Art. 4. 1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all' articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , nonche' di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.
2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliardi per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, e' riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 828/1982 e' il seguente:
"Art. 3. - Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546 (2), e' autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire".
- La legge n. 292/1968 reca disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici che interessano il patrimonio storico ed artistico.
2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliardi per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, e' riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 828/1982 e' il seguente:
"Art. 3. - Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546 (2), e' autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire".
- La legge n. 292/1968 reca disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici che interessano il patrimonio storico ed artistico.