Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Susanna Angela Tosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Tonale n. 22;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 1° dicembre 2023 e notificato in data 12 dicembre 2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio ad attesa occupazione presentata dalla ricorrente;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 7 febbraio 2024 e notificato in data 22 febbraio 2024, con il quale è stato disposto un nuovo rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro presentata dalla ricorrente;
- nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 20 novembre 2024 e notificato in pari data, con il quale è stato disposto un nuovo rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro presentata dalla ricorrente;
- nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 596/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Vista l’ordinanza n. 160/2025 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti e confermata la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Vista l’ordinanza n. 758/2025 con cui è stata differita la data di fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa della parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere IO De TA;
Udito, all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 6 febbraio 2024 e depositato in pari data, la ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 1° dicembre 2023 e notificato in data 12 dicembre 2023, con il quale è stato disposto il rigetto della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio ad attesa occupazione.
L’odierna ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 1° giugno 2017, con visto per studio, al fine di frequentare il corso di “ Lingua e civiltà italiana ” presso la scuola “ -OMISSIS- ” di Milano; deve segnalarsi che vive in Italia, munita di regolare permesso di soggiorno per motivi familiari, anche la madre della ricorrente. In data 8 luglio 2023, a seguito della conclusione del ciclo di studi, la medesima ricorrente ha presentato un’istanza volta ad ottenere la conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione del permesso di soggiorno rilasciatole dalla Questura di Milano per motivi di studio il 2 aprile 2022. Tuttavia in data 12 dicembre 2023, la Questura ha consegnato alla straniera il provvedimento datato 1° dicembre 2023, con cui è stata rigettata la richiamata istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per attesa occupazione.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 marzo 2024 e depositato in pari data, la ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 7 febbraio 2024 e notificato il 22 febbraio successivo, con il quale è stata nuovamente rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per motivi di lavoro.
Dopo che, in data 14 febbraio 2024, la Questura di Milano aveva notificato al legale della ricorrente il provvedimento di revoca in autotutela dell’impugnato provvedimento di rigetto, invitando la parte a recarsi presso l’Ufficio Immigrazione per il ritiro di un nuovo provvedimento, la suddetta Questura ha adottato in data 7 febbraio 2024 un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a permesso per attesa occupazione. Contestualmente, la Questura ha respinto anche l’istanza volta alla conversione in un permesso per lavoro subordinato, poiché la richiedente “ non ha dimostrato di aver ottenuto il nulla osta dello Sportello unico per l’Immigrazione relativo alla disponibilità di un posto nei limiti delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, stabilite ai sensi dell’art. 3, comma 4, del testo unico sull’immigrazione emanato con D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, requisito necessario ai fini di una conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato/autonomo ”.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere.
Con l’ordinanza n. 596/2024 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 gennaio 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 20 novembre 2024, con il quale è stato disposto un nuovo rigetto della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro.
Attraverso il predetto provvedimento, la Questura, a seguito del riesame imposto con l’ordinanza n. 596/2024, ha nuovamente negato la conversione richiesta dalla ricorrente, evidenziando la non intervenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura e la conseguente carenza del necessario nulla osta, neppure rientrando il titolo di studio conseguito tra quelli che danno diritto a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché l’insussistenza dei presupposti per rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere.
Con l’ordinanza n. 160/2025 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti ed è stata confermata la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; con l’ordinanza n. 758/2025 è stata differita la data di fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
4. In prossimità dell’udienza di merito, il difensore della parte ricorrente ha depositato una memoria e della documentazione a sostegno della propria posizione.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa della parte ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, stante il superamento del pregresso assetto di interessi concretizzatosi successivamente all’adozione dell’atto impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti; difatti è sul provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, attraverso il quale è stato confermato – con atto non meramente confermativo – il diniego di conversione del permesso di soggiorno della ricorrente, che si concentra l’interesse concreto e attuale a una decisione di merito.
2. Passando all’esame del merito del secondo ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è fondato.
3. Con le due censure contenute nel suddetto gravame, da trattare contestualmente in ragione della loro stretta connessione, si assume l’illegittimità della determinazione negativa assunta dalla Questura di Milano, in quanto la mancata acquisizione del nulla osta presso la competente Prefettura sarebbe una carenza di carattere procedimentale e formale, non ostativa alla conversione del permesso di soggiorno, che peraltro, ove si fosse proceduto alla previa interlocuzione con la parte istante, sarebbe stata agevolmente emendabile, cui deve aggiungersi la mancata valorizzazione della presenza della madre della ricorrente, che vive regolarmente in Italia da oltre quarant’anni ed è sposata con un cittadino italiano.
3.1. Le doglianze sono complessivamente fondate.
La ricorrente, quale soggetto che ha frequentato un corso di formazione e perfezionamento di durata quinquennale, avendo concluso il suddetto ciclo di studi (come attestato dalla relativa certificazione: all. 2 al ricorso introduttivo), ha chiesto la conversione del proprio permesso per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato.
La Questura di Milano ha nuovamente rigettato tale richiesta – confermando le precedenti reiezioni, tuttavia sospese con l’ordinanza di questa Sezione n. 596/2024 – rilevando, tra l’altro, sia l’intervenuta scadenza alla data di presentazione della domanda, avvenuta l’8 luglio 2023, del convertendo permesso di soggiorno, scaduto il 7 marzo 2023, sia la mancata sottoscrizione di un contratto di soggiorno presso la competente Prefettura che pertanto non ha rilasciato il necessario nulla osta.
Tali motivazioni non risultano idonee a sorreggere il gravato diniego.
In primo luogo, come già ritenuto da questa Sezione (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 marzo 2024, n. 798; IV, 3 luglio 2023, n. 1702), i termini di presentazione delle domande di rinnovo o di conversione del titolo di soggiorno hanno natura ordinatoria o sollecitatoria e non perentoria e, per tale ragione, sussiste l’obbligo per la Questura di valutare nel merito la posizione dell’istante e verificare l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per il rilascio del titolo (ex multis, Consiglio di Stato, III, 19 febbraio 2025, n. 1410; III, 17 agosto 2022, n. 7156; III, 11 luglio 2022, n. 5787; T.A.R. Puglia, Bari, III, 30 giugno 2023, n. 946; T.A.R. Campania, Napoli, VI, 3 marzo 2023, n. 1370; anche, Cass. civ., Sez. lav., ord. 30 marzo 2021, n. 8786).
Difatti, “ le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno [devono essere] esaminate nel merito dalla Questura, tenuto conto dell’impatto che producono sulla condizione personale e familiare dei cittadini stranieri, la cui rilevanza, dal punto di vista umano e sociale, non può essere svilita adottando determinazioni fondate su aspetti meramente formali ” (Consiglio di Stato, III, 1° dicembre 2021, n. 8014).
Inoltre, la mancata acquisizione del nulla osta dalla Prefettura avrebbe potuto essere emendata formulando una richiesta di integrazione rivolta alla parte ricorrente, soprattutto a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di questa Sezione n. 596/2024, che, premessa la convertibilità al di fuori dei limiti quantitativi previsti annualmente dal Decreto Flussi dei permessi di soggiorno per studio/formazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 dicembre 2025, n. 4084; IV, 7 febbraio 2025, n. 413), aveva imposto all’Amministrazione resistente l’obbligo di riesaminare la posizione della ricorrente, al fine di accertare il possesso in capo alla medesima delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione. In tal senso, deve rilevarsi come la parte istante abbia prodotto in giudizio degli elementi che dimostrano, oltre alla sua piena integrazione sul Territorio nazionale, anche la disponibilità di offerte di lavoro che avrebbero consentito di concludere favorevolmente la sua pratica di conversione del permesso di soggiorno originariamente posseduto (all. 11 al ricorso introduttivo e all. 1 alla memoria attorea del 29 ottobre 2025).
Da ultimo, deve rilevarsi – sebbene a rigore la questione esuli dalla giurisdizione di questo plesso giurisdizionale, afferendo a rapporti di famiglia (cfr. art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 ottobre 2025, n. 3390) – che la presenza della anziana madre della ricorrente (all. 16 al secondo ricorso per motivi aggiunti), regolarmente soggiornante in Italia (cfr. all. 3, 4 e 5 alla memoria attorea del 29 ottobre 2025), avrebbe potuto dar luogo al rilascio in favore della figlia di un permesso di soggiorno per ragioni di assistenza familiare.
Alla stregua delle suesposte circostanze, il secondo ricorso per motivi aggiunti risulta fondato, non avendo l’Amministrazione resistente valutato adeguatamente la condizione della ricorrente in ordine alla sua richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato.
3.2. La fondatezza delle scrutinate doglianze determina dunque l’accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti, con il correlato annullamento del provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.
4. In conclusione, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 20 novembre 2024.
5. Le spese di lite vengono poste a carico dell’Amministrazione dell’Interno e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti, con gli effetti specificati in motivazione;
- condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente e a carico dell’Amministrazione dell’Interno; la predetta somma deve essere corrisposta direttamente al difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
IO De TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De TA | EL ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.