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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 17/03 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3362/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura nell'atto introduttivo C.F._1 del giudizio, dall'avv. Antonella Piccione (C.F: Fax C.F._2
090/717474 PEC: nel cui studio sito in Email_1
Ganzirri Via Papardo n° 8, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, nel presente giudizio, in virtù dell'allegata procura generale alle liti rilasciata per atto del 22 marzo 2024 a ministero del Notaio Persona_1
repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Luca Michele Bellomo (Codice
Fiscale: ; indirizzo PEC: avv. . C.F._3 Email_2 [...]
del ruolo professionale, elettivamente domiciliato insieme al Email_3
procuratore, ai fini del presente giudizio, in Messina alla Via Armeria n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Inps di Messina.
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 la ricorrente esponeva che in data
21/06/2023 presentava domanda corredata da prescritto certificato medico alla
Commissione Medica Provinciale per l'accertamento dell'invalidità civile,
Distretto di Messina, affinché Le fosse accertata la suindicata invalidità e, conseguentemente Le fosse riconosciuto il diritto all'assegno e/o alla pensione d'invalidità civile. Contestualmente presentava richiesta per ottenere il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92; che in data 19/09/2023 è stata sottoposta a visita medico-legale, che ha riconosciuta la sig.ra “invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13L. 118/71 e art. 9 DL 509/88: 40%, mentre le sue infermità sono tali da darLe il diritto ad ottenere l'assegno e/o alla pensione d'invalidità civile. Mentre in relazione alla L. 104/92, veniva riconosciuto l'art. 3 comma 1;
Che aveva presentato, in data 02.11.2023, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., regolarmente depositato ed iscritto al numero 5652/2023 R.G., con il quale richiedeva di procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico- legale, al fine di ritenere e dichiarare che la sig.ra già dal Parte_1
21/06/2023. (data di presentazione della domanda) doveva essere riconosciuta inabile al lavoro, e di conseguenza aver diritto all'assegno e/o alla pensione d'invalidità civile. all'assegno e/o alla pensione d'invalidità civile;
anche con condanna alle spese, competenze ed onorari del procedimento da distrarsi ex art.93
c.p.c..
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge.
Disposta la CTU medico legale, veniva nominato il Dott. , il quale, Persona_2
sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, riconosceva alla ricorrente una invalidità del 60% ; che in data 21.05.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
2 La ricorrente evidenziava di non condividere le conclusioni cui è giunta il dott.
Certo, che non ha ben valutato il certificato neurologico e quello ortopedico.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, ritenere e dichiarare che la sig.ra già dal 21/06/2023. (data di presentazione della Parte_1
domanda) doveva essere riconosciuta inabile al lavoro, e di conseguenza aver diritto all'assegno e/o alla pensione d'invalidità civile;
Dichiarare chi di ragione è tenuto ad erogare la prestazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda al soddisfo;
Conseguentemente, condannarlo alla liquidazione e al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno e/o alla pensione d'invalidità civile. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di CP_2
entrambe le fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore costituito.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 15.07.2024 chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso avversario, Con spese come per legge compensi.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato Persona_3
che la ricorrente è affetta da : “ipertensione arteriosa , spondiloartrosi con note di limitazione funzionale sindrome ansiosa”.
Affermando che : “Tali infermità, valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente non sono di entità tale da dare diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di invalidità”
3 E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento della pensione di invalidità e/o dell'assegno di invalidità civile.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 19.06.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del CP_ 02.11.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
Messina, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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