Sentenza breve 25 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 25/03/2022, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00495/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 289 del 2022, proposto dall’:
- Impresa Leopizzi 1750 S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Fasano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Puglia, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
nei confronti
- della MA Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Davide Salvatore Pierri, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del Decreto n. 32 del 07.02.22 del Ministero della Cultura - Segretariato regionale per la Puglia pubblicato sul sito ‘Puglia - Beni culturali - Acquisti telematici” in data 08.02.22, con cui il Segretario Regionale disponeva l’aggiudicazione dei “ Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa Madre di S. Giovanni Battista in Parabita (Le) ” all’Impresa MA Costruzioni S.r.l.;
- del Decreto n. 12 del 19.01.22 del Ministero della Cultura - Segretariato regionale per la Puglia, di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla procedura in oggetto;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresi i verbali di gara;
- del contratto stipulato;
- e per il subentro dell’ATI costituenda nel rapporto contrattuale a sottoscriversi, quale risarcimento in forma specifica;
- e in ogni caso per il risarcimento del danno in forma economica, ove non fosse possibile il predetto subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Segretariato regionale per la Puglia e della MA Costruzioni S.r.l.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1.- Premesso che:
- l’Impresa Leopizzi 1750 s.r.l., capogruppo del costituendo raggruppamento comprendente anche la Zis di PA AV, partecipava alla “ Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro della Chiesa Madre di San Giovanni Battista in Parabita (Le) ”, indetta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal Ministero della Cultura, Segretariato regionale per la Puglia, con bando pubblicato sulla GURI n. 85 del 26 luglio 2021.
- i lavori della commissione di gara si articolavano nelle sedute del 12 novembre, 3 dicembre e 20 dicembre 2021.
- in data 20 gennaio 2022 veniva pubblicato sul sito Puglia - Beni Culturali il decreto n. 12 del giorno precedente, con il quale il predetto Segretariato regionale approvava i verbali della Commissione giudicatrice ( tra cui quello n. 3 del 20 dicembre 2021, relativo alla seguente graduatoria finale: prima classificata MA Costruzioni s.r.l., con punti complessivi 88,033; seconda classificata NI s.p.a., punti 83,778; terzo classificato r.t.i. Impresa Leopizzi 1750 s.r.l., punti complessivi 78,954 ) e la proposta di aggiudicazione in favore della TT MA.
- in data 8 febbraio 2022, infine, veniva pubblicato sul predetto sito il provvedimento n. 32 del 7 febbraio con cui il Segretario regionale decretava in favore della MA l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, rivolto anche avverso il collocamento al secondo posto della graduatoria della società NI e articolato come segue: erronea valutazione dei parametri di gara; irrazionalità ed errori di fatto nella qualificazione degli interventi e conseguente assenza di elementi nelle offerte delle imprese prime classificate.
2.- Osservato, quanto alle censure relative ai punteggi assegnati con riguardo alla ‘Miglioria B1’ [“ Miglioramento delle soluzioni tecniche proposte in relazione agli interventi di consolidamento (es. strutture voltate, contenimento della facciata principale rispetto ai muri d’ambito, ecc…) (max punti 50). Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal progetto saranno valutate soluzioni/proposte per il miglioramento sismico delle strutture. Eventuali migliorie in tal senso devono presupporre il successivo impegno professionale ed economico da parte dell’offerente di definizioni esecutive del progetto con le connesse successive fasi di autorizzazione presso le Istituzioni preposte. Si fa particolare riferimento: - alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali da impiegare, alla loro durabilità ed alla riduzione dei costi di manutenzione per la Stazione Appaltante, anche proponendo eventuali interventi studiati ad hoc, atti a superare problematiche strutturali di elementi costruttivi, o di parti di fabbrica, per la cui conservazione vi sia necessità di soluzioni complesse in termini di sicurezza sismica; - dimostrare, tramite verifiche analitiche, con specifico riguardo alle tecniche di intervento ed al loro grado di coerenza con le caratteristiche costruttive della fabbrica, l’efficacia degli interventi di miglioramento strutturale in rapporto alla “risposta sismica” dell’edificio ante operam e post operam ”), che:
- con riguardo alla TT MA ( coeff. assegnat: 0,74 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.1 La trattazione e la rispondenza alle aspettative sono discrete; apprezzabile la fattibilità delle proposte e delle soluzioni migliorative in coerenza con il progetto ma con una scelta di prodotto più performante; si evidenzia chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti ”.
- con riguardo alla TT ricorrente ( coeff. assegnat: 0,53 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.1 La trattazione, appena esauriente, è sufficientemente aderente alle aspettative; l’intervento relativo al campanile non è stato valutato poiché costituisce una variante progettuale e come tale non valutabile come da disciplinare di gara (cfr. Offerta tecnica, punto 2, terzo capoverso); sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti. In conclusione sufficientemente in linea con gli standard richiesti ”.
- con riguardo alla TT NI ( coeff. assegnat: 0,55 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.1 La trattazione, esauriente, è sufficientemente aderente alle aspettative; la fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate rileva un apprezzabile sforzo che richiede però un approfondimento; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti. In conclusione rispondenza relativa con gli standard richiesti ”.
