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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6049/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Indirizzo_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14130/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 06/08/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 500018034459 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli nei confronti della spa Soget e del Comune di
Casamicciola Terme, la srl impugnò il sollecito di pagamento di euro 6.955,85 per l'IMU anno 2017 n.
701873/2024 del 21.11.2024 notificato il 28.11.2024 deducendo:
il difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione perché il contratto di concessione sarebbe scaduto il 31.12.2023 e non sarebbe stato prorogato;
la carenza di potere della so.g.e.t. ad emettere avviso di accertamento per tributo di anni precedenti al 2020;
la nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti, preliminari e/o connessi;
la violazione dell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 3 legge 241/90;
il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere;
la violazione degli art. 1, comma 682, legge n. 147/2013, 174 “trattato di Roma”, recepito dall'art. 49, comma
4, d.lgs n. 22/1997, 53 cost., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs n. 546/1992 e 5 legge n. 2248/1865;
la prescrizione quinquennale;
la decadenza ex art 25 dpr 603/72;
la decadenza della pretesa tributaria IMU ex art. 25 DPR 602/1973.
Si costituirono sia la Soget che il Comune di Casamicciola chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 9208 pronunciata all'udienza del 13.5.2025 e depositata il 22.5.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1260,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti, così suddivise: euro 630,00 in favore della SOGET s.p.a. ed euro 630,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme.
La sentenza è stata appellata dal contribuente il quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
Si sono costituiti: la Soget la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
il Comune di Casamicciola il quale ha così concluso:
1) rigettare l'appello;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese;
3) condannare, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, esclusivamente la soget al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, attesa la corretteza dell' operato dell'Ente locale.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stata sollevata dagli appellati, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della impugnazione per mancanza di specifici motivi perché conterrebbe gli stessi motivi del ricorso introduttivo.
Il Comune, in particolare ha articolato questa eccezioni rilevando che l'appellante non avrebbe censurato la sentenza di primo grado ed avrebbe omesso di indicare i motivi di appello, i capi della sentenza che intende riformare, l'esposizione sommaria dei fatti e gli estremi della sentenza stessa.
La eccezione non è fondata.
L'articolo 53 c. 1 del dec. leg.vo546/92, nel disciplinare la forma dell'appello, dispone che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “ i motivi specifici dell'impugnazione “.
La Cassazione con giurisprudenza costante ha affermato che nel processo tributario, qualora una parte si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, in quanto considerate idonee a sostenere la illegittimità dell'atto impugnato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. perché tale norma prevede che l'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi “.
Nel caso in esame l'appellante ha indicato i punti della sentenza e i motivi della decisione che riteneva dovessero essere riformati, ribadendo, per contrastarli le argomentazioni oggetto del ricorso.
Con il primo motivo l'appellante ripropone la questione della legittimazione attiva di Soget.
Il Comune ha sostenuto che questa eccezione sarebbe inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo grado di giudizio.
In particolare, precisa, con l'appello avrebbe dedotto per la prima volta: la violazione del TUEL in virtù di un'assunta inesistenza della delibera di consiglio sottesa alla estensione, la violazione del D. Lgs 50/2016
(codice appalti art. 106 e 23) ora sostituito dal DL n. 36/2023, presentato una istanza di disapplicazione ex art. 7 D.lgs. 546/1992, eccepito la violazione dell'articolo 35 del decreto legge 130/2018 art 35 poiché la norma non prevederebbe sospensioni.
L'eccezione di inammissibilità va respinta perché il difetto di legittimazione della Soget era stato sollevato anche nel ricorso introduttivo e la esposizione di ulteriori ragioni del difetto di legittimazione non comportano un non consentito ampliamento del thema decidendum. Né era necessaria una formale richiesta di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi emessi per regolare il rapporto tra Soget e Comune, essendo essa conseguenza automatica dell'eventuale accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione di Soget.
Il rapporto tra il Comune di Casamicciola e la Soget, regolato dal contratto del 31.12.2017 della durata di cinque anni, era scaduto il 31.12.2022, prima della emissione dell'atto impugnato, e non poteva essere prorogato non ricorrendo le condizioni che legittimavano la prosecuzione del rapporto previste dal decreto legislativo 50/2016. Non pertinente sarebbe il richiamo alla legge 130/2018 che ha disposto la sospensione dell'attività di accertamento e di riscossione, perché non la legge prevede che la sospensione riguardi anche le concessioni con conseguente proroga dei contratti. La sospensione, prosegue l'appellante, è disposizione a favore dei contribuenti e non dei concessionari.
