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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 15/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “pensione di invalidità, in subordine assegno mensile di assistenza “e vertente
T R A
, codice fiscale , rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo dall'avvocato Paolo Antico del Foro di Salerno
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2025 , premesso: che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento della pensione di invalidità, chiedendo in subordine l'assegno mensile di assistenza;
che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. ssa l'incarico di accertare la Persona_1 sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, Pt_1 bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della pensione di invalidità, o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona CP_1 del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 4 marzo 2025 il giudice, ritenuta la necessità di rinnovare le operazioni peritali, nominava c.t.u. la dottoressa . Persona_2
Acquisita la relazione peritale , all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
******************************** Il ricorso è infondato.
Lamenta il ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno mensile di assistenza.
Il ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali .
Sennonché , anche la consulenza tecnica espletata nel presente giudizio ha confermato le valutazioni medico legali già espresse dalla dott.ssa e detta consulenza è sicuramente condivisibile perché Per_1 esauriente e persuasiva, coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi: Parte ricorrente é affetta dalle seguenti infermità
“1) Disabilità intellettiva di grado lieve con deflessione del tono dell'umore ed incipiente declino cognitivo. BPCO in ex tabagista. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. 2) Per effetto delle predette infermità, la capacità di lavoro dello stesso
è permanentemente ridotta nella misura del 67% (sessantasette per cento). 3) Non sussiste diritto alla pensione di inabilità né all'assegno mensile di invalidità civile.”
Va evidenziato che per il calcolo della percentuale di invalidità con menomazioni coesistenti il DM
05/02/1992 indica una metodica precisa:” … dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%. …”
Si tratta di una formula di calcolo riduzionistico conosciuta anche come “formula di Balthazard” In forma meno matematica, sempre come esempio, se sono riconosciute 2 menomazioni valutabili rispettivamente il 50% ed il 40%, la somma non sarà 90% ma 70%: 50 + il 40% di ciò che resta =>[50
+ (50:100 x 40)]= 70. Per una terza o quarta menomazione si procede allo stesso modo, quindi aggiungendo la percentuale della differenza tra 100 e la percentuale già ottenuta precedentemente.
In alternativa, per effettuare il calcolo più rapidamente, generalmente le Commissioni sono dotate di una tabella per il calcolo combinato, che sostanzialmente è questa ⇓
Si sommano le prime 2 menomazioni e quindi in successione tutte le altre. Da ricordare che le menomazioni valutabili dall'1% al 10%, se non in concorrenza con altre dello stesso apparato organo-funzionale, non possono essere inserite nel calcolo complessivo.
Nel caso di specie , dunque , appare corretto il calcolo effettuato dal consulente tecnico
Alla stregua delle conclusioni peritali la domanda va rigettata, in quanto non ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 13 della legge 30.3.71, n. 118 per potersi far luogo alla declaratoria del diritto del ricorrente alla richiesta avanzata.
Nulla per le spese di lite , mentre vanno poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica. CP_1
Come risulta infatti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo , parte ricorrente è titolare , nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF , risultante dall'ultima dichiarazione , pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3 , e 77 del decreto legislativo 30 maggio
2002 n.113.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone a carico dell le spese di consulenza liquidate con separato decreto . CP_1
Salerno,16 settembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio