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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1245/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 06/06/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Arona, via Milano 104,
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Arona, via Roma n. 64,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sarha Celestino (C.F. ), presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati in Arona (NO), via Gramsci n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo di reciproco rispetto, i quali danno atto che la SI.ra ha già trasferito la propria residenza in Parte_2 luogo diverso dalla casa coniugale e più precisamente in Arona (NO), Via Roma n. 64. 2. NULLA STATUIRE in ordine all'assegnazione della casa coniugale che, in ragione degli accordi patrimoniali intercorsi tra i coniugi e non in ragione della collocazione della prole, resterà al SI.
. Parte_1
3. DICHIARARE il SI. tenuto a versare alla moglie la somma di euro 600,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della stessa, stante il divario reddituale esistente allo stato tra i coniugi
e il recente ingresso nel mondo lavorativo della SI.ra che si è occupata sino al 2024 in via Pt_2 prevalente della crescita della prole, la quale non è attualmente completamente autosufficiente dal punto di vista economico.
Per i sei mesi successivi alla sottoscrizione del presente ricorso, nell'ipotesi di conferma dell'attuale contratto di lavoro a tempo determinato, nonché di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, il SI. si impegna a corrispondere alla moglie la minor somma di euro 300,00 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro della
SI.ra a parità di retribuzione, il contributo al mantenimento da parte del marito sarà Pt_2 azzerato a decorrere dal mese di aprile 2026.
Tuttavia, detto assegno di separazione in favore della SI.ra sarà ripristinato Pt_2 automaticamente nella misura di euro 600,00 qualora la stessa dovesse perdere il lavoro per causa indipendente alla sua volontà, ovvero sarà ridotto proporzionalmente qualora la stessa dovesse percepire una retribuzione, per causa indipendente dalla sua volontà, inferiore ad euro 1.300,00 netti.
4. STATUIRE per entrambi i figli minori, e , che trasferiranno la residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso la madre, che ha il collocamento prevalente, l'affidamento condiviso tra i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i minori presso di sé; le decisioni di maggiore interesse per i minori (residenza, istruzione, salute) dovranno essere sempre assunte congiuntamente dai genitori. e Per_1 Per_2 resteranno presso il padre secondo il palinsesto di seguito indicato: a settimane alterne il martedì prima di cena con pernotteranno presso il padre, il quale riaccompagnerà i minori a scuola il mattino seguente, nonché il weekend della medesima settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, allorché li riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane senza il weekend di spettanza del padre, i minori resteranno presso lo stesso da giovedì prima di cena al sabato mattina.
Durante la chiusura estiva della scuola, i genitori si avvarranno prevalentemente del supporto di centri estivi, dei nonni materni e paterni. e potranno trascorrere, durante le vacanze Per_1 Per_2 estive, due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. I minori potranno altresì trascorrere dei giorni di vacanza con i nonni.
Con riferimento alle festività i minori trascorreranno la Vigilia di Natale sempre con il padre e il giorno di Natale sempre con la madre;
nel relativo periodo di vacanze scolastiche, i minori resteranno presso la madre fino al 31 dicembre e presso il padre dal 1° al 6 gennaio. e Per_1 Per_2 trascorreranno il 26 dicembre con il genitore collocatario secondo il calendario ordinario e sarà adottato il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività (Capodanno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre). I genitori saranno entrambi presenti il giorno del compleanno dei figli e . Per_2 Per_1
5. DICHIARARE il sig. tenuto a versare alla SI.ra mediante bonifico la somma di Pt_1 Pt_2 euro 450,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno ripartite nell'80% e 20%, rispettivamente per il SI. e la Pt_1
SI.ra Le parti convengono espressamente di includere nelle spese straordinarie, da Pt_2 ripartire secondo la percentuale anzidetta, anche la mensa scolastica e il costo dei centri estivi per ciascun minore.
