Art. 101.
E' autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 709.300.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori concernenti costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali, nonche' di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;
b) alla costruzione e sistemazione dei porti, al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alla costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene;
d) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;
f) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141 , limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
E' autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 709.300.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori concernenti costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali, nonche' di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;
b) alla costruzione e sistemazione dei porti, al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alla costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene;
d) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;
f) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141 , limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.