Art. 2.
I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato C, istituiti con l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1955, n. 1304 , sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale appartenente a detti ruoli e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli amministrativi, conservando l'anzianita' di carriera, e di qualifica acquisita nei ruoli di provenienza e prende posto secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta.
I ruoli organici amministrativi di cui al quadro 1 tabella 7, quadro 2 tabella 1, quadro 3 tabella 2, quadro 4 tabella 2, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 , sono aumentati di tanti posti, quante sono le unita' inquadrate in applicazione del presente articolo.
I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato C, istituiti con l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1955, n. 1304 , sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale appartenente a detti ruoli e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli amministrativi, conservando l'anzianita' di carriera, e di qualifica acquisita nei ruoli di provenienza e prende posto secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta.
I ruoli organici amministrativi di cui al quadro 1 tabella 7, quadro 2 tabella 1, quadro 3 tabella 2, quadro 4 tabella 2, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 , sono aumentati di tanti posti, quante sono le unita' inquadrate in applicazione del presente articolo.