Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1687 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Augello presso il cui studio, in Santa Margherita di Belice nella Via Traina n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
nata negli Stati Uniti D'America il 29 maggio 1963 (C.F. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Friscia, per procura in atti C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Palermo nella via Notarbartolo n. 44 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Stassi;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, nel merito: accogliere i motivi di gravame suesposti e per, l'effetto, in parziale riforma della sentenza
n. 109/2022, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 166/2019 R.G., pubblicata in data 08/03/2022 e non notificata, - Condannare lo CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante Dott.ssa , Parte_2 Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra
, quantificabili in € 20.000,00 o in quella maggiore o minore somma Parte_1 che risulterà nel corso del giudizio, gravati di interessi dalla data del fatto, della rivalutazione monetaria o di ogni altra somma di cui si darà prova in corso di causa;
-
Condannare lo , in persona del legale Controparte_3 rappresentante Dott.ssa alla restituzione della somma di € Controparte_1
1
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte di Appello - ogni contraria istanza, eccezione, difesa, reietta e disattesa;
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello avverso la sentenza n. 109/2022 Tribunale di Sciacca;
-Rigettare tutte le richieste avversarie , perché infondate in fatto e in diritto, perché inammissibili, improcedibili e del tutto improponibili, perché prescritte e decadute, per difetto di legittimazione attiva e passiva, perché non provate sia sotto il profilo dell' an che del quantum debeatur, per assoluta mancanza di nesso causale, per assoluta mancanza di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti ed, in ogni caso, per ogni altra violazione di legge, per tutti I motivi sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto e per insussistenza dei presupposti di legge In subordine Confermare la sentenza impugnata n. 109/2022
Tribunale di Sciacca;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di due gradi di giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. -Dare atto del pagamento da parte dell'esponente di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado eventualmente disponendo la ripetizione”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 109, resa in data 8 marzo 2022, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, dichiarò il parziale inadempimento contrattuale di
[...]
titolare dello , nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
nella realizzazione di alcuni impianti protesici e la condannò al Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 1.500,00 oltre alla refusione delle spese di lite.
A tanto pervenne il primo giudice, dopo avere rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione, ritenendo, sulla scorta delle risultanze della CTU, che – nell'ottica della responsabilità contrattuale finalizzata al conseguimento di un risultato - la diagnosi fosse stata effettuata correttamente e che la realizzazione degli impianti protesici avesse dimostrato sì delle imperfezioni ma non tali da causare postumi invalidanti permanenti, valutabili ai fini del danno biologico ed escludendo altresì la sussistenza di ulteriori voci di danno.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la , con atto di citazione Parte_1 notificato il 7 ottobre 2022, sulla scorta di due motivi di gravame - tali da integrare i richiesti requisiti di specificità - che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i)
2 nullità della sentenza impugnata per non aver disposto il Tribunale la rinnovazione della ctu; (ii) nullità della sentenza impugnata per non aver il giudice di primo grado condannato lo studio odontoiatrico alla restituzione del compenso di € 5.000,00 e violazione di legge per omessa pronuncia sul punto.
3. Si è costituita la con comparsa depositata telematicamente il 15 marzo CP_1
2023, con cui ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha dedotto Parte_1
l'infondatezza del gravame ed ha chiesto la conferma della pronuncia appellata.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del
29 novembre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – con ordinanza del 14 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, preme anzitutto rilevare l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte dall'appellato circa la carenza di legittimazione processuale sia propria (dal lato passivo) che della controparte (dal lato attivo).
Quanto al difetto della legittimazione passiva della , per essere stato Parte_1 inizialmente citato lo “studio dentistico”, va ricordato che “la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio” (ex multis Cass. 17521/2015; Cass. 1676/2015; Cass. 23213/2014).
Nella fattispecie in esame, infatti, la si è costituita nei termini di rito mediante CP_1 deposito di comparsa di risposta nella quale ha pienamente esercitato il proprio diritto di difesa, sollevando eccezioni processuali, contestando le domande, prendendo posizione in ordine ai fatti posti a fondamento delle stesse, senza subire dunque pregiudizi di sorta delle facoltà difensive riconosciutele dalla legge.
Parimenti insussistente è il difetto di legittimazione attiva in capo alla Parte_1 atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, nell'attuale sistema normativo il medico assume l'obbligazione contrattuale nei confronti del paziente che usufruisce della prestazione (secondo lo schema del contratto d'opera intellettuale
3 disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c.) senza che rivesta rilevanza alcuna il pagamento dell'onorario della relativa prestazione da parte di un terzo.
6. Passando al merito della controversia, con il primo motivo l'appellante censura il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della CTU, sottolineandone la palese carenza, inesattezza e contraddittorietà sia rispetto ai quesiti posti dal giudice che alle osservazioni critiche mosse in primo grado.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Come è noto, infatti, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, “il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
D'altra parte, dalla lettura dell'elaborato peritale emerge come il nominato consulente abbia esaurientemente risposto ai quesiti posti dall'istruttore, dando, al contempo, adeguato e puntuale riscontro ai rilievi critici formulati dall'appellante su alcuni punti chiave ritenuti in effetti decisivi.
