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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2120/2022 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.f.: elettivamente C.F._1
domiciliata in Comiso, Via Gen. Cascino n. 69, presso lo studio dell'Avv.
Annalisa Ferlisi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede letti gli atti di causa
letto il ricorso, presentato da , avente ad oggetto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato tra le parti con sentenza emessa dal Tribunale di Primo Grado di Monastir in data 01/04/2022, passata in giudicato come da documentazione in atti (cfr. doc. 4 del ricorso introduttivo e doc. 1 della nota di deposito del 14.01.2025 di parte ricorrente), nella parte relativa al mantenimento dei figli (nato in Per_1 data 08.05.2001), (nato il [...]), (nato il [...]) Per_2 Persona_3
e (nata in data [...]), avuti in costanza di matrimonio con il Per_4 3
resistente Difatti, l'odierna ricorrente, evidenziando che in CP_1
sede di divorzio nulla era stato disposto in merito al mantenimento dei figli, chiedeva di porre in capo al resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di complessivi euro 800,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
atteso che all'udienza del 14.10.2024 la ricorrente, precisando che la figlia aveva costituito un proprio nucleo familiare, sposandosi, e Per_5 lavorando all'estero, richiedeva un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi € 1.000,00, nella misura di € 300,00 ciascuno per i figli e , in quanto entrambi studenti fuori sede, ed € 200,00 per Per_1 Per_2 gli altri due figli e . Persona_3 Per_4
considerato che il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nei suoi confronti, non compariva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia, con ordinanza del 15.04.2024;
ritenuto che con ordinanza del 07.12.2024 era stato disposto il deposito della necessaria documentazione, attestante il passaggio in giudicato della sentenza, emessa in data 01.04.2022 dal Tribunale di
Monastir (Tunisia), tra la ricorrente stessa e ai fini del CP_1 riconoscimento della sentenza straniera in Italia, incombente adempiuto dalla parte interessata con la produzione della relativa attestazione
data comunicazione degli atti al P.M. in sede 4
ritenuta la parziale accoglibilità del ricorso in esame per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, la revisione delle condizioni di divorzio presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza o l'accordo che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(v. art. 9, comma 1, l. 898/70).
Nel caso di specie, il giustificato motivo che legittima la modifica delle condizioni della sopra indicata sentenza di divorzio è rappresentato dal fatto che, in sede di divorzio, non era stato previsto alcunché in merito al mantenimento dei figli, né, conseguentemente, era stato posto alcun obbligo in capo al resistente al fine di contribuire al mantenimento degli stessi.
Con riguardo alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, da porsi a carico del resistente, occorre preliminarmente precisare che i genitori devono mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30
Cost, art. 147 c.c.), e che il dovere di mantenimento persiste e deve essere garantito anche in caso di crisi familiare, dovendo i genitori adempiere al mantenimento dei figli in concorso tra di loro in proporzione alle rispettive sostanze, e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis co. 1 c.c.); ciò significa che si deve tenere conto, oltre che della capacità di lavoro, anche degli impegni educativi, di cura e domestici in capo ai genitori.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre avere riguardo sia al dato normativo, costituito dall'art. 337 septies c.c., che al principio di autoresponsabilità. 5
In particolare, la norma succitata ha previsto l'esercizio di un potere discrezionale rimesso al Giudice del caso concreto, che potrà riconoscere o meno il mantenimento del figlio maggiorenne avuto riguardo alle circostanze. Sussiste, poi, una stretta connessione tra il diritto - dovere all'istruzione e all'educazione e il diritto al mantenimento, per cui si configura il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni.
Rileva, pertanto, la funzione educativa del mantenimento, unitamente al principio di autoresponsabilità.
Secondo la più recente giurisprudenza, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa
l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col
“raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che 6
giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento.”
(Cass. n. 17183 del 2020).
Nel caso di specie, l'odierna ricorrente, all'udienza del 14.10.2024, ha affermato che i figli e sono studenti universitari, Per_1 Per_2 rispettivamente il primo all'Università di Catania in Scienze Agrarie e il secondo al Politecnico di Torino, mentre il figlio studia Persona_3
all'alberghiero a Comiso, e frequenta il corso per estetista presso la Per_4 stessa scuola privata dell'altro fratello.
Inoltre, la ha dichiarato di aver lavorato presso un magazzino, Pt_1
ma di non aver più potuto continuare a svolgere questa attività a seguito di un problema alla schiena, tant'è che percepisce il bonus di inclusione per euro 600,00, oltre all'assegno unico per circa euro 600,00 mensili (cfr. verbale d''udienza del 14.10.2024).
In merito al resistente, la ha riferito che: “ha in affitto delle Pt_1 serre nel territorio vittoriese, e porta i prodotti orticoli al magazzino per venderli;
ha sempre svolto lo stesso lavoro anche quando eravamo sposati
(…) Il mio ex marito ha venduto una casa in Tunisia, ma ha trattenuto per sé tutta la somma della vendita. Quest'anno una mia amica mi ha prestato euro 3.000,00, mentre l'anno scorso avevo contratto un prestito in Tunisia per euro 6.000,00. Il mio ex marito non provvede al mantenimento dei figli, soltanto qualche volta versa 200,00 o 300,00 euro, mentre per alcuni mesi consecutivi non dà nulla. Lui continua a lavorare (…) Non contribuisce neppure alle spese universitarie per i figli maggiorenni” (cfr. verbale d'udienza del 14.10.2024).
La stessa ha ammesso che il rapporto del padre con i figli, soprattutto i più grandi, ultimamente è migliorato, mentre quello con la figlia minore
è sempre stato buono, ma il predetto non è costante nel versare Per_4 somme di denaro per il mantenimento degli stessi. 7
Alla luce di quanto sopra, rilevata la potenzialità e capacità lavorativa generica del resistente, il quale, secondo quanto riferito dalla ricorrente, ha sempre lavorato nelle serre, e considerato che i figli , e Per_1 Per_2
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, risultano Persona_3 impegnati in percorsi di studio formativi e /o professionali, si reputa congruo disporsi a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , , , maggiorenni non economicamente Per_2 Persona_3 Per_1 indipendenti, e , ancora minorenne, un assegno dell'importo di Per_4 complessivi euro 700,00 mensili, nella misura di euro 200,00 ciascuno per i figli e (studenti universitari fuori sede, verosimilmente con Per_1 Per_2 maggiori esigenze), ed euro 150,00 ciascuno per i figli e Persona_3 Per_4
(studenti presso istituti professionali) – al netto dell'assegno unico, da versarsi interamente in favore della ricorrente, quale genitore che si occupa in via pressochè esclusiva della cura e gestione quotidiana dei figli -, da versarsi alla entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie nell'interesse degli stessi.
Ritenuto che nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la natura della presente causa.
P.Q.M.
sentito il P.M.;
nella contumacia del convenuto CP_1
a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di
Primo Grado di Monastir in data 01/04/2022, passata in giudicato 8
pone a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere CP_1
a , per il mantenimento dei figli , , e Parte_1 Per_2 Persona_3 Per_1
, un assegno mensile complessivo di euro 700,00, nella misura di euro Per_4
200,00 ciascuno per e , ed euro 150,00 ciascuno per i figli Per_1 Per_2
e , da versarsi entro il 05 di ogni mese, e da rivalutarsi Persona_3 Per_4 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei predetti;
nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 13.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti