Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Scotto di Santolo C.F._2
APPELLANTI
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale impresa designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Coppola CP_2
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la originaria parte istante e Parte_1
l'originaria parte interventrice volontaria proponevano appello nei confronti Parte_2
di , nella qualità indicata in epigrafe, e di avverso Controparte_1 Controparte_3
la sentenza n. 5083/2020 del Giudice di Pace di Barra con la quale erano state rigettate le domande risarcitorie proposte con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Deducevano le parti appellanti, a sostegno del gravame, come articolato motivo, la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice che non aveva ritenuto provato la riconducibilità del sinistro al veicolo di proprietà della originaria
Instauratosi il contraddittorio la appellata compagnia resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha correttamente rigettato le domande risarcitorie della originaria parte attrice e della originaria parte interventrice volontaria sostanzialmente per difetto di prova in ordine alla effettiva riconducibilità del sinistro ad uno scontro con il veicolo di proprietà della originaria parte convenuta.
In effetti il fatto storico dell'effettivo verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella premessa dell'atto di intervento volontario del è stato Pt_2
tempestivamente contestato dalla compagnia assicuratrice il primo giudice ha sottolineato le radicali contraddizioni tra la dinamica CP_4
del sinistro come riferita dall'attore e dall'interventore volontario negli atti introduttivi del giudizio e le dichiarazioni dell'unico teste escusso.
Invero né l'attore né l'interventore (cfr. citazione e atto di intervento) fanno menzione della circostanza che il sinistro ha visto coinvolto anche un terzo veicolo (e cioè rispettivamente quello dell'interventore e dell'attore) e genericamente riferiscono che i veicoli di rispettiva proprietà erano in “sosta”. Invece l'unico teste escusso ha riferito circostanze dettagliate (non si capisce perché omesse dall'attore e dall'interventore) raccontando che il veicolo dell'attore e quello dell'interventore si trovavano muso contro muso, fermi, perché a mezzo “cavetti” il veicolo di proprietà dell'interventore (in Pt_2 quel momento condotto dall'attore ) era assistito per farlo ripartire dal veicolo Pt_1 di proprietà dell'attore ma condotto dal di lui figlio e cioè proprio dall'unico Pt_1
teste escusso. Inoltre il teste non fa alcun riferimento alla presenza di una terza persona
(che ben avrebbe potuto essere indicata come ulteriore testimone) che secondo la prospettazione dell'interventore era un passeggero che era appena salito dalla Pt_2 portiera posteriore lato sinistro dell'auto di sua proprietà. Appare indicativo che nella premessa dell'atto di intervento il ha precisato che l'auto di sua proprietà era ferma Pt_2
in sosta sul lato destro della strada non già in quanto non partiva ed era assistita con i
“cavetti” dall'auto di proprietà dell'attore ma proprio “onde consentire al passeggero di entrare nella suddetta auto dalla portiera posteriore lato sinistro”. A fronte di tali equivoci elementi e della specifica e tempestiva contestazione della convenuta compagnia assicurativa la prova (che era onere della parte attrice e della parte interventrice fornire) che il sinistro oggetto di causa era effettivamente avvenuto ed aveva visto coinvolto il veicolo di proprietà della originaria parte convenuta avrebbe dovuto essere assai rigorosa. Invece, nel caso di specie, l'unico testimone escusso ha riferito una dinamica del tutto in contraddizione con quella riferita dalle presunte parti danneggiate.
In conseguenza correttamente il primo giudice ha ritenuto di rigettare la domanda sostanzialmente per assenza di prova certa (che incombeva sulla parte attrice e sulla parte interventrice volontaria) in ordine agli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata.
La sentenza impugnata va perciò confermata.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza delle parti appellanti e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata e condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, spese che liquida in complessive Euro 1.200,oo (di cui Euro 1.050,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 150,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti, di ulteriore importo pari al contributo unificato da versare per l'appello.
Così deciso in Napoli lì 4 febbraio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco