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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4827/ 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. VARCACCIO GAROFALO GUIDO presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA GINO ALFANI 15 80058 TORRE ANNUNZIATA ITALIA Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI Resistente NONCHE'
Controparte_2
in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_3 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il ripristino del CP_1 reddito di cittadinanza e l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma già erogata a titolo di reddito di cittadinanza, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente CP_1 trattenute. L' si è costituito e ha resistito alla domanda attorea. CP_1
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale, deve affermarsi la competenza territoriale del presente giudice, dato che essendo oggetto del presente giudizio una prestazione previdenziale non trova applicazione il c.d. foro erariale
(cfr. al riguardo anche Cass. 13923/00 ). Con riferimento alla legittimazione passiva si deve rilevare, pur riconoscendo la complessità della questione, che l'unico soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione è l' . Pertanto l'unico CP_1 soggetto legittimato passivo resta appunto l' (cfr. anche CP_1
TRIBUNALE DI FROSINONE, Sentenza n. 1331/2023 del 12-10- 2023). Con riferimento al thema decidendum del presente giudizio, non essendo state proposte domande riconvenzionali, lo stesso è ovviamente limitato alle domande proposte dal ricorrente. Appare opportuno, innanzitutto, evidenziare che la insussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza appare sostanzialmente non contestata, in considerazione, appunto, del possesso non contestato di un motociclo dalle caratteristiche tali da escludere il diritto in parola. Non può quindi senz'altro essere accolta la domanda di ripristino della prestazione. Si deve quindi esaminare la domanda inerente alla ripetibilità dell'indebito. Si deve, a questo punto premettere che trattandosi di prestazioni assistenziali in relazione alle quali si sarebbe verificato l'indebito non può trovare applicazione tout court la normativa disciplinante l'indebito in materia previdenziale (cfr. ex plurimis Cass. 1446/2008). Appare opportuno al riguardo citare per esteso alcuni passi della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia del 25/10/2012:” In primo luogo deve osservarsi che, contrariamente a
2 quanto sostenuto nel ricorso d'appello, i principi affermati dalla Cassazione con la sentenza n. 1446/2008 devono applicarsi nella fattispecie in esame e l'interpretazione che ne consegue porta ad una statuizione finale conforme a quella impugnata, pur se con parziale diversa motivazione. Infatti la motivazione dell'appellata sentenza deve essere corretta nella parte in cui accomuna l'indebito previdenziale a quello assistenziale, nonché integrata come da argomentazioni che seguono. La citata sentenza della Suprema Corte ha dettagliatamente ricostruito la successione delle leggi in materia e ha chiarito anche la "ratio legis" e i criteri di individuazione della volontà del legislatore. Segnatamente "Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del
3 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di CP_4 prestazione entro il termine massimo di dieci anni). Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il 448 delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa
4 degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'AP (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità palese della tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe applicabile al rapporto controverso la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 7, che recita: Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1 gennaio CP_1
2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro. Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La specifica questione dell'indebita percezione della prestazione in difetto del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio è stata già indagata dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e decisa nel termini di seguito esposti. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11,
5 comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le CP_1 modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). ”. In definitiva si deve ritenere come sempre afferma la predetta sentenza :” … che la disciplina ex art. 2033 c.c. trovi applicazione solo allorquando manchi qualsiasi rapporto assistenziale, ed in tal senso va interpretata la locuzione della Cassazione "quando manca radicalmente il diritto alla prestazione", come si evince dall'esempio citato nella sentenza n. 1446/2008 per esplicitare tale ipotesi ("corresponsione dovuta ad errore di persona"). Ogni qual volta, invece, sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante, si ricade non nel caso di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione. D'altronde tale soluzione è la sola compatibile con la ratio di tutela del "principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione
6 assistenziale indebita" . In linea generale e salvo che sia specificatamente previsto in modo diverso dalla legge, detto principio non opera, per l'appunto, solo quando manca il rapporto assistenziale (e dunque se sussiste errore di persona) o quando manca la buona fede del percettore”. Con riferimento alla buona fede l' ha evidenziato la CP_1 presentazione di due dichiarazioni sostitutive uniche per il rilascio dell certificazionea ISEE, di cui la prima non conteneva la dichiarazione concernente il motociclo in parola. Nessuna idonea argomentazione sembra essere stata svolta dalla ricorrente al riguardo. Non sembra, quindi, potersi presumere, nel caso di specie, la buona fede, pur riconoscendo la novità e controversia delle questione che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese devono essere compensate vista la novità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
Controparte_2
b rigetta il ricorso;
c) compensa le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 24.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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