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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 645/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
APREA VINCENZO;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31/03/2025 il ricorrente Pt_1
ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, ritenuta l'illegittimità dell'impugnato decreto, disporne l'annullamento e per l'effetto, accertata e dichiarata
l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato per il sig.
, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari in favore del Parte_1
ricorrente così come quantificati nell'istanza del 24.10.2024, presentata dal sottoscritto procuratore, in complessivi euro 1.342,20, con le relative riduzioni al 50% ex at.130 DPR 115/2002, oltre iva e cap come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché con riconoscimento della rimborsabilità a spese dello Stato anche delle spese e competenze del presente ricorso (procedura derivata e accidentale connessa al giudizio in cui il beneficio è stato richiesto: art. 75, comma 1, T.U.S.G.), da quantificare con separata nota di riservato deposito”.
A fondamento della sua istanza ha premesso di essere stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del COA di Macerata del
16.09.2024 nel procedimento promosso dalla Procura della Repubblica di Macerata, su segnalazione del per la nomina di un amministratore di Parte_2
sostegno in suo favore;
che con ordinanza del 23.10.2024 il Giudice tutelare respingeva la domanda della procura della repubblica ricorrente, con compensazione delle spese di lite;
che con istanza del 24.10.2024 il procuratore del ricorrente depositava istanza di liquidazione dei propri compensi;
che in data 20.12.2024 il giudice tutelare chiedeva integrazione della documentazione ai fini della liquidazione;
che in data 7.2.2025 il giudice invitava l'istante a documentare analiticamente l'ammontare della pensione di facente parte del nucleo familiare del ricorrente;
che, infine, con decreto Persona_1
del 12.03.2025, comunicato in data 13.03.2025, il giudice tutelare revocava l'ammissione del e respingeva per l'effetto l'istanza di liquidazione del Parte_1
difensore.
In diritto, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato su presupposti errati, essendo nella fattispecie irrilevante, per espressa disposizione legislativa (art. 76 comma 4 del DPR n. 115/2002) l'ammontare del reddito dell'altro componente del nucleo familiare, avendo il procedimento per l'amministrazione di sostegno oggetto diritti della personalità, essendo una misura di protezione incidente sull'autodeterminazione della persona.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 17.04.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 25.6.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Venendo al merito, le domande formulate dal non meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, il ricorrente deduce che il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio sarebbe illegittimo in quanto il giudizio in cui è stata disposta l'ammissione riguarda la tutela di un suo diritto personalissimo, per cui doveva rilevare il solo reddito personale e non quello dei familiari ai sensi dell'art. 76 punto 4 d.p.r. n.
115/2002 (“si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”).
In particolare, il ricorrente sostiene che il giudizio per cui è stata disposta l'ammissione al gratuito patrocinio riguardava un suo diritto della personalità, trattandosi di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Tuttavia, com'è noto, i diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che spettano all'essere persona in quanto tale, così funzionalmente diretti ad affermare e garantire esigenze di carattere esistenziale. I diritti della personalità si contraddistinguono per il loro accentuato carattere non patrimoniale derivante dall'avere ad oggetto beni giuridici immateriali intrinsecamente attinenti alla persona.
Pertanto, essi si caratterizzano per l'assolutezza, trattandosi di diritti tutelati erga omnes, per l'indisponibilità, l'intrasmissibilità mortis causa e l'imprescrittibilità. Tenuto conto della potenzialità espansiva della nozione di diritto della personalità, si ritiene che la deroga di cui all'art. 76 comma 4 T.U.S.G. debba essere limitata alle ipotesi in cui la legge riconosca espressamente una tutela giudiziaria del diritto della personalità (es. diritto al nome, allo pseudonimo, all'immagine, all'identità personale e sessuale, alla paternità intellettuale delle opere, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, all'ambiente salubre), volta all'accertamento del diritto medesimo e/o ad inibire la condotta lesiva del diritto mediante una tutela di tipo preventivo.
Ne consegue che il procedimento di amministrazione di sostegno non rientra in tali ipotesi.
Ciò premesso, allorché, come nel caso in esame, l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata verifica all'attualità, delle condizioni reddituali, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150 del
2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an”, andando a verificare se sia stata in questa sede data prova della permanente sussistenza dei presupposti.
Ritiene lo scrivente che possa procedersi alla verifica della persistenza delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il ricorrente depositato nel presente procedimento quanto richiesto dal Giudice del provvedimento impugnato
(documentazione che attesta l'ammontare della pensione di , sorella Persona_1
convivente del ricorrente).
Passando all'esame dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio si evidenzia come la stessa percepisca redditi esenti pari ad euro 17.206,54, superando pertanto il limite di reddito normativamente previsto.
In conclusione la revoca, seppur sotto altro profilo, va confermata e pertanto l'opposizione non può trovare accoglimento. Stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, nulla deve statuirsi CP_1
quanto alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 645/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 25/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 645/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
APREA VINCENZO;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31/03/2025 il ricorrente Pt_1
ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, ritenuta l'illegittimità dell'impugnato decreto, disporne l'annullamento e per l'effetto, accertata e dichiarata
l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato per il sig.
, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari in favore del Parte_1
ricorrente così come quantificati nell'istanza del 24.10.2024, presentata dal sottoscritto procuratore, in complessivi euro 1.342,20, con le relative riduzioni al 50% ex at.130 DPR 115/2002, oltre iva e cap come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché con riconoscimento della rimborsabilità a spese dello Stato anche delle spese e competenze del presente ricorso (procedura derivata e accidentale connessa al giudizio in cui il beneficio è stato richiesto: art. 75, comma 1, T.U.S.G.), da quantificare con separata nota di riservato deposito”.
A fondamento della sua istanza ha premesso di essere stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del COA di Macerata del
16.09.2024 nel procedimento promosso dalla Procura della Repubblica di Macerata, su segnalazione del per la nomina di un amministratore di Parte_2
sostegno in suo favore;
che con ordinanza del 23.10.2024 il Giudice tutelare respingeva la domanda della procura della repubblica ricorrente, con compensazione delle spese di lite;
che con istanza del 24.10.2024 il procuratore del ricorrente depositava istanza di liquidazione dei propri compensi;
che in data 20.12.2024 il giudice tutelare chiedeva integrazione della documentazione ai fini della liquidazione;
che in data 7.2.2025 il giudice invitava l'istante a documentare analiticamente l'ammontare della pensione di facente parte del nucleo familiare del ricorrente;
che, infine, con decreto Persona_1
del 12.03.2025, comunicato in data 13.03.2025, il giudice tutelare revocava l'ammissione del e respingeva per l'effetto l'istanza di liquidazione del Parte_1
difensore.
In diritto, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato su presupposti errati, essendo nella fattispecie irrilevante, per espressa disposizione legislativa (art. 76 comma 4 del DPR n. 115/2002) l'ammontare del reddito dell'altro componente del nucleo familiare, avendo il procedimento per l'amministrazione di sostegno oggetto diritti della personalità, essendo una misura di protezione incidente sull'autodeterminazione della persona.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 17.04.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 25.6.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Venendo al merito, le domande formulate dal non meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, il ricorrente deduce che il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio sarebbe illegittimo in quanto il giudizio in cui è stata disposta l'ammissione riguarda la tutela di un suo diritto personalissimo, per cui doveva rilevare il solo reddito personale e non quello dei familiari ai sensi dell'art. 76 punto 4 d.p.r. n.
115/2002 (“si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”).
In particolare, il ricorrente sostiene che il giudizio per cui è stata disposta l'ammissione al gratuito patrocinio riguardava un suo diritto della personalità, trattandosi di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Tuttavia, com'è noto, i diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che spettano all'essere persona in quanto tale, così funzionalmente diretti ad affermare e garantire esigenze di carattere esistenziale. I diritti della personalità si contraddistinguono per il loro accentuato carattere non patrimoniale derivante dall'avere ad oggetto beni giuridici immateriali intrinsecamente attinenti alla persona.
Pertanto, essi si caratterizzano per l'assolutezza, trattandosi di diritti tutelati erga omnes, per l'indisponibilità, l'intrasmissibilità mortis causa e l'imprescrittibilità. Tenuto conto della potenzialità espansiva della nozione di diritto della personalità, si ritiene che la deroga di cui all'art. 76 comma 4 T.U.S.G. debba essere limitata alle ipotesi in cui la legge riconosca espressamente una tutela giudiziaria del diritto della personalità (es. diritto al nome, allo pseudonimo, all'immagine, all'identità personale e sessuale, alla paternità intellettuale delle opere, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, all'ambiente salubre), volta all'accertamento del diritto medesimo e/o ad inibire la condotta lesiva del diritto mediante una tutela di tipo preventivo.
Ne consegue che il procedimento di amministrazione di sostegno non rientra in tali ipotesi.
Ciò premesso, allorché, come nel caso in esame, l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata verifica all'attualità, delle condizioni reddituali, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150 del
2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an”, andando a verificare se sia stata in questa sede data prova della permanente sussistenza dei presupposti.
Ritiene lo scrivente che possa procedersi alla verifica della persistenza delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il ricorrente depositato nel presente procedimento quanto richiesto dal Giudice del provvedimento impugnato
(documentazione che attesta l'ammontare della pensione di , sorella Persona_1
convivente del ricorrente).
Passando all'esame dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio si evidenzia come la stessa percepisca redditi esenti pari ad euro 17.206,54, superando pertanto il limite di reddito normativamente previsto.
In conclusione la revoca, seppur sotto altro profilo, va confermata e pertanto l'opposizione non può trovare accoglimento. Stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, nulla deve statuirsi CP_1
quanto alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 645/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 25/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'