CASS
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2024, n. 46277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46277 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VO OR OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Procuratore Generale si riporta alla memoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato OM OR ANNUNZIATA espone i motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46277 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 3 luglio 2024 ha respinto la richiesta di riesame avverso quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a ER RE MA la custodia cautelare in carcere, in relazione al capo 8) della imputazione provvisoria. In particolare, il capo 8) contestava allo ER il concorso in estorsione in danno TI AR, costretto a versare una somma mensile variabile tra i 4.000 ed i 5.000 euro, per poter installare macchinette videogiochi nei bar di San Marzano Sul Sarno, San Valentino IO e Poggiomarino, reato aggravato dalle più persone riunite e dall'uso del metodo mafioso 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dello ER dal suo difensore, è sorretto da un solo motivo che sarà enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto contestato. La difesa evidenzia come il giudizio di gravità indiziaria è fondato sulle s.i.t. di TI AR che avrebbe incontrato UG AR tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, ma lo stesso UG ha riferito che in quel periodo di tempo era detenuto in carcere. 3. Con requisitoria scritta del 25.09.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Ferdinando Lignola, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 1 Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. 1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini;
e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). 2. In conformità a quelli che sono i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, ovvero la verifica della completezza e della non manifesta illogicità della stessa, è allora sufficiente osservare che il Tribunale del riesame non ha trascurato alcun elemento potenzialmente idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio ed ha evidenziato circostanze certamente sintomatiche - tanto più a livello di gravità indiziaria - di una condotta concorsuale, da parte del ricorrente nell'estorsione posta in essere in danno del TI, con il compito di prelevare mensilmente la somma estorta. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa nell'ordinanza impugnata per quanto concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla estorsione contestata. In particolare, il Collegio della cautela ha evidenziato, sulla 2 scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia UG AR e delle sit della persona offesa TI RA e, del riconoscimento fotografico effettuato da quest'ultimo, che: --a) la p.c. consegnava mensilmente il denaro estorto a ER RE;
--b) ER RE agiva su indicazione di UG AR. Quanto alla doglianza prospettata dalla difesa, ed oggi costituente motivo di ricorso, relativa all'essere il UG ristretto in carcere al momento della riscossione del denaro provento di estorsione, si osserva che: --a) la p.o. non colloca temporalmente l'eventuale incontro, giacché precisa solo di aver iniziato a pagare tra la fine del 2018 e l'inizio 2019 (v. verbale del 17 novembre 2023, allegato al ricorso in cassazione); --b) la detenzione del UG all'epoca dell'incontro con la vittima è circostanza che non emerge dal verbale del 13 giugno 2023 del UG (allegato al ricorso in cassazione); --c) il tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione riguarda il biennio 2019-2021, quindi estraneo all'orizzonte temporale valorizzato dalla difesa. Inoltre, la difesa nulla riferisce - trattandosi di circostanza facilmente accertabile e documentabile - se il UG al momento dell'incontro era sottoposto a custodia cautelare, si trovava in espiazione pena, in misura alternativa ovvero se godeva di permessi (al riguardo si osserva che lo stesso collaboratore di giustizia ha riferito che tra il 2012 ed il 2016 era semi libero). Tali elementi privano di rilevanza la doglianza diretta a contestare l'attendibilità della p.o., ed in ogni caso non è contestata la dazione di denaro da parte della vittima all'odierno ricorrente. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 30/10/2024 L'estensore La Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Il Procuratore Generale si riporta alla memoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato OM OR ANNUNZIATA espone i motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46277 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 3 luglio 2024 ha respinto la richiesta di riesame avverso quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a ER RE MA la custodia cautelare in carcere, in relazione al capo 8) della imputazione provvisoria. In particolare, il capo 8) contestava allo ER il concorso in estorsione in danno TI AR, costretto a versare una somma mensile variabile tra i 4.000 ed i 5.000 euro, per poter installare macchinette videogiochi nei bar di San Marzano Sul Sarno, San Valentino IO e Poggiomarino, reato aggravato dalle più persone riunite e dall'uso del metodo mafioso 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dello ER dal suo difensore, è sorretto da un solo motivo che sarà enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto contestato. La difesa evidenzia come il giudizio di gravità indiziaria è fondato sulle s.i.t. di TI AR che avrebbe incontrato UG AR tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, ma lo stesso UG ha riferito che in quel periodo di tempo era detenuto in carcere. 3. Con requisitoria scritta del 25.09.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Ferdinando Lignola, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 1 Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. 1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini;
e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). 2. In conformità a quelli che sono i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, ovvero la verifica della completezza e della non manifesta illogicità della stessa, è allora sufficiente osservare che il Tribunale del riesame non ha trascurato alcun elemento potenzialmente idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio ed ha evidenziato circostanze certamente sintomatiche - tanto più a livello di gravità indiziaria - di una condotta concorsuale, da parte del ricorrente nell'estorsione posta in essere in danno del TI, con il compito di prelevare mensilmente la somma estorta. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa nell'ordinanza impugnata per quanto concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla estorsione contestata. In particolare, il Collegio della cautela ha evidenziato, sulla 2 scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia UG AR e delle sit della persona offesa TI RA e, del riconoscimento fotografico effettuato da quest'ultimo, che: --a) la p.c. consegnava mensilmente il denaro estorto a ER RE;
--b) ER RE agiva su indicazione di UG AR. Quanto alla doglianza prospettata dalla difesa, ed oggi costituente motivo di ricorso, relativa all'essere il UG ristretto in carcere al momento della riscossione del denaro provento di estorsione, si osserva che: --a) la p.o. non colloca temporalmente l'eventuale incontro, giacché precisa solo di aver iniziato a pagare tra la fine del 2018 e l'inizio 2019 (v. verbale del 17 novembre 2023, allegato al ricorso in cassazione); --b) la detenzione del UG all'epoca dell'incontro con la vittima è circostanza che non emerge dal verbale del 13 giugno 2023 del UG (allegato al ricorso in cassazione); --c) il tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione riguarda il biennio 2019-2021, quindi estraneo all'orizzonte temporale valorizzato dalla difesa. Inoltre, la difesa nulla riferisce - trattandosi di circostanza facilmente accertabile e documentabile - se il UG al momento dell'incontro era sottoposto a custodia cautelare, si trovava in espiazione pena, in misura alternativa ovvero se godeva di permessi (al riguardo si osserva che lo stesso collaboratore di giustizia ha riferito che tra il 2012 ed il 2016 era semi libero). Tali elementi privano di rilevanza la doglianza diretta a contestare l'attendibilità della p.o., ed in ogni caso non è contestata la dazione di denaro da parte della vittima all'odierno ricorrente. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 30/10/2024 L'estensore La Presidente