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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3291/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3291/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in , presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. SANTACROCE PAOLO ( C.SO C.F._1
PRINCIPE AMEDEO, 17 dal quale è rappresentato e difeso;
Controparte_1
OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
VITTORIO VENETO 51 presso lo studio dell'Avv. BARBUTI Controparte_1
AN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto commerciale con la società opposta ed ha riconosciuto di aver commissionato a quest'ultima una serie di lavori per complessivi € 48.800,00, come da fattura n. 22 del 30.12.2014.
Ha, tuttavia, sostenuto di aver saldato i suddetti lavori con le seguenti modalità:
- bonifico bancario di € 8.000,00 del 27.03.2015;
- effetto cambiario di € 3.000,00 del 04.05.2015;
- bonifico bancario di € 2.400,00 del 10.06.2015;
- bonifico bancario di € 2.234,00 del 01.07.2015;
- fornitura materiale come indicato in fattura n. 80 emessa dalla per € Parte_1
4.880,00 del 03.03.2016 a parziale compensazione della fattura n. 22/2014;
Pagina 2 di 6 - effetto cambiario con scadenza 10.05.2016 rilasciato dalla Nuceria Immobiliare s.r.l. di € 4.300,00 del 23.03.2016;
- effetto cambiario con scadenza 10.06.2016 rilasciato dalla Nuceria Immobiliare s.r.l. di € 5.000,00 del 23.03.2016;
- effetto cambiario con scadenza 10.07.2016 rilasciato dalla Nuceria Immobiliare s.r.l. di € 4.300,00 del 23.03.2016; fornitura materiale come indicato in fattura n. 99 emessa dalla per € 4.880,00 del 01.04.2016 a parziale compensazione della fattura n. Parte_1
22/2014;
- fornitura materiale come indicato in fattura n. 178 emessa dalla per Parte_1
€ 4.880,00 del 01.07.2016 a parziale compensazione della fattura n. 22/2014;
- fornitura materiale come indicato in fattura n. 237 emessa dalla per Parte_1
€ 4.225,99 del 01.10.2016 a compensazione e saldo della fattura n. 22/2014.
Relativamente all'importo di € 2.134,00, di cui alla fattura n. 7 del 30.12.2015, ne ha contestato la richiesta per carenza di prove in ordine al presunto credito vantato.
Ciò premesso, nel caso di specie, la pretesa creditoria è stata azionata sulla scorta delle fatture allegate al ricorso monitorio ed all'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio.
Con riguardo al titolo contrattuale sotteso alla pretesa creditoria de qua, la parte opposta
- quale attrice in senso sostanziale - ha allegato la conclusione di un contratto di sub-appalto che non è stato contestato dalla parte opponente, così come non è stata contestata l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture allegate (vedi pag. 2 dell'opposizione), salvo per quella n. 7 del
30.12.2015.
Pertanto, il credito azionato nella misura di euro 48.800,00 risulta comprovato alla stregua del principio di non contestazione (art. 115 cpc).
Tuttavia, parte opponente ha eccepito l'estinzione totale del credito e, dunque, anche del saldo residuo pari ad euro 24.000,00 (il cui pagamento è stato richiesto con la procedura monitoria).
In particolare, parte opponente sostiene di aver provveduto a pagare in data 27.03.2015 la somma di euro 3.000,00 a mezzo cassa, mentre il saldo prezzo di euro 18.865,99 sarebbe stato compensato, ai sensi dell'art. 1252 c.c., con la fornitura in favore della opposta di nn. 18
“vetrine in alluminio scorrevoli color argento”, come indicato in fattura n. 80 del 03.03.2016,
n. 99 del 01.04.2016, 178 del 01.07.2016 e n. 237 del 01.01.2016 nonché ddt n. 04.2016 del
12.02.2016.
Pagina 3 di 6 Il Tribunale ritiene che l'eccezione di estinzione sia priva di supporto probatorio e vada rigettata per quanto di ragione.
Quanto al pagamento della somma di euro 3000,00, parte opponente non ha fornito la prova (né documentale, né testimoniale) di tale versamento.
Quanto all'eccezione di compensazione, si osserva quanto segue.
Come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo (Cass., Sez. U,
15/11/2016, n. 23225).
In presenza di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale.
Nel caso di specie, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dalla società opponente è controversa, atteso che la società opposta ne ha contestato la debenza e non potendo le fatture e i ddt, versati in atti, assurgere a prova certa del credito.
Quanto alla prova testimoniale (cfr. deposizione del teste , essa Testimone_1 risulta generica e nulla prova in ordine alla effettiva consegna della merce in contestazione (di cui alle fatture allegate da parte opponente).
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per asserito inadempimento della società opposta consistito nella mancata consegna della seguente documentazione relativamente al cantiere in Sermoneta (LT) “Fiera di San Michele”
[30.09.-2.10.2014] ed a “FF IL TI” [30.07-02.08.2014]: POS Parte_2
Pagina 4 di 6 inizio cantiere;
- DURC;
certificazione smaltimento rifiuti cantiere realizzati;
si osserva quanto segue.
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Sez. 6, n. 12182, 22/06/2020, RV.
658455; conf., ex multis, 6401/2015, 14974/2006, 22415/2004, 16579/2002).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che se inadempimento vi è stato, esso non può essere considerato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto.
Per vero, l'art. 1455 c.c. richiede un giudizio concreto ed effettivo di non scarsa importanza. Un tal giudizio non può prescindere dalla previa individuazione da parte del giudice dei parametri di riferimento, sui quali esso deve fondarsi. A mero titolo esemplificativo, il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell'inadempimento, ecc.
Nel caso di specie, il presunto inadempimento della società opposta (sub-appaltatrice) non ha prodotto conseguenze pregiudizievoli alla società opponente, atteso che come confermato dal teste (indicato dalla stessa parte opponente), quest'ultima (società Tes_1 appaltata e sub appaltante nel rapporto con ha, comunque, ricevuto il Controparte_2 pagamento delle fatture da parte della FF IL TI (società appaltante).
Pertanto, va rigettata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e quelle ad essa collegate di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno.
Alla stregua delle ragioni sopra illustrate, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto in giuntivo n. 635/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 11.4.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla società opponente;
Pagina 5 di 6 3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
AN UT, difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera inferiore, 17/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3291/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in , presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. SANTACROCE PAOLO ( C.SO C.F._1
PRINCIPE AMEDEO, 17 dal quale è rappresentato e difeso;
Controparte_1
OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
VITTORIO VENETO 51 presso lo studio dell'Avv. BARBUTI Controparte_1
AN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto commerciale con la società opposta ed ha riconosciuto di aver commissionato a quest'ultima una serie di lavori per complessivi € 48.800,00, come da fattura n. 22 del 30.12.2014.
Ha, tuttavia, sostenuto di aver saldato i suddetti lavori con le seguenti modalità:
- bonifico bancario di € 8.000,00 del 27.03.2015;
- effetto cambiario di € 3.000,00 del 04.05.2015;
- bonifico bancario di € 2.400,00 del 10.06.2015;
- bonifico bancario di € 2.234,00 del 01.07.2015;
- fornitura materiale come indicato in fattura n. 80 emessa dalla per € Parte_1
4.880,00 del 03.03.2016 a parziale compensazione della fattura n. 22/2014;
Pagina 2 di 6 - effetto cambiario con scadenza 10.05.2016 rilasciato dalla Nuceria Immobiliare s.r.l. di € 4.300,00 del 23.03.2016;
- effetto cambiario con scadenza 10.06.2016 rilasciato dalla Nuceria Immobiliare s.r.l. di € 5.000,00 del 23.03.2016;
- effetto cambiario con scadenza 10.07.2016 rilasciato dalla Nuceria Immobiliare s.r.l. di € 4.300,00 del 23.03.2016; fornitura materiale come indicato in fattura n. 99 emessa dalla per € 4.880,00 del 01.04.2016 a parziale compensazione della fattura n. Parte_1
22/2014;
- fornitura materiale come indicato in fattura n. 178 emessa dalla per Parte_1
€ 4.880,00 del 01.07.2016 a parziale compensazione della fattura n. 22/2014;
- fornitura materiale come indicato in fattura n. 237 emessa dalla per Parte_1
€ 4.225,99 del 01.10.2016 a compensazione e saldo della fattura n. 22/2014.
Relativamente all'importo di € 2.134,00, di cui alla fattura n. 7 del 30.12.2015, ne ha contestato la richiesta per carenza di prove in ordine al presunto credito vantato.
Ciò premesso, nel caso di specie, la pretesa creditoria è stata azionata sulla scorta delle fatture allegate al ricorso monitorio ed all'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio.
Con riguardo al titolo contrattuale sotteso alla pretesa creditoria de qua, la parte opposta
- quale attrice in senso sostanziale - ha allegato la conclusione di un contratto di sub-appalto che non è stato contestato dalla parte opponente, così come non è stata contestata l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture allegate (vedi pag. 2 dell'opposizione), salvo per quella n. 7 del
30.12.2015.
Pertanto, il credito azionato nella misura di euro 48.800,00 risulta comprovato alla stregua del principio di non contestazione (art. 115 cpc).
Tuttavia, parte opponente ha eccepito l'estinzione totale del credito e, dunque, anche del saldo residuo pari ad euro 24.000,00 (il cui pagamento è stato richiesto con la procedura monitoria).
In particolare, parte opponente sostiene di aver provveduto a pagare in data 27.03.2015 la somma di euro 3.000,00 a mezzo cassa, mentre il saldo prezzo di euro 18.865,99 sarebbe stato compensato, ai sensi dell'art. 1252 c.c., con la fornitura in favore della opposta di nn. 18
“vetrine in alluminio scorrevoli color argento”, come indicato in fattura n. 80 del 03.03.2016,
n. 99 del 01.04.2016, 178 del 01.07.2016 e n. 237 del 01.01.2016 nonché ddt n. 04.2016 del
12.02.2016.
Pagina 3 di 6 Il Tribunale ritiene che l'eccezione di estinzione sia priva di supporto probatorio e vada rigettata per quanto di ragione.
Quanto al pagamento della somma di euro 3000,00, parte opponente non ha fornito la prova (né documentale, né testimoniale) di tale versamento.
Quanto all'eccezione di compensazione, si osserva quanto segue.
Come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo (Cass., Sez. U,
15/11/2016, n. 23225).
In presenza di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale.
Nel caso di specie, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dalla società opponente è controversa, atteso che la società opposta ne ha contestato la debenza e non potendo le fatture e i ddt, versati in atti, assurgere a prova certa del credito.
Quanto alla prova testimoniale (cfr. deposizione del teste , essa Testimone_1 risulta generica e nulla prova in ordine alla effettiva consegna della merce in contestazione (di cui alle fatture allegate da parte opponente).
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per asserito inadempimento della società opposta consistito nella mancata consegna della seguente documentazione relativamente al cantiere in Sermoneta (LT) “Fiera di San Michele”
[30.09.-2.10.2014] ed a “FF IL TI” [30.07-02.08.2014]: POS Parte_2
Pagina 4 di 6 inizio cantiere;
- DURC;
certificazione smaltimento rifiuti cantiere realizzati;
si osserva quanto segue.
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Sez. 6, n. 12182, 22/06/2020, RV.
658455; conf., ex multis, 6401/2015, 14974/2006, 22415/2004, 16579/2002).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che se inadempimento vi è stato, esso non può essere considerato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto.
Per vero, l'art. 1455 c.c. richiede un giudizio concreto ed effettivo di non scarsa importanza. Un tal giudizio non può prescindere dalla previa individuazione da parte del giudice dei parametri di riferimento, sui quali esso deve fondarsi. A mero titolo esemplificativo, il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell'inadempimento, ecc.
Nel caso di specie, il presunto inadempimento della società opposta (sub-appaltatrice) non ha prodotto conseguenze pregiudizievoli alla società opponente, atteso che come confermato dal teste (indicato dalla stessa parte opponente), quest'ultima (società Tes_1 appaltata e sub appaltante nel rapporto con ha, comunque, ricevuto il Controparte_2 pagamento delle fatture da parte della FF IL TI (società appaltante).
Pertanto, va rigettata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e quelle ad essa collegate di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno.
Alla stregua delle ragioni sopra illustrate, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto in giuntivo n. 635/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 11.4.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla società opponente;
Pagina 5 di 6 3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
AN UT, difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera inferiore, 17/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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