La CTU, pertanto, ha offerto elementi di convincimento sufficienti per la soluzione della controversia, pervenendo a delle conclusioni cui il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ha ritenuto di aderire, senza che ne reputasse necessaria la rinnovazione.
Nel dettaglio la documentazione clinica e radiografica esaminata in sede di consulenza ha, infatti, evidenziato che la diagnosi della professionista venne correttamente formulata e che l'iter riabilitativo proposto e la tecnica chirurgica utilizzata furono del tutto idonei rispetto alle problematiche della paziente.
Tale valutazione appare basata su molteplici criteri – puntualmente menzionati dall'ausiliario - quali la situazione clinica iniziale della paziente, la sua età, la durevolezza e stabilità nel tempo della riabilitazione protesica, la precisione e la minima invasività della tecnica implantare prescelta (pag. 3 CTU), ciò che rende superflua la mancata produzione della cartella clinica da parte del professionista.
Preme aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla , il Parte_1 consulente tecnico ha riferito – a pag. 1 delle controdeduzioni alle osservazioni di parte attrice – che “la tecnica usata (…) appare perfettamente in linea con le Linee Guida”.
Quanto alla riuscita del trattamento è, invece, emerso che il risultato finale è stato compromesso a causa del posizionamento dell'impianto inferiore, in zona 3.3, in
4 prossimità del canale mandibolare;
inoltre “anche l'impianto sul 1.5 sembra essere molto vicino al precedente, ma osteointegrato, e non è specificato se da parte del clinico se c'è stato un motivo ben preciso per cui metterli così vicini, e l'impianto in zona 1.4 dalla radiografia appare molto mesializzato in zona 1.3, ed anche per questo non è specificato il motivo del posizionamento” (pagg.
3-4 CTU).
Tuttavia, a parere dell'esperto, ciò non ha causato alla paziente un danno biologico permanente o dei postumi invalidanti in quanto, attraverso la rimozione degli impianti non correttamente posizionati ed un'adeguata riabilitazione protesica, è possibile eliminare la nevralgia e reintegrare l'apparato masticatorio.
In sede di controdeduzioni, l'ausiliario, a conferma delle proprie valutazioni, ha ancora precisato:
a) con riferimento all'impianto inferiore in zona 3.3., che lo stesso ha una elevata mobilità; segno inequivocabile che non si è osteointegrato e migra verso la porzione vestibolare, allontanandosi di fatto dai tessuti sottostanti e dalle innervazioni connesse ad essi. Motivo per cui, a giudizio dell'esperto, il dolore di fatto è destinato immancabilmente a cessare. Altra circostanza fondamentale è che la paziente ha riferito in occasione della perizia che l'impianto di destra inferiore era stato sin da subito rimosso presso uno studio medico di Partinico;
b) per quanto riguarda gli altri due impianti, quello sul 1.5 è risultato osteointegrato, mentre quello sul 1.4 è apparso molto mesializzato;
in entrambi i casi, comunque, la paziente non aveva lamentato nessun fastidio o dolore.
Orbene, questa Corte ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente e di escludere nel caso di specie la configurabilità di un danno biologico permanente patito dall'appellante.
Preme sottolineare al riguardo come il CTU abbia difatti prospettato una soluzione concreta per eliminare le cause dei lamentati dolori ovvero “avulsione di impianto in zona
3.3, avulsione di impianto nella zona 1.4, e due protesi parziali, una superiore ed una inferiore, per una spesa che sembra idonea di Euro 1500.00 (millecinquecento)” (pag. 5
CTU).
Conseguentemente, la sentenza di prime cure, laddove ha riconosciuto in favore della unicamente il ristoro della somma quantificata dal perito incaricato, è da Parte_1 ritenersi corretta e va dunque confermata.
5 Infatti sia nella prima versione della consulenza che in quella successiva (con cui il consulente ha replicato alle controdeduzioni sollevate) il c.t.u. ha chiarito che tutti gli impianti posizionati dall'appellata sono presenti e, per il ripristino della funzionalità necessaria, è soltanto indicato la rimozione dell'impianto sull'elemento “1.4” nonché su quello “3.3” e rivalutare in tal modo l'iter riabilitativo..
Invece, per quanto riguarda l'impianto inferiore di destra, il c.t.u. ha evidenziato che è stato rimosso quasi subito e, quindi, abbastanza rapidamente è cessato il dolore e, quindi, il danno risarcibile.
Altrettanto non può dirsi con riferimento al danno biologico temporaneo, escluso dal Tribunale, rispetto alla cui decisione l'appellante si è lamentata del fatto che il consulente prima ed il primo giudice, a seguire, trascurarono le parestesie ed il danno alla sfera psicologica.
Osserva questa Corte che, nella prima bozza di consulenza, il c.t.u. dà atto che, in occasione della visita, la lamentava difficoltà nell'alimentazione e mal di testa. Parte_1
Ed ancora, in sede di replica alle controdeduzioni alla c.t.u., mentre escluse disagi derivanti dall'impianto inferiore di destra (rimosso quasi subito), invece, con riferimento all'impianto di sinistra, evidenziò mobilità “quindi fastidio al massimo” che può causare infiammazione per come riscontrato dal neurologo dr. in data 16 ottobre Persona_1
2011.
Del resto, risulta documentalmente provato che, alla data del 2 agosto 2011 la paziente, recatasi dall'odontoiatra dott. , lamentava “dolori diffusi al cavo Persona_2 orale in entrambe le arcate dentarie ed in entrambi i lati, dx e sx”.
In esito all'esame radiografico da questi condotto, risultavano “segni di rarefazione periapicale dovute a cure endodentiche non andate a buon fine a carico del
3.3. e del 3.2 in mandibola sinistra”; mentre nel lato mandibolare sinistro i dolori lamentati dalla paziente “sono riconducibili ad una mucosite intorno all'emergenza di due impianti sottodimensiobati e protesizzati (…) in cui bordi creano una pressione ed una lesione della mucosa”.
Deve, quindi, essere quindi riconosciuto in capo alla il danno biologico Parte_1 temporaneo e parziale relativamente al periodo compreso tra il 2009 (data di inizio del piano terapeutico presso lo ed il 2012. CP_3
6 Infatti il 16 ottobre 2011 il neurologo dr. rilevò, infatti, in capo Persona_1 all'appellante “neuropatia trigeminale con disestesie nel ramo mandibolare, dolore evocato nella pressione nei trigger point”.
Ed ancora il 18 luglio 2012, la si recò all'Ospedale Fondazione IRCCS Parte_1
Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in cui viene riferito dolore di tipo nevralgico associato a parestesie formicolanti.
Non può invece riconoscersi alcun risarcimento per il periodo successivo al 2012 in ottemperanza al principio giurisprudenziale vigente in materia per cui “Ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore - che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - l'art.1227, secondo comma cod. civ., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. La valutazione del comportamento del creditore è compito riservato al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da idonea motivazione” (Cass.
2422/2004). Nello stesso senso Cass. 15231/2007 ove si afferma che “In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza -integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione”.
Orbene, applicando il superiore principio alla fattispecie in esame, non può non trascurarsi la circostanza che l' appellante, dopo le cure odontoiatriche effettuate presso lo studio del Dott. nell'agosto del 2011 e gli ulteriori accertamenti nel 2012 – in Per_2 cui si dà atto che era “prevista rimozione degli impianti il 26 luglio p.v.” - , non si sottopose ad ulteriori trattamenti endodontici o, almeno, non sono stati forniti elementi
7 probatori che deporrebbero in senso opposto.
Risulta ancora che neppure in occasione della visita effettuata dal Dott. Per_2 nel gennaio 2014 – dunque ben due anni dopo rispetto alla precedente – furono effettuate cure odontoiatriche, essendosi limitato il sanitario a consigliare di protesizzare le due arcate dentarie anche per ripristinare l'equilibrio masticatorio (v. certificato del 28 gennaio 2014)
Ed ancora, la , in occasione della visita medico legale effettuata Parte_1 nell'ottobre del 2020, dichiarava di non seguire, in quel momento, alcuna cura odontoiatrica (pag. 2 CTU) ma soltanto una terapia farmacologica antibiotica ed antinfiammatoria (pag. 2 CTU).
Tanto basta per riconoscere in favore della il danno biologico Parte_1 temporaneo, limitatamente al periodo considerato di circa 3 anni, che può essere quantificato, in via equitativa, in euro 1.000,00, già rivalutato all'attualità.
8. Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'omessa condanna della alla restituzione del compenso corrispostole per la prestazione eseguita, rivelatasi, CP_1
a suo dire, inutile se non dannosa.
Il motivo è privo di pregio atteso che, malgrado le riscontrate imperfezioni nel posizionamento degli impianti, la prestazione medica pattuita è stata eseguita e - come pure esattamente ritenuto dal giudice di prime cure sulla scorta delle risultanze peritali - la paziente può conseguire il risultato sperato mediante l'ulteriore attività odontoiatrica suggerita dal CTU (rimozione degli impianti non andati a buon fine e impianto di nuova protesi). Di talchè la pretesa restitutoria è infondata.
9. La parziale fondatezza dell'appello impone, secondo la valutazione dell'esito complessivo della lite, la compensazione per metà delle spese del grado, con condanna dell'appellata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della restante metà, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale riforma della sentenza n. 109/2022 resa dal Tribunale di
Sciacca, appellata da con atto di citazione notificato il 7 ottobre Parte_1
8 2022, condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
per i titoli di cui in motivazione, l'ulteriore somma di euro 1000,00 oltre
[...] interessi legali dalla data di questa decisione al saldo;
conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna Controparte_1 al pagamento in favore di dell'ulteriore metà, liquidata in
[...] Parte_1 tale quota nella complessiva somma di euro 1698,5 per compensi, oltre contributo unificato pagato e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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