Illegittime sarebbero le due proroghe: quella al 31.12.2020 sottoscritta il 18.4.2019, quella al 5.6.2026 sottoscritta il 29.10.2021. La illegittimità della prima deriverebbe dalla mancanza di una delibera del Consiglio
o della Giunta, essendo stata prodotta solo un'appendice firmata per la parte pubblica dal Sindaco e dal responsabile della area entrate tributarie. La illegittimità della seconda deriverebbe dalla sottoscrizione dell'atto da parte del solo responsabile dell'area finanziaria, dalla mancanza di atti deliberativi.
L'eccezione va rigettata.
Anzitutto va precisato, con riferimento alla scadenza, che ai punti 2 e 3 del rinnovo appendice contratto rep.
1510 del 15/12/2017 cig. 65798106 del 29.10.2021 e al rinnovo del 18.4.2019 era precisato che in data
6.6.2018 era stato sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del servizio. Pertanto, a norma dell'art. 2 del
CSA, la scadenza naturale era stata fissata al 5.6.2023.
Le proroghe erano state disposte perché in data 18.12.2018, a seguito della L. 16 novembre 2018 n. 130 la quale all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, la soget comunicò al Comune di Casamicciola che la disposizione in premessa impattava in maniera sostanziale sul contratto di concessione in quanto la sospensione in tale periodo della riscossione coattiva riduceva in maniera sostanziale i flussi di incassi, e propose la revisione del contratto richiedendo il differimento della scadenza per lo stesso periodo della sospensione disposto dal decreto legge.
In via generale l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52, comma 6, del D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dall'art. 36 del D.L. 31.12.2007 convertito con legge 28.02.2008
n. 31.
La soget è società che possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997
La proroga dei contratti pubblici di concessione per la riscossione dei tributi è in linea generale vietata dal
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, Art. 178, co. 5), che sancisce il divieto di proroga per le concessioni, ma ammette una "proroga tecnica" (Art. 120, co. 11) limitata al tempo strettamente necessario per espletare una nuova gara, garantendo la continuità del servizio, specialmente per servizi essenziali come la riscossione, in attesa di un nuovo affidatario. Le proroghe sono possibili solo in casi eccezionali e se previste nei documenti di gara iniziali, altrimenti si configurerebbe un nuovo affidamento illegittimo senza gara.
Il comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023 così dispone: “ 11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
L'art. 121 D.Lgs. 36/2023 – Sospensione dell'esecuzione del contratto (Titolo III, Capo I – Esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in combinato con gli artt. 187 e ss dispongono:
Comma 1: “La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta …per cause di forza maggiore, per necessità tecniche o organizzative, o per ragioni di pubblico interesse;
Comma 2: “La sospensione deve essere motivata e formalizzata in un verbale di sospensione, che indica le cause, la data di inizio e la durata presunta (Prima appendice, doc. 7).
L'art. 187, comma 2, stabilisce che: “Ai contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo I, in materia di esecuzione dei contratti pubblici.
La proroga è prevista anche dall'articolo 106 del codice degli appalti – dec. Leg.vo 50/2016 – che, disciplinando la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ne prevede la possibilità qualora : “ 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.
In relazione al contratto in esame queste circostanze impreviste ed imprevedibili sono state determinate dall'emergenza sanitaria e dalla sospensione dei termini di accertamento e di riscossione disposta dalla legge 130/2018 in occasione del sisma che ha colpito anche il Comune di Casamicciola.
In relazione alle altre eccezioni, il collegio rileva che il sollecito di pagamento, che è l'atto impugnato, esplicitamente richiama l'avviso di accertamento N. 404851220000353275 del 18/10/2022 notificato il
18/11/2022 con posta elettronica.
L'accertamento conteneva l'indicazione dell'immobile, la superficie, la destinazione e la tariffa applicata.
