Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 580/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 580/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ma di fatto domiciliata in La Spezia in Via
Lunigiana n.74, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Bassan (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], ma di fatto domicliato in La Spezia, Via
Astorre Tanca n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Bassan (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 21/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25/03/2025, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more uxorio e che da tale unione sono nati i figli in data 14/08/2020 a Bisceglie (BT) e in Per_1 Per_2
data 11/06/2022 in Corato (BA), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Le parti hanno altresì aggiunto:
- che i minori, da quando la relazione tra le parti è terminata, hanno sempre convissuto con la madre;
- che la madre e i minori, pur avendo mantenuto la residenza a Bisceglie, vivono dal
13.06.2023 a La Spezia, in Via Lunigiana n. 74;
- di voler regolare congiuntamente i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni alle seguenti condizioni:
“- determinare nell'importo di euro 180 mensili l'obbligo alimentare del IG. Controparte_1
in favore dei propri figli, e (90,00 euro per ciascuno) con Per_1 Persona_3
rivalutazione annuale Istat, e per l'effetto statuire che il IG. versi la somma Controparte_1
così determinata a mani della madre, IG.ra , entro il decimo giorno di ogni mese;
Parte_1 determinare, altresì, l'obbligo di contribuzione del suddetto padre naturale in favore dei figli per le spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie da sostenersi per la cura e l'educazione del minore nella misura del 50% delle medesime, e per l'effetto statuire che il IG. Controparte_1
versi tali somme a mani della madre dei minori, IG.ra , entro il decimo giorno di Parte_1
ogni mese;
- disporre l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre, disponendo che i minori trascorreranno alternativamente un week end con il padre ed uno con la madre, libero, comunque, il padre di vederli in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e pag. 2 di 4 compatibilmente con gli impegni dei figli. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre il periodo di vacanze compreso tra il 23 ed il 29 dicembre e sempre alternativamente il periodo compreso tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, restando inteso che i genitori dovranno curare di evitare che i minori trascorreranno sempre il
Natale o il Capodanno con lo stesso genitore, così alternando negli anni. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre. I figli trascorreranno tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni 15, (quindici), in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed eIGenze del minore. Durante il periodo delle festività o vacanze il padre potrà esporre la volontà di portare i minori nella propria città in Puglia solo se la durata di esse sia di minimo 15 giorni”.
All'udienza del 21/05/2025 il Giudice relatore ha proceduto a sentire le parti, le quali hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla pag. 3 di 4 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni e così provvede: Per_1 Per_2
“- determinare nell'importo di euro 180 mensili l'obbligo alimentare del IG. Controparte_1
in favore dei propri figli, e (90,00 euro per ciascuno) con Per_1 Persona_3
rivalutazione annuale Istat, e per l'effetto statuire che il IG. versi la somma Controparte_1
così determinata a mani della madre, IG.ra , entro il decimo giorno di ogni mese;
Parte_1
determinare, altresì, l'obbligo di contribuzione del suddetto padre naturale in favore dei figli per le spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie da sostenersi per la cura e l'educazione del minore nella misura del 50% delle medesime, e per l'effetto statuire che il IG. Controparte_1
versi tali somme a mani della madre dei minori, IG.ra , entro il decimo giorno di Parte_1
ogni mese;
- disporre l'affido congiunto dei minori con collocamento presso la madre, disponendo che i minori trascorreranno alternativamente un week end con il padre ed uno con la madre, libero, comunque, il padre di vederli in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre il periodo di vacanze compreso tra il 23 ed il 29 dicembre e sempre alternativamente il periodo compreso tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, restando inteso che i genitori dovranno curare di evitare che i minori trascorreranno sempre il
Natale o il Capodanno con lo stesso genitore, così alternando negli anni. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre. I figli trascorreranno tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni 15, (quindici), in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed eIGenze del minore. Durante il periodo delle festività o vacanze il padre potrà esporre la volontà di portare i minori nella propria città in Puglia solo se la durata di esse sia di minimo 15 giorni”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConIGlio del 22/05/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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