Per le ulteriori spese straordinarie, sia con riferimento alla tipologia di spesa, sia con riferimento alla modalità di richiesta, le parti seguiranno il Protocollo vigente presso il Tribunale di Verbania
(Protocollo di intesa tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, – sezione di Verbania, – CP_1 CP_2 sezione di Verbania). Le parti, inoltre, si impegnano a seguire il medesimo protocollo con riferimento alle spese straordinarie indicate che richiedono o non richiedono preventivo accordo, sia con riferimento agli oneri di concertazione e documentazione.
Ad integrazione del sopra indicato Protocollo le parti convengono che le spese superiori ad euro
500,00 saranno affrontate congiuntamente ab origine dai genitori e non attraverso il meccanismo del rimborso al genitore che ha anticipato la spesa.
Le detrazioni per i figli minori spetteranno nelle stesse quote di ripartizione delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà di esclusiva spettanza dalla SI.ra Pt_2
6. DICHIARARE che la SI.ra si impegna, con il presente atto, a cedere al SI. Parte_2
, che accetta, la quota di proprietà indivisa del 50% dell'immobile adibito a casa Parte_1 familiare sita in Arona, Via Milano 104 contraddistinto nel NCEU del Comune di Arona al foglio 16, particella 579, piano t-1-2, rendita euro 453,19, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani verso il corrispettivo prezzo di euro 194.000,00. Le parti dichiarano che tale prezzo non corrisponde al 50% del valore di mercato, ma si tratta di corrispettivo liberamente determinato tra le parti alla luce dei
rapporti di debito/credito tra gli stessi, connessi alla vita matrimoniale nel complesso. Il prezzo di euro 194.000,00 sarà corrisposto con le seguenti modalità: euro 94.000,00 in compensazione con i debiti di cui ai punti successivi ed euro 100.000,00 in n. 60 rate così specificate: euro 400,00 per n.
6 mensilità decorrenti dall'atto di compravendita, euro 700,00 per le successive sei mensilità e, infine, euro 1.000,00 per le ulteriori n. 47 mensilità e, nella mensilità immediatamente successiva, maxi-rata finale pari ad euro di 46.400,00 euro. Le parti si impegnano a stipulare detta cessione entro il termine di 60 giorni dalla sentenza di separazione e contestualmente sarà costituita ipoteca legale a favore della SI.ra per l'adempimento dell'obbligo di integrale pagamento del Pt_2 prezzo.
7. Le parti danno atto di aver già venduto a terzi in data 25 novembre 2024 l'immobile sito in Arona,
Via Roma 64 e censito nel NCEU di detto Comune al foglio 16, particella 1012, sub. 57 e 58 verso il corrispettivo prezzo di euro 173.000,00, nonché l'immobile sito in Arona, Via Roma 64 censito in detto Comune al NCEU foglio 18, particella 1012, sub. 30, cat. C/6, per il corrispettivo prezzo di euro 15.000,00; entrambe le somme sono state interamente incassate dalla SI.ra la quale Pt_2 ha trattenuto la somma di euro 94.000,00 (quota del 50% spettante al SI. , in ragione del Pt_1 trasferimento di cui al punto 6 del presente ricorso.
8. DICHIARARE che le automobili di proprietà di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari.
9. I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori.
10. Le parti danno atto di aver già regolato tutte le altre questioni patrimoniali tra loro esistenti;
11. I SInori e dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi lo stesso Pt_2 Pt_1 oggetto o materia.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 06/06/2025, chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 24/05/2014 in Lesa (NO).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva al Collegio per la decisione.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che ha già trasferito la propria residenza in luogo diverso dalla casa Parte_2 coniugale e più precisamente in Arona (NO), Via Roma n. 64.
