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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4488 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/11/1976, elettivamente domiciliato Parte_1 Borgetto, via Frattina n. 26, presso lo studio dell'avv. Saladino Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 02/02/1979, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Borgetto, via Frattina n. 26, presso lo studio dell'avv. Marino Gianluca che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà su di lui provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica affinchè lo stesso possa seguire le proprie inclinazioni naturali e mantenere il tenore di vita sino ad oggi assicurato.
2) Per meglio regolare la quotidianità del minore lo stesso coabiterà con la madre ed avrà, Per_1 pertanto, la residenza anagrafica presso la dimora di quest'ultima nella casa coniugale sita in Borgetto, via Frattina n. 26 che resta assegnata alla signora con tutti gli arredi Controparte_1 e corredi domestici.
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, da versarsi nei primi cinque giorni del mese. Il suddetto assegno sarà ogni anno aggiornato in misura pari alla variazione, accertata L'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie dei opererai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, l'assegno unico universale ad oggi ammontante ad € 220,00 circa sarà integralmente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
4) Resta inteso che le spese di carattere straordinario e medico sanitarie saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%. In particolare, al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili liti in ordine all'individuazione delle spese rimborsabili, appare opportuno adottare sul punto una disciplina dettagliata, dovendosi altresì distinguere tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo. Lo schema da seguire è indicato qui di seguito.
- Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile di mantenimento ordinario: Tali sono le spese per vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per barbiere, estetista, spese per attività ludiche e ricreative (es. cinema, feste etc…). Sono comprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario, tenuto conto che la sig.ra CP_1
percepirà per intero l'assegno unico anche le infra meglio descritte spese extrascolastiche
[...] ovvero quelle relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
d) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
2 - Spese extra-assegno che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo: I coniugi concordano che il pagamento delle spese mediche di cui al seguente elenco avverrà con la polizza n. 10003180701 stipulata in data 28/08/2025 “PosteAssicura” a favore del figlio e Per_1 ciò fintantoché tale polizza sarà attiva e per le prestazioni mediche ivi previste. Nel momento in cui tale polizza cesserà e/o qualora le spese mediche di cui al seguente elenco non dovessero essere coperte dalla garanzia assicurativa, le spese sotto elencate dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale;
h) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
i) analisi cliniche;
l) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questo dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica);
- Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso e condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, ma non comunque prescelto il genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo a quello da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà
3 manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5) I coniugi in considerazione della idoneità alla produzione di redditi, rinunciano reciprocamente al mantenimento personale.
6) Il signor che andrà ad abitare in Palermo via Martini n. 18 avrà facoltà di Parte_1 incontrare il figlio minore tutte le volte che lo desidera in orari compatibili al suo lavoro, impegni scolastici e/o sportivi e di riposo del figlio . Per_1
7) Resta comunque inteso che in caso di disaccordo con la signora , il signor Controparte_1
potrà incontrare il figlio minore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle Parte_1 17:30 alle 22:00, mentre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle 09:00 dal sabato alle 20:00 della domenica Resta inteso che qualora il minore non vorrà pernottare fuori dall'abitazione abituale il sig. Parte_1 nei weekend in cui lo stesso sarà allo stesso affidato, dovrà riaccompagnarlo a casa ogni sera. Per quel che concerne le festività natalizie, il minore le trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore. Per le festività Pasquali ad anni alterni ciascuno dei genitori terrà con sé il minore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Le ulteriori festività civili e/o religiose non considerate, così come per il compleanno il figlio rimane assorbito secondo l'ordine dell'alternanza e/o dei normali turni di accudimento. I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno sarà loro facoltà trascorrere l'intera giornata con il figlio. In ordine alle vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente con i genitori. Nel periodo di esclusivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare il figlio. Ovviamente resta inteso tra le parti che a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati, i genitori potranno di volta in volta concordare tra loro eventuali variazioni dettate dalle esigenze del figlio o da eventuali e non costanti necessità lavorative, cercando di rispettare un preavviso di almeno 7 giorni, fatte sempre salve le eventuali urgenze e/o situazioni impreviste o imprevedibili.
8) La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria quota Controparte_1 Parte_1 del locale box sito in Palermo Via Ammiraglio Umberto Cagni n. 61 al piano scantinato, distinto al Catasto fabbricato del Comune di Palermo al foglio 19, particella 639 sub 29 zona censuaria 4 categoria C/6 mq 18 renditata catastatele € 27,89 con l'impegno espresso del marito di utilizzare i proventi della vendita, quale anticipo per l'acquisto di un appartamento la cui nuda proprietà sarà intestata al figlio riservandosi l' l'esclusivo usufrutto. Per_1 Parte_1 Il sig. dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi richiesta di rimborso Parte_1 delle spese dallo stesso sostenute, a qualunque titolo e ragione, nella casa coniugale sita in Borgetto Via Frattina n. 26, di proprietà dei signori e dagli stessi concessa Parte_2 in comodato d'uso gratuito ai coniugi, trattandosi di spese effettuate nell'interesse della famiglia e in quanto tali non ripetibili”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025, riportate in parte motiva.
4 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/07/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Partinico al n. 11 - P. I - Anno 2014 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4488 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/11/1976, elettivamente domiciliato Parte_1 Borgetto, via Frattina n. 26, presso lo studio dell'avv. Saladino Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 02/02/1979, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Borgetto, via Frattina n. 26, presso lo studio dell'avv. Marino Gianluca che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà su di lui provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica affinchè lo stesso possa seguire le proprie inclinazioni naturali e mantenere il tenore di vita sino ad oggi assicurato.
2) Per meglio regolare la quotidianità del minore lo stesso coabiterà con la madre ed avrà, Per_1 pertanto, la residenza anagrafica presso la dimora di quest'ultima nella casa coniugale sita in Borgetto, via Frattina n. 26 che resta assegnata alla signora con tutti gli arredi Controparte_1 e corredi domestici.
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, da versarsi nei primi cinque giorni del mese. Il suddetto assegno sarà ogni anno aggiornato in misura pari alla variazione, accertata L'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie dei opererai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, l'assegno unico universale ad oggi ammontante ad € 220,00 circa sarà integralmente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
4) Resta inteso che le spese di carattere straordinario e medico sanitarie saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%. In particolare, al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili liti in ordine all'individuazione delle spese rimborsabili, appare opportuno adottare sul punto una disciplina dettagliata, dovendosi altresì distinguere tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo. Lo schema da seguire è indicato qui di seguito.
- Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile di mantenimento ordinario: Tali sono le spese per vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per barbiere, estetista, spese per attività ludiche e ricreative (es. cinema, feste etc…). Sono comprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario, tenuto conto che la sig.ra CP_1
percepirà per intero l'assegno unico anche le infra meglio descritte spese extrascolastiche
[...] ovvero quelle relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
d) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
2 - Spese extra-assegno che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo: I coniugi concordano che il pagamento delle spese mediche di cui al seguente elenco avverrà con la polizza n. 10003180701 stipulata in data 28/08/2025 “PosteAssicura” a favore del figlio e Per_1 ciò fintantoché tale polizza sarà attiva e per le prestazioni mediche ivi previste. Nel momento in cui tale polizza cesserà e/o qualora le spese mediche di cui al seguente elenco non dovessero essere coperte dalla garanzia assicurativa, le spese sotto elencate dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale;
h) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
i) analisi cliniche;
l) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questo dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica);
- Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso e condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, ma non comunque prescelto il genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo a quello da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà
3 manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5) I coniugi in considerazione della idoneità alla produzione di redditi, rinunciano reciprocamente al mantenimento personale.
6) Il signor che andrà ad abitare in Palermo via Martini n. 18 avrà facoltà di Parte_1 incontrare il figlio minore tutte le volte che lo desidera in orari compatibili al suo lavoro, impegni scolastici e/o sportivi e di riposo del figlio . Per_1
7) Resta comunque inteso che in caso di disaccordo con la signora , il signor Controparte_1
potrà incontrare il figlio minore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle Parte_1 17:30 alle 22:00, mentre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle 09:00 dal sabato alle 20:00 della domenica Resta inteso che qualora il minore non vorrà pernottare fuori dall'abitazione abituale il sig. Parte_1 nei weekend in cui lo stesso sarà allo stesso affidato, dovrà riaccompagnarlo a casa ogni sera. Per quel che concerne le festività natalizie, il minore le trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore. Per le festività Pasquali ad anni alterni ciascuno dei genitori terrà con sé il minore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Le ulteriori festività civili e/o religiose non considerate, così come per il compleanno il figlio rimane assorbito secondo l'ordine dell'alternanza e/o dei normali turni di accudimento. I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno sarà loro facoltà trascorrere l'intera giornata con il figlio. In ordine alle vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente con i genitori. Nel periodo di esclusivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare il figlio. Ovviamente resta inteso tra le parti che a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati, i genitori potranno di volta in volta concordare tra loro eventuali variazioni dettate dalle esigenze del figlio o da eventuali e non costanti necessità lavorative, cercando di rispettare un preavviso di almeno 7 giorni, fatte sempre salve le eventuali urgenze e/o situazioni impreviste o imprevedibili.
8) La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria quota Controparte_1 Parte_1 del locale box sito in Palermo Via Ammiraglio Umberto Cagni n. 61 al piano scantinato, distinto al Catasto fabbricato del Comune di Palermo al foglio 19, particella 639 sub 29 zona censuaria 4 categoria C/6 mq 18 renditata catastatele € 27,89 con l'impegno espresso del marito di utilizzare i proventi della vendita, quale anticipo per l'acquisto di un appartamento la cui nuda proprietà sarà intestata al figlio riservandosi l' l'esclusivo usufrutto. Per_1 Parte_1 Il sig. dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi richiesta di rimborso Parte_1 delle spese dallo stesso sostenute, a qualunque titolo e ragione, nella casa coniugale sita in Borgetto Via Frattina n. 26, di proprietà dei signori e dagli stessi concessa Parte_2 in comodato d'uso gratuito ai coniugi, trattandosi di spese effettuate nell'interesse della famiglia e in quanto tali non ripetibili”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/09/2025, riportate in parte motiva.
4 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/07/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Partinico al n. 11 - P. I - Anno 2014 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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