CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2305/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2305/2021, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2025, avente ad
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2050-2051 c.c.
TRA
(CF7P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco legale rapp.te p.t., Dott. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesca Vetrano (C.F.: ) pec: C.F._1 fax: 0816331603 ed elettivamente dom.to Email_1 presso il suo studio in alla via Mancini 33, giusta procura a Parte_1 margine del presente atto e in esecuzione della determinazione di G. C. n. 79 del
18.05.2021
APPELLANTE
E
[c.f. – n. a Quadrelle (Av) il 6.10.1946 e Controparte_2 C.F._2 residente in [...]] el.te dom.ta in Mugnano del Cardinale
(Av) alla via Aldo Moro n. 9, rapp.ta e difesa -giusta procura resa in calce all'originale del presente atto- dall'avv. Antonio Guerriero del foro di Avellino [C.F. ] il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al fax n. C.F._3
081.5111905 ed all'indirizzo PEC: Email_2
Pec: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 22.10.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c, nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 5.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12.00 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte sicché veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4
c.p.c. fino alle ore 12.00 del 22.10.2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 6.3.2025, regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione delle cause riunite dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 2305/2021 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2305/2021, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2025, avente ad
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2050-2051 c.c.
TRA
(CF7P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco legale rapp.te p.t., Dott. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesca Vetrano (C.F.: ) pec: C.F._1 fax: 0816331603 ed elettivamente dom.to Email_1 presso il suo studio in alla via Mancini 33, giusta procura a Parte_1 margine del presente atto e in esecuzione della determinazione di G. C. n. 79 del
18.05.2021
APPELLANTE
E
[c.f. – n. a Quadrelle (Av) il 6.10.1946 e Controparte_2 C.F._2 residente in [...]] el.te dom.ta in Mugnano del Cardinale
(Av) alla via Aldo Moro n. 9, rapp.ta e difesa -giusta procura resa in calce all'originale del presente atto- dall'avv. Antonio Guerriero del foro di Avellino [C.F. ] il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al fax n. C.F._3
081.5111905 ed all'indirizzo PEC: Email_2
Pec: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 22.10.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c, nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 5.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12.00 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte sicché veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4
c.p.c. fino alle ore 12.00 del 22.10.2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 6.3.2025, regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione delle cause riunite dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 2305/2021 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello