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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3117/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20509/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Napoli Obiettivo Valore Cdn Isola B 80143 Napoli NA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Valore Srl - P.IVA_2
Difeso da 1 Nominativo_3 CF_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Richieste delle parti:
Il ricorrente chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia:
1. accertare e dichiarare la legittimazione passiva del Comune di Napoli;
2. rigettare le controdeduzioni del Comune nella parte in cui ne chiedono l'estromissione;
3. Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per i motivi sopra esposti;
4. Dichiarare l'inammissibilità della rettifica depositata dalla resistente per mancata notificazione alla parte ricorrente;
5. In ogni caso, disattendere la rettifica non notificata e decidere il giudizio sulla base dell'avviso originario, come impugnato;
6. Accogliere il ricorso, con annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato nella parte relativa all'immobile ad uso abitativo, per insussistenza del presupposto impositivo;
7. Condannare in solido tra loro le resistenti al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
La società NAPOLI OBIETTIVO VALORE SRL, società di progetto della MUNICIPIA SPA
– Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali concludeva chiedendo voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria:
• Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente Ricorrente_1 Rappresentante_1la società sas di , P.IVA P.IVA_1, ricorreva, ai sensi degli artt.18 e segg. del D. Lgs. 546/92 nei confronti del Comune di Napoli e della società Napoli Obbiettivo Valore Srl esponendo che il concessionario 2 della riscossione per il Comune di Napoli notificava alla ricorrente un avviso di accertamento esecutivo, in cui gli veniva richiesto il pagamento comprensivi di sanzioni ed interessi a titolo di TARI anno 2023; che, pertanto, l'atto di accertamento riportato è del tutto nullo ed inesistente.
Il ricorrente chiedeva di accogliere, in ogni caso, il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato con condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese processuali.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Napoli benché ritualmente citata.
Si costituiva La società NAPOLI OBIETTIVO VALORE SRL, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali concludeva chiedendo voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria:
• Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della discussione, sentito le parti presenti, si decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
3 La Napoli Obiettivo Valore, concessionario per il Comune di Napoli, notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. 16651214652, relativo alla TARI per l'anno di imposta 2023, per l'importo comprensivo di sanzioni ed interessi per il totale di euro 2.924,00.
La società resistente, analizzati i documenti esibiti dal contribuente, evidenzia in tale sede che è stato possibile procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Per tale motivo, è già stato emesso, in autotutela, l'atto di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, che si allega agli atti del giudizio.
Pertanto, la società di riscossione ha richiesto che venga riconosciuta in sede contenziosa la sola rideterminazione del tributo dovuto, secondo quanto disposto dall'atto di rettifica.
Nel merito, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, tenuto conto degli esiti della lite e dei principi della soccombenza, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti costituite.
Tanto si dispone tenuto conto del comportamento dell'ente territoriale Comune di Napoli che ha richiesto la sua estromissione e delle richieste inammissibili della intervenuta società di riscossione. 4
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, li 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20509/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Napoli Obiettivo Valore Cdn Isola B 80143 Napoli NA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Valore Srl - P.IVA_2
Difeso da 1 Nominativo_3 CF_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Richieste delle parti:
Il ricorrente chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia:
1. accertare e dichiarare la legittimazione passiva del Comune di Napoli;
2. rigettare le controdeduzioni del Comune nella parte in cui ne chiedono l'estromissione;
3. Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per i motivi sopra esposti;
4. Dichiarare l'inammissibilità della rettifica depositata dalla resistente per mancata notificazione alla parte ricorrente;
5. In ogni caso, disattendere la rettifica non notificata e decidere il giudizio sulla base dell'avviso originario, come impugnato;
6. Accogliere il ricorso, con annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato nella parte relativa all'immobile ad uso abitativo, per insussistenza del presupposto impositivo;
7. Condannare in solido tra loro le resistenti al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
La società NAPOLI OBIETTIVO VALORE SRL, società di progetto della MUNICIPIA SPA
– Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali concludeva chiedendo voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria:
• Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente Ricorrente_1 Rappresentante_1la società sas di , P.IVA P.IVA_1, ricorreva, ai sensi degli artt.18 e segg. del D. Lgs. 546/92 nei confronti del Comune di Napoli e della società Napoli Obbiettivo Valore Srl esponendo che il concessionario 2 della riscossione per il Comune di Napoli notificava alla ricorrente un avviso di accertamento esecutivo, in cui gli veniva richiesto il pagamento comprensivi di sanzioni ed interessi a titolo di TARI anno 2023; che, pertanto, l'atto di accertamento riportato è del tutto nullo ed inesistente.
Il ricorrente chiedeva di accogliere, in ogni caso, il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato con condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese processuali.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Napoli benché ritualmente citata.
Si costituiva La società NAPOLI OBIETTIVO VALORE SRL, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali concludeva chiedendo voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria:
• Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della discussione, sentito le parti presenti, si decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
3 La Napoli Obiettivo Valore, concessionario per il Comune di Napoli, notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. 16651214652, relativo alla TARI per l'anno di imposta 2023, per l'importo comprensivo di sanzioni ed interessi per il totale di euro 2.924,00.
La società resistente, analizzati i documenti esibiti dal contribuente, evidenzia in tale sede che è stato possibile procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Per tale motivo, è già stato emesso, in autotutela, l'atto di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, che si allega agli atti del giudizio.
Pertanto, la società di riscossione ha richiesto che venga riconosciuta in sede contenziosa la sola rideterminazione del tributo dovuto, secondo quanto disposto dall'atto di rettifica.
Nel merito, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, tenuto conto degli esiti della lite e dei principi della soccombenza, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti costituite.
Tanto si dispone tenuto conto del comportamento dell'ente territoriale Comune di Napoli che ha richiesto la sua estromissione e delle richieste inammissibili della intervenuta società di riscossione. 4
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, li 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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