Va dato atto, inoltre, che si impegna, con il presente atto, a cedere a Parte_2 Parte_1
che accetta, la quota di proprietà indivisa del 50% dell'immobile adibito a casa familiare sita
[...] in Arona, Via Milano 104 contraddistinto nel NCEU del Comune di Arona al foglio 16, particella
579, piano t-1-2, rendita euro 453,19, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani verso il corrispettivo prezzo di euro 194.000,00. Le parti dichiarano che tale prezzo non corrisponde al 50% del valore di mercato, ma si tratta di corrispettivo liberamente determinato tra le parti alla luce dei rapporti di debito/credito tra gli stessi, connessi alla vita matrimoniale nel complesso. Il prezzo di euro
194.000,00 sarà corrisposto con le seguenti modalità: euro 94.000,00 in compensazione con i debiti di cui ai punti successivi ed euro 100.000,00 in n. 60 rate così specificate: euro 400,00 per n. 6 mensilità decorrenti dall'atto di compravendita, euro 700,00 per le successive sei mensilità e, infine, euro 1.000,00 per le ulteriori n. 47 mensilità e, nella mensilità immediatamente successiva, maxi-rata finale pari ad euro di 46.400,00 euro. Le parti si impegnano a stipulare detta cessione entro il termine di 60 giorni dalla sentenza di separazione e contestualmente sarà costituita ipoteca legale a favore della per l'adempimento dell'obbligo di integrale pagamento del prezzo. Pt_2
Va dato atto, inoltre, che le parti hanno dichiarato di ave già venduto a terzi in data 25 novembre 2024
l'immobile sito in Arona, Via Roma 64 e censito nel NCEU di detto Comune al foglio 16, particella
1012, sub. 57 e 58 verso il corrispettivo prezzo di euro 173.000,00, nonché l'immobile sito in Arona, Via Roma 64 censito in detto Comune al NCEU foglio 18, particella 1012, sub. 30, cat. C/6, per il corrispettivo prezzo di euro 15.000,00; entrambe le somme sono state interamente incassate dalla la quale ha trattenuto la somma di euro 94.000,00 (quota del 50% spettante al SI. , Pt_2 Pt_1 in ragione del trasferimento di cui al punto 6 del presente ricorso.
Le automobili di proprietà di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari ed i coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori.
Si dà atto, infine, che le parti hanno già regolato tutte le altre questioni patrimoniali tra loro esistenti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 24/05/2014 in Lesa (NO);
affida ad entrambi i genitori in via condivisa i figli minori e , che trasferiranno la Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre, ove sono in via prevalente collocati,
dà facoltà ai genitori di vedere e tenere con sé i minori e secondo le seguenti indicazioni: Per_1 Per_2
i minori resteranno presso il padre secondo il palinsesto di seguito indicato: a settimane alterne il martedì prima di cena con pernotteranno presso il padre, il quale riaccompagnerà i minori a scuola il mattino seguente, nonché il weekend della medesima settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, allorché li riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane senza il weekend di spettanza del padre, i minori resteranno presso lo stesso da giovedì prima di cena al sabato mattina.
Durante la chiusura estiva della scuola, i genitori si avvarranno prevalentemente del supporto di centri estivi, dei nonni materni e paterni. e potranno trascorrere, durante le vacanze estive, due Per_1 Per_2 settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. I minori potranno altresì trascorrere dei giorni di vacanza con i nonni.
Con riferimento alle festività i minori trascorreranno la Vigilia di Natale sempre con il padre e il giorno di Natale sempre con la madre;
nel relativo periodo di vacanze scolastiche, i minori resteranno presso la madre fino al 31 dicembre e presso il padre dal 1° al 6 gennaio. e trascorreranno Per_1 Per_2 il 26 dicembre con il genitore collocatario secondo il calendario ordinario e sarà adottato il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività (Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre). I genitori saranno entrambi presenti il giorno del compleanno dei figli e . Per_2 Per_1 pone a carico del l'obbligo di versare alla mediante bonifico la somma di euro Pt_1 Pt_2
450,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno ripartite all'80% e 20%, rispettivamente per il e la Pt_1 Pt_2
Le parti convengono espressamente di includere nelle spese straordinarie, da ripartire secondo la percentuale anzidetta, anche la mensa scolastica e il costo dei centri estivi per ciascun minore.
