gravità e precisione, che i condomini deleganti, ove si volesse ritenere sussistente un conflitto d'interesse, ne fossero a conoscenza ma ciò nonostante pagina 4 di 7 abbiano ritenuto che la posizione dei delegati non confliggesse con i propri interessi. Tale fatto noto appare molto più grave e preciso rispetto alla valutazione sul contenuto del modello di delega,
consistente in un prestampato utilizzato nel condominio e non in un atto autonomamente formato tra delegante e delegato di volta in volta, in quanto le mere espressioni utilizzate in detto modello non sono idonee, proprio per il fatto che sono prestampate, a far ritenere che i deleganti non fossero al corrente dell'ipotizzato conflitto d'interesse.
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente per il rigetto della domanda ma, ad abundantiam, deve ribadirsi l'inesistenza di un conflitto d'interesse in capo ai condomini , Pt_2 Parte_3 Pt_4
e È pacifico che per aversi un conflitto d'interessi è necessario che il Parte_5 Pt_6
condomino “sia portatore, allo stesso tempo, di un duplice interesse: uno come condomino ed uno come
estraneo al condominio e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il
soddisfacimento dell'uno comporti il sacrificio dell'altro” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 5642/2023 al
punto 3.12). Pertanto, solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale
del e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si CP_2
siano astenuti e abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la
deliberazione approvata sarà invalida tenendo peraltro conto che il sindacato del giudice sulle
delibere condominiali deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non può
estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell'opportunità, e al controllo del potere
discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti (Trib.
Cuneo, sez. I, sent. n° 366/2022).
Nel caso di specie, la delibera assunta ha ad oggetto l'autorizzazione a costituirsi in giudizio da parte del al fine di difendere una delibera assunta dall'assemblea onde per cui vi è un CP_2
superiore interesse istituzionale del a difendere, nei giudizi instaurati per la CP_2
revocazione delle sentenze della Corte di Appello di Bologna n° 312/2020 e n° 383/2021, una propria
precedente delibera e, pertanto, a prescindere dal contenuto della stessa, a difendere la decisione
dell'organo assembleare.
È pertanto presente soltanto un diverso interesse di fatto della condomina a non Parte_1
voler permettere che il si costituisca in giudizio per difendere le deliberazioni assunte CP_2
dall'assemblea e questo sì che confligge con l'interesse condominiale. Una diversa modalità d'uso dell'area comune favorisce la collettività dei condomini e non confligge con l'eventuale vantaggio di fatto che i condomini , e possano trarne. Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 pagina 5 di 7 Peraltro, come ben evidenziato sia dal convenuto che dal Collegio nel reclamo ex art. CP_2
669-terdecies c.p.c. per quanto riguarda la delibera con cui viene autorizzata la costituzione nel giudizio di revocazione, pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna, della sentenza n° 312/2020,
emessa a definizione di giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 17 maggio 2012,
deve rilevarsi che in tale causa le parti sono l'appellante mentre appellati sono sia il Parte_1
che i condomini , e Controparte_2 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
intervenuti in primo grado per affiancare il nel difendere la detta delibera, circostanza CP_2
che dimostra la comunione d'intenti tra il ed i cinque condomini ed esclude un concreto CP_2
conflitto d'interessi poiché gli obiettivi istituzionali dell'ente condominiale, consentire un diverso uso del cortile per una più razionale fruizione, e l'interesse dei condomini intervenuti, un migliore utilizzo delle autorimesse di proprietà, non sono tra loro contrapposti.
Per quanto riguarda il procedimento per la revocazione della sentenza n° 383/2020, pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna, i condomini , e Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
circostanza peraltro irrilevante in quanto alcun conflitto d'interessi si rinviene tra la posizione Pt_6
dei cinque condomini ed il . Controparte_2
Conclusivamente, deve ritenersi che le due delibere siano state regolarmente approvate con le raggiunte maggioranze non essendovi motivi per detrarre dai voti complessivi quelli di pertinenza dei condimini , e ne di quelli che agli stessi hanno dato Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
la delega.
L'impugnazione va rigettata e l'attrice deve essere condannata al rimborso delle Parte_1
spese di lite sia del presente procedimento che per quello di reclamo al Collegio dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione delle due delibere. Per la liquidazione si fa ricorso al D.M. n°
55/2014 per le cause di valore pari ad € =5.100,00= con aumento del =30%= per manifesta fondatezza dei motivi di rigetto della domanda attorea, espunta la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda formulata da avverso le delibere condominiali assunte Parte_1
dall'assemblea del Condominio di via Mazzini 96, Bologna in data 5 giugno 2023;
- condanna a rimborsare al Bologna le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € =2.126,25= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. pagina 6 di 7 (4%) e rimborso spese generali 15%;
- condanna a rimborsare al le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., iscritto al n° 11466/2023 R.G., che si liquidano in € =1.635,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali 15%;
- condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in Bologna, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8796/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNONE FRANCESCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FARINI 35, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ARNONE
FRANCESCO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RIMONDINI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 5, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RIMONDINI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da prima memoria ex art. 189 comma 1 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra citava in giudizio il Parte_1
proponendo l'impugnazione della delibera del giorno 5 Controparte_2
giugno 2023 (in realtà le delibere sono due) con cui l'assemblea del Controparte_2
approvava la costituzione in giudizio nei procedimenti di revocazione delle sentenze della Corte
pagina 1 di 7 d'Appello di Bologna n° 312/2020 e n° 383/2021. Il motivo su cui l'impugnante fonda la richiesta di annullamento della delibera è l'assenza della richiesta maggioranza in quanto, a detta dell'impugnante, illegittimamente erano stati conteggiati i voti di alcuni condomini asseritamente in conflitto d'interesse nonché i voti di altri condomini che ai primi avevano dato la delega.
Si costituiva il contestando la domanda attorea Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto ritenuta infondata sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente si deve rilevare come sia nell'ordinanza del 25 agosto 2023, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera condominiale, sia nella successiva ordinanza di rigetto emessa dal collegio a seguito del reclamo avverso il rigetto della richiesta sospensione si sia già
disquisito, in modo approfondito, sulle maggioranze richieste per quanto riguarda la materia oggetto delle impugnazioni, tutte rigettate, decise con le sentenze della Corte d'Appello per cui l'odierno ricorrente chiede la revocazione.
Sinteticamente, sia nell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 25/08/2024 che nell'ordinanza del
19 dicembre 2023 con cui il collegio ha rigetto il successivo reclamo si rileva come la maggioranza richiesta non debba essere quella qualificata richiesta dall'art. 1117-ter, comma 1, c.c. ma quella prevista per le delibere che regolamentano l'uso delle parti comuni ossia quella di cui all'art. 1136,
comma 2, c.c. ciò in quanto “le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria
dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non
alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario
secondo le rispettive circostanze, cosicché tali delibere non richiedono maggioranze qualificate” (Cass. civ., sez.
II, sent. n° 7385/2023 in Diritto & Giustizia 2023, 15 marzo; Cass. civile, sez. II, sent. n° 5673/2015).
Pertanto, la maggioranza richiesta per deliberare la costituzione in giudizio del nelle CP_2
cause di revocazione delle due sentenze della Corte d'Appello deve rappresentare la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio. Va peraltro rilevato che i voti per l'approvazione delle due delibere, “al lordo” dei voti che secondo l'impugnante non dovevano essere considerati per il ritenuto conflitto d'interessi, non è contestato che rappresentassero sia la maggioranza degli intervenuti sia la maggioranza dei millesimi.
Ciò posto, come correttamente rilevato anche dallo stesso ricorrente avverso le delibere impugnate, “l'argomento esclusivo dell'impugnativa e quanto seguirà, servirà per evidenziare il
conflitto di interessi di alcuni condomini che porterà ad un ricalcolo determinante per l'annullamento
della delibera” (v. pag. 1 atto di citazione per impugnazione della delibera assembleare del 5 giugno pagina 2 di 7 2023 del Bologna) onde per cui, unico e vero punto cruciale su cui Controparte_2
disquisire, premesso che le delibere, al netto dei voti contestati, è stata approvata con la maggioranza richiesta di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., circostanza su cui non vi è contestazione (v. pag. 7 atto di citazione), è la sussistenza (o meno) di un conflitto d'interessi in capo ai condomini (mm. Pt_2
-14,12), (mm. =22,67), (mm. =21,12), (mm. =19,15) e Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
(mm. =27,29), per un totale quindi di millesimi =104,35= nonché un conflitto d'interesse, che chiamiamo “di riflesso” per tenere distinte le diverse posizioni, dei condomini deleganti Tes_1
(mm. =12,44), (mm. =12,22), (mm. =6,75), (mm. =25,89) e
[...] Parte_7 Pt_8 Pt_9
(mm. =10,72) per un totale di millesimi =78,07=. Pt_10
Parte attrice ritiene quindi che tali voti vadano scorporati con la conseguenza che verrebbe meno la maggioranza richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c.. In effetti, seguendo l'ipotesi del solo conflitto d'interesse dei condomini , e le delibere sarebbero Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
comunque valide in quanto detraendo dai millesimi con cui le due delibere sono state approvate,
=630,62= millesimi, quelli dei condomini asseritamente in conflitto d'interesse, pari a =104,35=
millesimi, la maggiora sussisterebbe comunque in quanto i voti comunque validi rappresenterebbero più del =50%= del valore dell'immobile, ossia =526,27= millesimi. Allo stesso modo, per quanto riguarda la maggioranza dei presenti, 81 condomini e non 91 come affermato dal convenuto,
detraendo soltanto i condomini asseritamente in conflitto d'interesse rimanevano comunque 42
condomini favorevoli che rappresentano più della metà dei presenti a fronte del =50%= che corrispondeva a =40,5= teste.
La semplice soluzione della sussistenza o meno di un conflitto d'interesse dei condomini deleganti, avendo conferito la delega ad un condomino che si presume essere portatore di un interesse contrastante con quello del è pertanto già di per sé sufficiente per accogliere o rigettare CP_2
l'odierna impugnazione. Ebbene, come già rilevato nei provvedimenti cautelari, la giurisprudenza di legittimità e di merito, con orientamento consolidato, ritiene che “in caso di conflitto di interessi fra un
condomino e il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad
esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile
aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non
era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel
conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente
della collettività – e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato”. (Cass. civ., sez. II, sent. pagina 3 di 7 n° 22234/2004 in Giust. civ. Mass. 2004, 11; v. Cass. civ., sez. II, sent. n° 10683/2002; per la giurisprudenza di merito: Trib. Roma, sent. n° 10838/2024). Pertanto, “dovendo in tal caso ritenersi
logicamente distinta la posizione del delegante da quella del delegato, posto che la posizione di conflitto dell'uno
non si riverbera necessariamente su quella dell'altro, ove il conflitto d'interessi investa il delegato
dovranno essere espunti dal conteggio i soli millesimi che lo riguardano dovendosi presumere che i
deleganti lo abbiano consapevolmente designato a rappresentarli in assemblea reputando la sua posizione non
confliggente con i propri interessi” (Trib. Cagliari, sent. n° 2299/2024).
Nel caso di specie non vi è prova che l'asserito conflitto di interessi o la sua mancata conoscenza abbiano inficiato il rapporto tra delegato e deleganti, “prova necessaria ed incombente a carico
dell'attore” e considerato che non vi sia neppure prova che i deleganti non abbiano ratificato l'operato del delegato e abbiano fatto valere vizi della delega e inadempimenti al mandato conferito, “atteso che
è principio costante nella giurisprudenza della Cassazione, che va applicato nel caso in esame, quello per cui non
possono essere fatti valere da terzi eventuali inefficacie della delega o conflitti tra rappresentante e
rappresentato perché solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della
delega (Cass. Civ. sez. II, 27/03/2003, n. 4531; Cass. Civ. sez. II, 26/04/1994, n. 3952)” (Trib. Milano,
sent. n° 4547/2019).
Orbene, considerato che le questioni dei posti auto sono svariati anni che riemergono e sono stati oggetto degli stessi procedimenti che hanno portato alle sentenze per cui è stata promossa la revocazione deve presumersi che, anche ove si dovesse ravvisare, ma così non è, un conflitto in capo ai delegati, i condomini che hanno rilasciato la delega ne fossero a conoscenza.
Va detto che in materia di presunzione è “sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto
come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una
valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile”
(Cass. civ., sez. III, ord. n° 22360/2023) e un'eventuale “critica deve, pertanto, concentrarsi
sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento” e ”non anche quando si concreti nella
diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa
da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della
norma” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 6981/2024). Ora, ritiene questo giudicante che il fatto noto della
riemersione ciclica del conflitto riguardante la destinazione dell'area comune a posti auto è idoneo a far presumere, sussistendone i requisiti della gravità e precisione, che i condomini deleganti, ove si volesse ritenere sussistente un conflitto d'interesse, ne fossero a conoscenza ma ciò nonostante pagina 4 di 7 abbiano ritenuto che la posizione dei delegati non confliggesse con i propri interessi. Tale fatto noto appare molto più grave e preciso rispetto alla valutazione sul contenuto del modello di delega,
consistente in un prestampato utilizzato nel condominio e non in un atto autonomamente formato tra delegante e delegato di volta in volta, in quanto le mere espressioni utilizzate in detto modello non sono idonee, proprio per il fatto che sono prestampate, a far ritenere che i deleganti non fossero al corrente dell'ipotizzato conflitto d'interesse.