2.1 Osservato, quanto alle censure relative a punteggi assegnati con riguardo alla Miglioria B2 [“ Miglioramento della metodologia di deumidificazione proposta in progetto attraverso sistemi in grado di garantire l’eliminazione del fenomeno e il monitoraggio dei valori termo-igrometrici delle strutture murarie e dell’aria, accompagnati da studi a dimostrazioni del risultato atteso (max punti 20). Nel rispetto degli obiettivi generali e delle attività correlate alle voci di CME fissati dal progetto esecutivo saranno valutate soluzioni atte a migliorare la tecnologia proposta. Eventuali migliorie in tal senso devono presupporre il successivo impegno professionale ed economico da parte dell’offerente di definizioni esecutive del progetto e della messa in opera di ciò che occorre ”], che:
- con riguardo alla TT MA ( coeff. assegnat: 1,00 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.2 Trattazione dettagliata con piena ed assoluta conoscenza dei luoghi e delle soluzioni proposte in linea con le aspettative; concreta fattibilità delle proposte nel rispetto delle peculiarità del sito; massima concretezza e semplicità delle soluzioni nella scelta distributiva degli approntamenti; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti nell'offerta. In conclusione pienamente linea con gli standard richiesti ”.
- con riguardo alla TT ricorrente ( coeff. assegnat: 0,75 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.2 Trattazione e rispondenza alle aspettative discreta; apprezzabile fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate e della chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti ”.
- con riguardo alla TT NI ( coeff. assegnat: 1,00 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.2 Trattazione dettagliata ed estensiva con piena ed assoluta rispondenza alle aspettative; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima concretezza e innovazione di soluzioni; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti nell’offerta. In conclusione pienamente in linea con gli standard richiesti ”.
2.2 Osservato, quanto alle censure relative a punteggi assegnati con riguardo alla Miglioria B3 [“ Miglioramento delle soluzioni/proposte di organizzazione temporale e di dislocazione delle aree di cantiere (max punti 6). Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal progetto saranno valutate soluzioni/proposte atte al miglioramento del layout di cantiere, delle opere provvisionali e della sequenza delle attività in esso previste, garantendo ottimali condizioni di sicurezza. Sarà valutata positivamente anche ogni proposta che minimizzi l’impatto nei confronti dell’ambiente circostante ”], che:
- con riguardo alla TT MA ( coeff. assegnat: 0,83 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.3 La trattazione del tema è stata affrontata con buona rispondenza alle aspettative in relazione alla particolare collocazione; con buona fattibilità delle proposte e più che sufficiente chiarezza nell’esposizione degli allestimenti di cantiere; ottima proposta di comunicazione del lavoro attraverso l’interfaccia del cantiere nei confronti del contesto urbano di riferimento; concretezza delle soluzioni. In conclusione pienamente in linea con gli standard richiesti e le aspettative ”.
- con riguardo alla TT ricorrente ( coeff. assegnat: 0,57 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.3 La trattazione, appena esauriente, è poco aderente alle aspettative; la fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate si discosta dalle peculiarità del sito, anche in relazione allo spazio urbano; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti. In conclusione rispondenza relativa agli standard richiesti ”.
- con riguardo alla TT NI ( coeff. assegnat: 0,67 ) la Commissione evidenziava quanto segue: “ B.3 La trattazione, appena esauriente, è poco aderente alle aspettative; la fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate si discosta dalle peculiarità del sito, anche in relazione allo spazio urbano; più che sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, nonostante alcune perplessità. In conclusione rispondenza relativa con gli standard richiesti ”.
3.- Osservato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, « la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità » (Consiglio di Stato, III, 9 marzo 2022, n. 1699), «(…) non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità amministrativa, quando si tratti di regole attinenti alle modalità di valutazione delle offerte » (tra le più recenti, Consiglio di Stato, III, 6 dicembre 2021, n. 8159).
4.- Ritenuto che nel caso in oggetto:
- il Disciplinare di gara prevedeva che la valutazione dell’offerta tecnica avvenisse applicando un “ coefficiente relativo al valore tecnico delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche … variabile da 0 a 1 ” e riferito “ agli elementi qualitativi B1, B2, B3 attraverso il metodo di cui alla Linea Guida n. 2 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ”.
- l’esame dei punteggi dati dalla Commissione, oltre che delle relative motivazioni, in rapporto alle migliorie proposte dalle tre ditte quanto agli interventi di consolidamento ( B1 ), alla metodologia di deumidificazione ( B2 ) e alle proposte di organizzazione temporale e di dislocazione delle aree di cantiere ( B3 ), non evidenzia alcun profilo di manifesta illogicità e/o erroneità di giudizio e/o macroscopico errore di fatto, al contrario risultando i coefficienti attribuiti, quanto meno a un sindacato svolto ab externo e senza sostituirsi alla Commissione, del tutto coerenti rispetto alle soluzioni migliorative offerte dalla TT MA [ la quale, solo esemplificativamente, proponeva: l’utilizzo di materiali qualitativamente preferibili, anche quanto alla statica dell’immobile; l’uso del sistema ‘CNT domodry’ e di un particolare intonaco deumidificante; l’uso, a ‘copertura’ del cantiere, di un telo in PVC già adoperato efficacemente anche per altri lavori svolti sotto la supervisione della medesima stazione appaltante, oltre a specifiche proposte di riduzione dell’impatto ambientale e dell’impatto visivo rispetto al prospetto affrescato della chiesa ] e dalle altre concorrenti.
5.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere, sulla base di quanto fin qui esposto, respinto.
- la particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 289 del 2022 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO