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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9145/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COSTELLA SIMONA, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale del 5.5.2025 precisa le conclusioni come da ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. del 08/12/2023 chiedendone l'integrale conferma, sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto degli incontri/chiamate tra il minore e la madre;
insiste in punto prosecuzione presa in carico da parte dei Servizi Sociali incaricati e aderisce all'intervento educativo genitoriale proposto nell'ultima relazione dei Servizi Sociali;
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio civile in BIELLA Parte_1 Controparte_1 il 03/08/2018 ( n.420 P. 2 S. C. Anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/05/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre, nel ricorso introduttivo, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso il resistente condiviso di disporre una gradale liberalizzazione degli incontri tra la ricorrente ed il minore, il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori con la suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori ed infine un contributo per il suo mantenimento nella somma di 300,00 euro mensili.
All'udienza del 23.11.2023, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva senza difesa tecnica e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 8.12.2023, il Giudice Relatore assumeva provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocazione presso il medesimo, disponeva che la madre potesse incontrare il figlio in luoghi neutri e con un educatore, nonché prevedendo il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore, oltre 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.5.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore, sua collocazione e mantenimento
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa in data 8.12.2023, in punto affidamento, modalità di visita e contatti tra la ricorrente ed il figlio e prosecuzione dell' incarico ai Servizi Sociali e NPI, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni, ed anzi, la stessa parte ricorrente ha richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma di tali statuizioni.
pagina 2 di 4 Le statuizioni di cui all'ordinanza suddetta devono dunque essere riportate anche nel dispositivo della presente sentenza, trattandosi di statuizioni rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto è manifestamente superfluo. Il Collegio, in punto mantenimento del minore invece, ritiene di dover prevedere un mantenimento per il figlio da parte della ricorrente in favore del resistente contumace, nella misura di 150,00 euro mensili, oltre alla conferma della suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie per Amir, come già previsto dall'ordinanza provvisoria ed urgente. Si evidenzia, sul punto, che dalle ultime relazioni depositate dal Servizio Sociale in data 28.4.2025 emerge che la ricorrente si è trasferita definitivamente in Ungheria – come già dalla stessa dichiarato nell'udienza del 23.11.2023 – e non risulta aver più preso contatti con il figlio, né con il sig. e CP_1 neppure con i Servizi incaricati. Il minore collocato presso in padre ed affidato in via esclusiva Per_1 allo stesso, vive con il sig. e la di lui compagna in un alloggio di edilizia popolare. Il Servizio CP_1 sociale ha rilevato che la situazione economica del nucleo risulta particolarmente critica, poiché sia il sig. che la sua compagna non risultano svolgere alcuna attività lavorativa, rendendo necessaria CP_1
l'adozione da parte dei Servizi di forme di sostegno economico per il nucleo. Spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il parziale rigetto delle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva a demandando al medesimo Per_1 Controparte_1 altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che la ricorrente - quando sarà in Italia - potrà incontrare il minore soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa verifica da parte dei Servizi Sociali e di N.P.I. che hanno in carico il nucleo delle condizioni materne, nonché della serietà dei suoi intenti, con una frequenza - da determinarsi a cura dei Servizi anche tenuto conto delle disponibilità materne - che sia rispondente al benessere psicoaffettivo del minore;
AUTORIZZA i Servizi medesimi a consentire videochiamate tra la madre e il minore, alle medesime condizioni sopra indicate, prevedendosi – quanto meno inizialmente, con facoltà di progressiva liberalizzazione – la partecipazione via remoto alle videochiamate da parte di un educatore.
DISPONE che i Servizi sociali e di proseguano gli interventi in Controparte_2 essere e l'approfondimento e la valutazione della situazione del minore e delle capacità genitoriali dei genitori, nonché di mettere in atto i più opportuni interventi (sociale, psicologico ed educativo) volti all'accertamento e al sostegno del minore e al sostegno della genitorialità.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_1 (maggio 2023), l'assegno di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% pagina 3 di 4 delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9145/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COSTELLA SIMONA, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale del 5.5.2025 precisa le conclusioni come da ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. del 08/12/2023 chiedendone l'integrale conferma, sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto degli incontri/chiamate tra il minore e la madre;
insiste in punto prosecuzione presa in carico da parte dei Servizi Sociali incaricati e aderisce all'intervento educativo genitoriale proposto nell'ultima relazione dei Servizi Sociali;
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio civile in BIELLA Parte_1 Controparte_1 il 03/08/2018 ( n.420 P. 2 S. C. Anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/05/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre, nel ricorso introduttivo, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso il resistente condiviso di disporre una gradale liberalizzazione degli incontri tra la ricorrente ed il minore, il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori con la suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori ed infine un contributo per il suo mantenimento nella somma di 300,00 euro mensili.
All'udienza del 23.11.2023, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva senza difesa tecnica e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 8.12.2023, il Giudice Relatore assumeva provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocazione presso il medesimo, disponeva che la madre potesse incontrare il figlio in luoghi neutri e con un educatore, nonché prevedendo il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore, oltre 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.5.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore, sua collocazione e mantenimento
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa in data 8.12.2023, in punto affidamento, modalità di visita e contatti tra la ricorrente ed il figlio e prosecuzione dell' incarico ai Servizi Sociali e NPI, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni, ed anzi, la stessa parte ricorrente ha richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma di tali statuizioni.
pagina 2 di 4 Le statuizioni di cui all'ordinanza suddetta devono dunque essere riportate anche nel dispositivo della presente sentenza, trattandosi di statuizioni rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto è manifestamente superfluo. Il Collegio, in punto mantenimento del minore invece, ritiene di dover prevedere un mantenimento per il figlio da parte della ricorrente in favore del resistente contumace, nella misura di 150,00 euro mensili, oltre alla conferma della suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie per Amir, come già previsto dall'ordinanza provvisoria ed urgente. Si evidenzia, sul punto, che dalle ultime relazioni depositate dal Servizio Sociale in data 28.4.2025 emerge che la ricorrente si è trasferita definitivamente in Ungheria – come già dalla stessa dichiarato nell'udienza del 23.11.2023 – e non risulta aver più preso contatti con il figlio, né con il sig. e CP_1 neppure con i Servizi incaricati. Il minore collocato presso in padre ed affidato in via esclusiva Per_1 allo stesso, vive con il sig. e la di lui compagna in un alloggio di edilizia popolare. Il Servizio CP_1 sociale ha rilevato che la situazione economica del nucleo risulta particolarmente critica, poiché sia il sig. che la sua compagna non risultano svolgere alcuna attività lavorativa, rendendo necessaria CP_1
l'adozione da parte dei Servizi di forme di sostegno economico per il nucleo. Spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il parziale rigetto delle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva a demandando al medesimo Per_1 Controparte_1 altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che la ricorrente - quando sarà in Italia - potrà incontrare il minore soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa verifica da parte dei Servizi Sociali e di N.P.I. che hanno in carico il nucleo delle condizioni materne, nonché della serietà dei suoi intenti, con una frequenza - da determinarsi a cura dei Servizi anche tenuto conto delle disponibilità materne - che sia rispondente al benessere psicoaffettivo del minore;
AUTORIZZA i Servizi medesimi a consentire videochiamate tra la madre e il minore, alle medesime condizioni sopra indicate, prevedendosi – quanto meno inizialmente, con facoltà di progressiva liberalizzazione – la partecipazione via remoto alle videochiamate da parte di un educatore.
DISPONE che i Servizi sociali e di proseguano gli interventi in Controparte_2 essere e l'approfondimento e la valutazione della situazione del minore e delle capacità genitoriali dei genitori, nonché di mettere in atto i più opportuni interventi (sociale, psicologico ed educativo) volti all'accertamento e al sostegno del minore e al sostegno della genitorialità.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_1 (maggio 2023), l'assegno di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% pagina 3 di 4 delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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