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente per il rigetto della domanda ma, ad abundantiam, deve ribadirsi l'inesistenza di un conflitto d'interesse in capo ai condomini , Pt_2 Parte_3 Pt_4
e È pacifico che per aversi un conflitto d'interessi è necessario che il Parte_5 Pt_6
condomino “sia portatore, allo stesso tempo, di un duplice interesse: uno come condomino ed uno come
estraneo al condominio e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il
soddisfacimento dell'uno comporti il sacrificio dell'altro” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 5642/2023 al
punto 3.12). Pertanto, solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale
del e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si CP_2
siano astenuti e abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la
deliberazione approvata sarà invalida tenendo peraltro conto che il sindacato del giudice sulle
delibere condominiali deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non può
estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell'opportunità, e al controllo del potere
discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti (Trib.
Cuneo, sez. I, sent. n° 366/2022).
Nel caso di specie, la delibera assunta ha ad oggetto l'autorizzazione a costituirsi in giudizio da parte del al fine di difendere una delibera assunta dall'assemblea onde per cui vi è un CP_2
superiore interesse istituzionale del a difendere, nei giudizi instaurati per la CP_2
revocazione delle sentenze della Corte di Appello di Bologna n° 312/2020 e n° 383/2021, una propria
precedente delibera e, pertanto, a prescindere dal contenuto della stessa, a difendere la decisione
dell'organo assembleare.
È pertanto presente soltanto un diverso interesse di fatto della condomina a non Parte_1
voler permettere che il si costituisca in giudizio per difendere le deliberazioni assunte CP_2
dall'assemblea e questo sì che confligge con l'interesse condominiale. Una diversa modalità d'uso dell'area comune favorisce la collettività dei condomini e non confligge con l'eventuale vantaggio di fatto che i condomini , e possano trarne. Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 pagina 5 di 7 Peraltro, come ben evidenziato sia dal convenuto che dal Collegio nel reclamo ex art. CP_2
669-terdecies c.p.c. per quanto riguarda la delibera con cui viene autorizzata la costituzione nel giudizio di revocazione, pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna, della sentenza n° 312/2020,
emessa a definizione di giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 17 maggio 2012,
deve rilevarsi che in tale causa le parti sono l'appellante mentre appellati sono sia il Parte_1
che i condomini , e Controparte_2 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
intervenuti in primo grado per affiancare il nel difendere la detta delibera, circostanza CP_2
che dimostra la comunione d'intenti tra il ed i cinque condomini ed esclude un concreto CP_2
conflitto d'interessi poiché gli obiettivi istituzionali dell'ente condominiale, consentire un diverso uso del cortile per una più razionale fruizione, e l'interesse dei condomini intervenuti, un migliore utilizzo delle autorimesse di proprietà, non sono tra loro contrapposti.
Per quanto riguarda il procedimento per la revocazione della sentenza n° 383/2020, pendente avanti alla Corte d'Appello di Bologna, i condomini , e Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
circostanza peraltro irrilevante in quanto alcun conflitto d'interessi si rinviene tra la posizione Pt_6
dei cinque condomini ed il . Controparte_2
Conclusivamente, deve ritenersi che le due delibere siano state regolarmente approvate con le raggiunte maggioranze non essendovi motivi per detrarre dai voti complessivi quelli di pertinenza dei condimini , e ne di quelli che agli stessi hanno dato Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6
la delega.
L'impugnazione va rigettata e l'attrice deve essere condannata al rimborso delle Parte_1
spese di lite sia del presente procedimento che per quello di reclamo al Collegio dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione delle due delibere. Per la liquidazione si fa ricorso al D.M. n°
55/2014 per le cause di valore pari ad € =5.100,00= con aumento del =30%= per manifesta fondatezza dei motivi di rigetto della domanda attorea, espunta la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda formulata da avverso le delibere condominiali assunte Parte_1
dall'assemblea del Condominio di via Mazzini 96, Bologna in data 5 giugno 2023;
- condanna a rimborsare al Bologna le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € =2.126,25= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. pagina 6 di 7 (4%) e rimborso spese generali 15%;
- condanna a rimborsare al le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., iscritto al n° 11466/2023 R.G., che si liquidano in € =1.635,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali 15%;
- condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in Bologna, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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