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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3733 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: azione di disconoscimento ex art. 243 bis c.c. vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. VERRENGIA ALBERTO ( ) presso il quale è elettivamente C.F._2
domiciliata
ATTRICE
e
Avv. SANTORO GENNARO ), quale curatore speciale di C.F._3 Per_1
), deceduto il 09/08/2021
[...] C.F._4
CONVENUTO
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, chiedeva di accertare e dichiarare che Parte_1
non era il suo padre biologico con conseguente ripristino del cognome materno Persona_1
, previa decadenza di quello paterno ( ). Deduceva in particolare di essere venuta a CP_1 Pt_1
conoscenza dalla madre della diversa paternità biologica solo in data 19/06/2023, dopo che il padre
1 era già deceduto il 09/08/2021 e poco prima di un viaggio in Polonia. Rilevava che, Persona_1
dopo tale scoperta, aveva rintracciato il padre biologico il 23/07/2023, il quale aveva Persona_2
ammesso tale paternità. Aggiungeva che la madre aveva conosciuto solo dopo la Persona_1
sua nascita (avvenuta nel 1980), avendo con lui intrapreso una convivenza nel 1988 e avendolo poi sposato nel 2008. Precisava che il riconoscimento di quest'ultimo era avvenuto per il tramite di un provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Roma del 1988 con conseguente assunzione del cognome paterno ( ) e che prima di allora era stata riconosciuta dalla sola madre assumendo il Pt_1
cognome materno ( , pur risultando nel certificato di nascita redatto presso l'ospedale di CP_1
Formia il cognome del padre biologico ”. Riferiva che non si era mai sentita accolta Persona_3
dalla famiglia di origine del padre e di aver anche conosciuto i figli e i fratelli del padre Pt_1
naturale , nati da altre sue relazioni e residenti tra la Polonia e la Spagna. Persona_2
Si costituiva il curatore speciale del padre di parte attrice, nominato con decreto del 18/03/2024 ex art. 78 c.p.c. in quanto era deceduto nel 2021 e privo di ascendenti e altri discendenti, Persona_1
il quale non si opponeva alla domanda di parte attrice.
All'udienza di comparizione delle parti del 19/11/2024, venivano ascoltati parte attrice e parte convenuta (non formalmente costituitasi), nonché il curatore speciale. Acquisita Controparte_1
la documentazione ed escussi i testi, all'esito dell'udienza dell'11/03/2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il disconoscimento di paternità è un'azione di stato finalizzata a superare la presunzione di paternità
e, pertanto, a far accertare giudizialmente che la figlia non è stata generata dal marito della madre.
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti dell'azione, sia sul piano della legittimazione attiva e passiva che sul piano del rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge. Invero, la presente azione, in quanto esercitata dalla figlia maggiorenne, , nei confronti della madre, Parte_1
e del marito della stessa, (deceduto) è imprescrittibile ai sensi Controparte_1 Persona_1 dell'art. 244 c.c.
Ciò posto, la domanda è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
È circostanza incontestata il fatto che parte attrice, , non sia stata generata da Parte_1 Per_1
per le seguenti ragioni. In primo luogo, dalla documentazione in atti, risulta che al momento
[...]
della nascita parte attrice è stata registrata con il cognome del presunto padre biologico , il Per_2 quale poi non ha proceduto al riconoscimento formale della figlia (cfr. certificato dell'ospedale generale di Formia). Su tale punto, la madre di parte attrice ha affermato che il padre biologico della figlia non volle più riconoscerla per motivi legati al suo stato di apolidia (cfr. verbale del 19/11/2024).
In secondo luogo, ha altresì dichiarato di aver conosciuto e poi frequentato solo nel Persona_1
1982/1983, risultando quindi impossibile il concepimento di con quest'ultimo giacché Parte_1
2 avvenuto presumibilmente nel 1979, posto che parte attrice è nata ad [...] 1980. Tale periodo coincide invece con quello in cui ha conosciuto ovvero nel 1979. Controparte_1 Persona_2
Peraltro, ha confermato che durante i primi mesi di vita della figlia, Controparte_1 Persona_2
era presente nelle loro vite, come dimostrano anche le foto esibite in udienza e poi depositate in atti
(cfr. verbale cit. e fotografie). A tali dichiarazioni si aggiungono altresì quelle rese dai testimoni escussi, ovvero i cugini dell'attrice, e (cfr. verbale Testimone_1 Persona_4 dell'11/03/2025). Invero, entrambi hanno dichiarato di essere a conoscenza del fatto che
[...]
(madre di parte attrice) aveva conosciuto e iniziato a frequentare solo CP_1 Persona_1
successivamente alla nascita della figlia nonché che il padre naturale era stato Pt_1 Persona_2
presente per tutto il periodo della gravidanza della madre di lei e del successivo parto per poi allontanarsi senza evidenti motivazioni. Inoltre, il primo teste ( ha precisato che Testimone_1 aveva 15 anni quando è nata mentre ne aveva 20 quando è “apparso” . Parte_1 Persona_1
Ha poi affermato di essere stato molto legato a e viceversa, nonché che quest'ultimo Persona_2
aveva vissuto, unitamente alla zia e alla cugina , presso l'abitazione della nonna CP_1 Pt_1
materna per un periodo. Il secondo teste ( ha dichiarato che quando era bambino Persona_4
identificava quale figura paterna della cugina e che, dopo il suo Persona_2 Pt_1
allontanamento, i familiari gli spiegarono che aveva un altro padre, ovvero , Pt_1 Persona_1
restando la notizia riservata e mai riferita alla cugina. Quest'ultimo ha altresì esibito delle foto ove sono rappresentati lui ( , la madre di Persona_4 Persona_2 Persona_4 [...]
e il fratello di ( al fine di comprovare la circostanza che CP_1 Persona_4 Per_5 Per_2
era conosciuto e integrato nella famiglia di Pt_1
Pertanto, alla luce del quadro sin qui emerso, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, deve dichiararsi l'insussistenza della paternità di nei confronti di Persona_1 Pt_1
[...]
Va quindi ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Formia (LT), ove è stato formato l'atto di nascita dell'istante, di effettuare l'annotazione in tale atto della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, come per legge (art. 49, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 396/2000).
Al passaggio in giudicato della presente pronuncia, consegue naturalmente in capo all'istante la perdita del cognome paterno.
Attesa la natura necessaria del giudizio e l'assenza di una vera e propria soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 • accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza della paternità di nato a [...] il [...] e deceduto in SESSA AURUNCA Persona_1
(CE) il 09/08/2021, nei confronti di , nata a [...] il [...]; Parte_1
• ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORMIA (LT) per l'annotazione nell'atto di nascita, come per legge;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 11/03/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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