Per le ulteriori spese straordinarie, sia con riferimento alla tipologia di spesa, sia con riferimento alla modalità di richiesta, le parti seguiranno il Protocollo vigente presso il Tribunale di Verbania
(Protocollo di intesa tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, – sezione di Verbania, – CP_1 CP_2 sezione di Verbania). Le parti, inoltre, si impegnano a seguire il medesimo protocollo con riferimento alle spese straordinarie indicate che richiedono o non richiedono preventivo accordo, sia con riferimento agli oneri di concertazione e documentazione.
Ad integrazione del sopra indicato Protocollo le parti convengono che le spese superiori ad euro
500,00 saranno affrontate congiuntamente ab origine dai genitori e non attraverso il meccanismo del rimborso al genitore che ha anticipato la spesa.
Le detrazioni per i figli minori spetteranno nelle stesse quote di ripartizione delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà di esclusiva spettanza della Pt_2
pone a carico del l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 600,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della stessa;
per i sei mesi successivi alla sottoscrizione del ricorso, nell'ipotesi di conferma dell'attuale contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla moglie, nonché di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, il dovrà corrispondere alla Pt_1 moglie la minor somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento;
nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro della a parità di retribuzione, il contributo al Pt_2 mantenimento da parte del marito sarà azzerato a decorrere dal mese di aprile 2026. Tuttavia, detto assegno di separazione in favore della sarà ripristinato automaticamente nella misura di euro Pt_2
600,00 qualora la stessa dovesse perdere il lavoro per causa indipendente alla sua volontà, ovvero sarà ridotto proporzionalmente qualora la stessa dovesse percepire una retribuzione, per causa indipendente dalla sua volontà, inferiore ad euro 1.300,00 netti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 06/06/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Arona, via Milano 104,
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Arona, via Roma n. 64,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sarha Celestino (C.F. ), presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati in Arona (NO), via Gramsci n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo di reciproco rispetto, i quali danno atto che la SI.ra ha già trasferito la propria residenza in Parte_2 luogo diverso dalla casa coniugale e più precisamente in Arona (NO), Via Roma n. 64. 2. NULLA STATUIRE in ordine all'assegnazione della casa coniugale che, in ragione degli accordi patrimoniali intercorsi tra i coniugi e non in ragione della collocazione della prole, resterà al SI.
. Parte_1
3. DICHIARARE il SI. tenuto a versare alla moglie la somma di euro 600,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della stessa, stante il divario reddituale esistente allo stato tra i coniugi
e il recente ingresso nel mondo lavorativo della SI.ra che si è occupata sino al 2024 in via Pt_2 prevalente della crescita della prole, la quale non è attualmente completamente autosufficiente dal punto di vista economico.
Per i sei mesi successivi alla sottoscrizione del presente ricorso, nell'ipotesi di conferma dell'attuale contratto di lavoro a tempo determinato, nonché di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, il SI. si impegna a corrispondere alla moglie la minor somma di euro 300,00 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro della
SI.ra a parità di retribuzione, il contributo al mantenimento da parte del marito sarà Pt_2 azzerato a decorrere dal mese di aprile 2026.
Tuttavia, detto assegno di separazione in favore della SI.ra sarà ripristinato Pt_2 automaticamente nella misura di euro 600,00 qualora la stessa dovesse perdere il lavoro per causa indipendente alla sua volontà, ovvero sarà ridotto proporzionalmente qualora la stessa dovesse percepire una retribuzione, per causa indipendente dalla sua volontà, inferiore ad euro 1.300,00 netti.
4. STATUIRE per entrambi i figli minori, e , che trasferiranno la residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso la madre, che ha il collocamento prevalente, l'affidamento condiviso tra i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i minori presso di sé; le decisioni di maggiore interesse per i minori (residenza, istruzione, salute) dovranno essere sempre assunte congiuntamente dai genitori. e Per_1 Per_2 resteranno presso il padre secondo il palinsesto di seguito indicato: a settimane alterne il martedì prima di cena con pernotteranno presso il padre, il quale riaccompagnerà i minori a scuola il mattino seguente, nonché il weekend della medesima settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, allorché li riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane senza il weekend di spettanza del padre, i minori resteranno presso lo stesso da giovedì prima di cena al sabato mattina.
Durante la chiusura estiva della scuola, i genitori si avvarranno prevalentemente del supporto di centri estivi, dei nonni materni e paterni. e potranno trascorrere, durante le vacanze Per_1 Per_2 estive, due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. I minori potranno altresì trascorrere dei giorni di vacanza con i nonni.
Con riferimento alle festività i minori trascorreranno la Vigilia di Natale sempre con il padre e il giorno di Natale sempre con la madre;
nel relativo periodo di vacanze scolastiche, i minori resteranno presso la madre fino al 31 dicembre e presso il padre dal 1° al 6 gennaio. e Per_1 Per_2 trascorreranno il 26 dicembre con il genitore collocatario secondo il calendario ordinario e sarà adottato il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività (Capodanno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre). I genitori saranno entrambi presenti il giorno del compleanno dei figli e . Per_2 Per_1
5. DICHIARARE il sig. tenuto a versare alla SI.ra mediante bonifico la somma di Pt_1 Pt_2 euro 450,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno ripartite nell'80% e 20%, rispettivamente per il SI. e la Pt_1
SI.ra Le parti convengono espressamente di includere nelle spese straordinarie, da Pt_2 ripartire secondo la percentuale anzidetta, anche la mensa scolastica e il costo dei centri estivi per ciascun minore.
Per le ulteriori spese straordinarie, sia con riferimento alla tipologia di spesa, sia con riferimento alla modalità di richiesta, le parti seguiranno il Protocollo vigente presso il Tribunale di Verbania
(Protocollo di intesa tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, – sezione di Verbania, – CP_1 CP_2 sezione di Verbania). Le parti, inoltre, si impegnano a seguire il medesimo protocollo con riferimento alle spese straordinarie indicate che richiedono o non richiedono preventivo accordo, sia con riferimento agli oneri di concertazione e documentazione.
Ad integrazione del sopra indicato Protocollo le parti convengono che le spese superiori ad euro
500,00 saranno affrontate congiuntamente ab origine dai genitori e non attraverso il meccanismo del rimborso al genitore che ha anticipato la spesa.
Le detrazioni per i figli minori spetteranno nelle stesse quote di ripartizione delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà di esclusiva spettanza dalla SI.ra Pt_2
6. DICHIARARE che la SI.ra si impegna, con il presente atto, a cedere al SI. Parte_2
, che accetta, la quota di proprietà indivisa del 50% dell'immobile adibito a casa Parte_1 familiare sita in Arona, Via Milano 104 contraddistinto nel NCEU del Comune di Arona al foglio 16, particella 579, piano t-1-2, rendita euro 453,19, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani verso il corrispettivo prezzo di euro 194.000,00. Le parti dichiarano che tale prezzo non corrisponde al 50% del valore di mercato, ma si tratta di corrispettivo liberamente determinato tra le parti alla luce dei
rapporti di debito/credito tra gli stessi, connessi alla vita matrimoniale nel complesso. Il prezzo di euro 194.000,00 sarà corrisposto con le seguenti modalità: euro 94.000,00 in compensazione con i debiti di cui ai punti successivi ed euro 100.000,00 in n. 60 rate così specificate: euro 400,00 per n.
