Art. 17. 1. Al fine di certificare la qualita' dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e' istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalita' di gestione.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalita' di gestione.