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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2402/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Fabio Arcuri, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppa Restivo, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17/4/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/2/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con l'1/7/2008, in costanza del quale Controparte_2 sono nati i figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_1 Per_2
20/6/2011), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_3 Per_4
18/8/2016), ha dedotto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 4677/2021, emessa il 6/12/2021 a definizione del giudizio n. 17863/2016 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione del 22/6/2023, si è costituita Controparte_1
contestando il ricorso e chiedendo di regolare i rapporti successivi al divorzio come indicato in memoria.
All'udienza del 23/6/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al
Presidente f.f., che, esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4/7/2023 ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi e vivere separati e confermando le condizioni della separazione.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 6/11/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 7-8/11/2024 il giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle condizioni dell'ordinanza presidenziale del 4/7/2023”.
All'udienza del 17/4/2025, le parti, dopo ampia interlocuzione e tenuto conto del recente orientamento della Corte di Cassazione in tema di attribuzione al genitore prevalentemente collocatario dell'intero assegno unico (Cass. n. 4672/2025), a modifica della suddetta proposta conciliativa in merito al contributo al mantenimento per i figli a carico del ricorrente, hanno concordato quanto segue: “l'attribuzione dell'intero assegno unico alla sig.ra e l'obbligo in capo al sig. di CP_1 Parte_1 corrispondere alla un assegno pari alla differenza tra l'importo di € 750,00 di cui alla CP_1
proposta conciliativa e quanto dalla stessa percepito a titolo della metà dell'assegno unico”.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo,
l'1/7/2008, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di un
2 anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 4677/2021, emessa il
6/12/2021 a definizione del giudizio n. 17863/2016 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
3. Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo
l'1/7/2008, da , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1
a Palermo l'8/12/1978, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n.
50, parte II, seria A, anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2402/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Fabio Arcuri, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppa Restivo, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17/4/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/2/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con l'1/7/2008, in costanza del quale Controparte_2 sono nati i figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_1 Per_2
20/6/2011), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_3 Per_4
18/8/2016), ha dedotto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 4677/2021, emessa il 6/12/2021 a definizione del giudizio n. 17863/2016 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione del 22/6/2023, si è costituita Controparte_1
contestando il ricorso e chiedendo di regolare i rapporti successivi al divorzio come indicato in memoria.
All'udienza del 23/6/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al
Presidente f.f., che, esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4/7/2023 ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi e vivere separati e confermando le condizioni della separazione.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 6/11/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 7-8/11/2024 il giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle condizioni dell'ordinanza presidenziale del 4/7/2023”.
All'udienza del 17/4/2025, le parti, dopo ampia interlocuzione e tenuto conto del recente orientamento della Corte di Cassazione in tema di attribuzione al genitore prevalentemente collocatario dell'intero assegno unico (Cass. n. 4672/2025), a modifica della suddetta proposta conciliativa in merito al contributo al mantenimento per i figli a carico del ricorrente, hanno concordato quanto segue: “l'attribuzione dell'intero assegno unico alla sig.ra e l'obbligo in capo al sig. di CP_1 Parte_1 corrispondere alla un assegno pari alla differenza tra l'importo di € 750,00 di cui alla CP_1
proposta conciliativa e quanto dalla stessa percepito a titolo della metà dell'assegno unico”.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo,
l'1/7/2008, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di un
2 anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 4677/2021, emessa il
6/12/2021 a definizione del giudizio n. 17863/2016 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
3. Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo
l'1/7/2008, da , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1
a Palermo l'8/12/1978, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n.
50, parte II, seria A, anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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