6 mensilità decorrenti dall'atto di compravendita, euro 700,00 per le successive sei mensilità e, infine, euro 1.000,00 per le ulteriori n. 47 mensilità e, nella mensilità immediatamente successiva, maxi-rata finale pari ad euro di 46.400,00 euro. Le parti si impegnano a stipulare detta cessione entro il termine di 60 giorni dalla sentenza di separazione e contestualmente sarà costituita ipoteca legale a favore della SI.ra per l'adempimento dell'obbligo di integrale pagamento del Pt_2 prezzo.
7. Le parti danno atto di aver già venduto a terzi in data 25 novembre 2024 l'immobile sito in Arona,
Via Roma 64 e censito nel NCEU di detto Comune al foglio 16, particella 1012, sub. 57 e 58 verso il corrispettivo prezzo di euro 173.000,00, nonché l'immobile sito in Arona, Via Roma 64 censito in detto Comune al NCEU foglio 18, particella 1012, sub. 30, cat. C/6, per il corrispettivo prezzo di euro 15.000,00; entrambe le somme sono state interamente incassate dalla SI.ra la quale Pt_2 ha trattenuto la somma di euro 94.000,00 (quota del 50% spettante al SI. , in ragione del Pt_1 trasferimento di cui al punto 6 del presente ricorso.
8. DICHIARARE che le automobili di proprietà di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari.
9. I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori.
10. Le parti danno atto di aver già regolato tutte le altre questioni patrimoniali tra loro esistenti;
11. I SInori e dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi lo stesso Pt_2 Pt_1 oggetto o materia.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 06/06/2025, chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 24/05/2014 in Lesa (NO).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva al Collegio per la decisione.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che ha già trasferito la propria residenza in luogo diverso dalla casa Parte_2 coniugale e più precisamente in Arona (NO), Via Roma n. 64.
Va dato atto, inoltre, che si impegna, con il presente atto, a cedere a Parte_2 Parte_1
che accetta, la quota di proprietà indivisa del 50% dell'immobile adibito a casa familiare sita
[...] in Arona, Via Milano 104 contraddistinto nel NCEU del Comune di Arona al foglio 16, particella
579, piano t-1-2, rendita euro 453,19, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani verso il corrispettivo prezzo di euro 194.000,00. Le parti dichiarano che tale prezzo non corrisponde al 50% del valore di mercato, ma si tratta di corrispettivo liberamente determinato tra le parti alla luce dei rapporti di debito/credito tra gli stessi, connessi alla vita matrimoniale nel complesso. Il prezzo di euro
194.000,00 sarà corrisposto con le seguenti modalità: euro 94.000,00 in compensazione con i debiti di cui ai punti successivi ed euro 100.000,00 in n. 60 rate così specificate: euro 400,00 per n. 6 mensilità decorrenti dall'atto di compravendita, euro 700,00 per le successive sei mensilità e, infine, euro 1.000,00 per le ulteriori n. 47 mensilità e, nella mensilità immediatamente successiva, maxi-rata finale pari ad euro di 46.400,00 euro. Le parti si impegnano a stipulare detta cessione entro il termine di 60 giorni dalla sentenza di separazione e contestualmente sarà costituita ipoteca legale a favore della per l'adempimento dell'obbligo di integrale pagamento del prezzo. Pt_2
Va dato atto, inoltre, che le parti hanno dichiarato di ave già venduto a terzi in data 25 novembre 2024
l'immobile sito in Arona, Via Roma 64 e censito nel NCEU di detto Comune al foglio 16, particella
1012, sub. 57 e 58 verso il corrispettivo prezzo di euro 173.000,00, nonché l'immobile sito in Arona, Via Roma 64 censito in detto Comune al NCEU foglio 18, particella 1012, sub. 30, cat. C/6, per il corrispettivo prezzo di euro 15.000,00; entrambe le somme sono state interamente incassate dalla la quale ha trattenuto la somma di euro 94.000,00 (quota del 50% spettante al SI. , Pt_2 Pt_1 in ragione del trasferimento di cui al punto 6 del presente ricorso.
Le automobili di proprietà di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari ed i coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori.
Si dà atto, infine, che le parti hanno già regolato tutte le altre questioni patrimoniali tra loro esistenti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 24/05/2014 in Lesa (NO);
affida ad entrambi i genitori in via condivisa i figli minori e , che trasferiranno la Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre, ove sono in via prevalente collocati,
dà facoltà ai genitori di vedere e tenere con sé i minori e secondo le seguenti indicazioni: Per_1 Per_2
i minori resteranno presso il padre secondo il palinsesto di seguito indicato: a settimane alterne il martedì prima di cena con pernotteranno presso il padre, il quale riaccompagnerà i minori a scuola il mattino seguente, nonché il weekend della medesima settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, allorché li riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane senza il weekend di spettanza del padre, i minori resteranno presso lo stesso da giovedì prima di cena al sabato mattina.
Durante la chiusura estiva della scuola, i genitori si avvarranno prevalentemente del supporto di centri estivi, dei nonni materni e paterni. e potranno trascorrere, durante le vacanze estive, due Per_1 Per_2 settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. I minori potranno altresì trascorrere dei giorni di vacanza con i nonni.
Con riferimento alle festività i minori trascorreranno la Vigilia di Natale sempre con il padre e il giorno di Natale sempre con la madre;
nel relativo periodo di vacanze scolastiche, i minori resteranno presso la madre fino al 31 dicembre e presso il padre dal 1° al 6 gennaio. e trascorreranno Per_1 Per_2 il 26 dicembre con il genitore collocatario secondo il calendario ordinario e sarà adottato il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività (Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre). I genitori saranno entrambi presenti il giorno del compleanno dei figli e . Per_2 Per_1 pone a carico del l'obbligo di versare alla mediante bonifico la somma di euro Pt_1 Pt_2
450,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno ripartite all'80% e 20%, rispettivamente per il e la Pt_1 Pt_2
Le parti convengono espressamente di includere nelle spese straordinarie, da ripartire secondo la percentuale anzidetta, anche la mensa scolastica e il costo dei centri estivi per ciascun minore.
Per le ulteriori spese straordinarie, sia con riferimento alla tipologia di spesa, sia con riferimento alla modalità di richiesta, le parti seguiranno il Protocollo vigente presso il Tribunale di Verbania
(Protocollo di intesa tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, – sezione di Verbania, – CP_1 CP_2 sezione di Verbania). Le parti, inoltre, si impegnano a seguire il medesimo protocollo con riferimento alle spese straordinarie indicate che richiedono o non richiedono preventivo accordo, sia con riferimento agli oneri di concertazione e documentazione.
Ad integrazione del sopra indicato Protocollo le parti convengono che le spese superiori ad euro
500,00 saranno affrontate congiuntamente ab origine dai genitori e non attraverso il meccanismo del rimborso al genitore che ha anticipato la spesa.
Le detrazioni per i figli minori spetteranno nelle stesse quote di ripartizione delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà di esclusiva spettanza della Pt_2
pone a carico del l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 600,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della stessa;
per i sei mesi successivi alla sottoscrizione del ricorso, nell'ipotesi di conferma dell'attuale contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla moglie, nonché di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, il dovrà corrispondere alla Pt_1 moglie la minor somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento;
nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro della a parità di retribuzione, il contributo al Pt_2 mantenimento da parte del marito sarà azzerato a decorrere dal mese di aprile 2026. Tuttavia, detto assegno di separazione in favore della sarà ripristinato automaticamente nella misura di euro Pt_2
600,00 qualora la stessa dovesse perdere il lavoro per causa indipendente alla sua volontà, ovvero sarà ridotto proporzionalmente qualora la stessa dovesse percepire una retribuzione, per causa indipendente dalla sua volontà, inferiore ad euro 1.300,00 netti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco