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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana Zaccara, all'udienza di discussione del 04
settembre 2025 , mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.15197 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 e promossa da elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. AYROLDI GIUSEPPE Parte_1
che la rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
– resistente - contumace. Controparte_1
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Come all'udienza del 04 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c., intimava a Parte_1 Controparte_1
lo sfratto per morosità dall'immobile sito in Brescia, Vicolo S. Giorgio n.6, ad uso abitativo assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione.
Alla prima udienza nessuno compariva per l'intimato. Non potendo addivenire alla convalida dello sfratto ai sensi dell'art.667 c.p.c., veniva disposto il mutamento di rito con onere per parte attrice di notificare l'ordinanza del mutamento di rito all'intimato, oltre all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Verificata la regolarità della notifica all'intimato, nonché l'espletamento della mediazione obbligatoria, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione del 04 settembre
2025. La domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta perché l'intimato,
rimanendo contumace, non ha fornito prova di aver versato i canoni richiesti ed il mancato versamento del canone di locazione costituisce un inadempimento grave ed importante.
La notifica dell'atto introduttivo si è perfezionata ai sensi dell'art.143 c.p.c., avendo l'intimante dimostrato l'impossibilità di reperire l'intimato presso l'ultimo domicilio noto o altrove. Tuttavia, tale mezzo di notificazione legale, idoneo e sufficiente per radicare un giudizio ordinario, mal si concilia con il procedimento speciale di convalida di sfratto, in quanto sarebbe impossibile inviare l'ulteriore avviso ai sensi dell'art. 660 ultimo comma c.p.c. all'intimato che abbia residenza, domicilio e dimora sconosciuti.
Per quanto l'art. 660 c.p.c. non escluda esplicitamente la notifica ex art. 143 c.p.c. quale regolare strumento per instaurare il giudizio, si osserva che questo è incompatibile con il principio informatore della norma che,
per la validità della notifica esige l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, non soddisfatta mediante una notifica presso la casa comunale dell'ultimo indirizzo di residenza.
La tutela del locatore è comunque assicurata, potendo essere fatte valere le ragioni di quest'ultimo in un ordinario giudizio di cognizione.
La notifica dell'intimazione di sfratto, effettuata secondo le modalità previste per le persone di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti, pur incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, è tuttavia idonea, esaurita la fase sommaria, ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone pattuito.
Il ritardo del conduttore nel pagamento del canone, protrattosi per più di venti giorni rispetto alla scadenza pattuita costituisce grave inadempimento idoneo alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione.
Incombeva, pertanto, in capo alla parte convenuta l'onere di contestare quanto sopra assunto, nonché di fornire la prova di vicende estintive del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. In tal senso, invece,
nulla è stato dimostrato né semplicemente dedotto.
Pertanto la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto, nonché di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa di il contratto di locazione di cui è causa e per gli Controparte_1
effetti condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche Controparte_1
interposte, ed a piena disposizione della proprietaria 'immobile sito in Brescia, Vicolo Parte_1
S. Giorgio n.6, ad uso abitativo, entro la data del 20 ottobre 2025;
2) condanna altresì al pagamento in favore di dei canoni Controparte_1 Parte_1
di locazione scaduti e non versati per la somma complessiva di € 2.170,00, con gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€. 1.276,00, ivi compresi €.851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario , CPA, IVA, se dovuta, e spese esenti.
Così deciso in Brescia,04/09/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana Zaccara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana Zaccara, all'udienza di discussione del 04
settembre 2025 , mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.15197 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 e promossa da elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. AYROLDI GIUSEPPE Parte_1
che la rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
– resistente - contumace. Controparte_1
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Come all'udienza del 04 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c., intimava a Parte_1 Controparte_1
lo sfratto per morosità dall'immobile sito in Brescia, Vicolo S. Giorgio n.6, ad uso abitativo assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione.
Alla prima udienza nessuno compariva per l'intimato. Non potendo addivenire alla convalida dello sfratto ai sensi dell'art.667 c.p.c., veniva disposto il mutamento di rito con onere per parte attrice di notificare l'ordinanza del mutamento di rito all'intimato, oltre all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Verificata la regolarità della notifica all'intimato, nonché l'espletamento della mediazione obbligatoria, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione del 04 settembre
2025. La domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta perché l'intimato,
rimanendo contumace, non ha fornito prova di aver versato i canoni richiesti ed il mancato versamento del canone di locazione costituisce un inadempimento grave ed importante.
La notifica dell'atto introduttivo si è perfezionata ai sensi dell'art.143 c.p.c., avendo l'intimante dimostrato l'impossibilità di reperire l'intimato presso l'ultimo domicilio noto o altrove. Tuttavia, tale mezzo di notificazione legale, idoneo e sufficiente per radicare un giudizio ordinario, mal si concilia con il procedimento speciale di convalida di sfratto, in quanto sarebbe impossibile inviare l'ulteriore avviso ai sensi dell'art. 660 ultimo comma c.p.c. all'intimato che abbia residenza, domicilio e dimora sconosciuti.
Per quanto l'art. 660 c.p.c. non escluda esplicitamente la notifica ex art. 143 c.p.c. quale regolare strumento per instaurare il giudizio, si osserva che questo è incompatibile con il principio informatore della norma che,
per la validità della notifica esige l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, non soddisfatta mediante una notifica presso la casa comunale dell'ultimo indirizzo di residenza.
La tutela del locatore è comunque assicurata, potendo essere fatte valere le ragioni di quest'ultimo in un ordinario giudizio di cognizione.
La notifica dell'intimazione di sfratto, effettuata secondo le modalità previste per le persone di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti, pur incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, è tuttavia idonea, esaurita la fase sommaria, ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone pattuito.
Il ritardo del conduttore nel pagamento del canone, protrattosi per più di venti giorni rispetto alla scadenza pattuita costituisce grave inadempimento idoneo alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione.
Incombeva, pertanto, in capo alla parte convenuta l'onere di contestare quanto sopra assunto, nonché di fornire la prova di vicende estintive del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. In tal senso, invece,
nulla è stato dimostrato né semplicemente dedotto.
Pertanto la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto, nonché di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa di il contratto di locazione di cui è causa e per gli Controparte_1
effetti condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche Controparte_1
interposte, ed a piena disposizione della proprietaria 'immobile sito in Brescia, Vicolo Parte_1
S. Giorgio n.6, ad uso abitativo, entro la data del 20 ottobre 2025;
2) condanna altresì al pagamento in favore di dei canoni Controparte_1 Parte_1
di locazione scaduti e non versati per la somma complessiva di € 2.170,00, con gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€. 1.276,00, ivi compresi €.851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario , CPA, IVA, se dovuta, e spese esenti.
Così deciso in Brescia,04/09/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana Zaccara