Da ciò deriva che la notifica aveva determinato il consolidamento della pretesa con la conseguenza che non potevano più essere sollevate le eccezioni di difetto di motivazione del sollecito, in quanto l'atto in esso richiamato, l'avviso di accertamento, era a conoscenza del contribuente, l'atto presupposto era stato notificato, la prescrizione, quinquennale, poteva essere eccepita solo con riferimento al periodo tra la notifica dell'accertamento, il 18.11.2022, e la notifica del sollecito, il 18.11.2024, chiaramente non decorso, non poteva essere eccepita la decadenza, né violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, le questioni sulla determinazioni delle tariffe e la carenza di legittimazione della Soget ad emettere l'avviso di accertamento.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 450,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti costituite
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6049/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Indirizzo_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14130/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 06/08/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 500018034459 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli nei confronti della spa Soget e del Comune di
Casamicciola Terme, la srl impugnò il sollecito di pagamento di euro 6.955,85 per l'IMU anno 2017 n.
701873/2024 del 21.11.2024 notificato il 28.11.2024 deducendo:
il difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione perché il contratto di concessione sarebbe scaduto il 31.12.2023 e non sarebbe stato prorogato;
la carenza di potere della so.g.e.t. ad emettere avviso di accertamento per tributo di anni precedenti al 2020;
la nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti, preliminari e/o connessi;
la violazione dell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 3 legge 241/90;
il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere;
la violazione degli art. 1, comma 682, legge n. 147/2013, 174 “trattato di Roma”, recepito dall'art. 49, comma
4, d.lgs n. 22/1997, 53 cost., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs n. 546/1992 e 5 legge n. 2248/1865;
la prescrizione quinquennale;
la decadenza ex art 25 dpr 603/72;
la decadenza della pretesa tributaria IMU ex art. 25 DPR 602/1973.
Si costituirono sia la Soget che il Comune di Casamicciola chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 9208 pronunciata all'udienza del 13.5.2025 e depositata il 22.5.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1260,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti, così suddivise: euro 630,00 in favore della SOGET s.p.a. ed euro 630,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme.
La sentenza è stata appellata dal contribuente il quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
Si sono costituiti: la Soget la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
il Comune di Casamicciola il quale ha così concluso:
1) rigettare l'appello;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese;
3) condannare, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, esclusivamente la soget al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, attesa la corretteza dell' operato dell'Ente locale.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stata sollevata dagli appellati, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della impugnazione per mancanza di specifici motivi perché conterrebbe gli stessi motivi del ricorso introduttivo.
Il Comune, in particolare ha articolato questa eccezioni rilevando che l'appellante non avrebbe censurato la sentenza di primo grado ed avrebbe omesso di indicare i motivi di appello, i capi della sentenza che intende riformare, l'esposizione sommaria dei fatti e gli estremi della sentenza stessa.
La eccezione non è fondata.
L'articolo 53 c. 1 del dec. leg.vo546/92, nel disciplinare la forma dell'appello, dispone che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “ i motivi specifici dell'impugnazione “.
La Cassazione con giurisprudenza costante ha affermato che nel processo tributario, qualora una parte si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, in quanto considerate idonee a sostenere la illegittimità dell'atto impugnato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. perché tale norma prevede che l'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi “.
Nel caso in esame l'appellante ha indicato i punti della sentenza e i motivi della decisione che riteneva dovessero essere riformati, ribadendo, per contrastarli le argomentazioni oggetto del ricorso.
Con il primo motivo l'appellante ripropone la questione della legittimazione attiva di Soget.
Il Comune ha sostenuto che questa eccezione sarebbe inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo grado di giudizio.
In particolare, precisa, con l'appello avrebbe dedotto per la prima volta: la violazione del TUEL in virtù di un'assunta inesistenza della delibera di consiglio sottesa alla estensione, la violazione del D. Lgs 50/2016
(codice appalti art. 106 e 23) ora sostituito dal DL n. 36/2023, presentato una istanza di disapplicazione ex art. 7 D.lgs. 546/1992, eccepito la violazione dell'articolo 35 del decreto legge 130/2018 art 35 poiché la norma non prevederebbe sospensioni.
L'eccezione di inammissibilità va respinta perché il difetto di legittimazione della Soget era stato sollevato anche nel ricorso introduttivo e la esposizione di ulteriori ragioni del difetto di legittimazione non comportano un non consentito ampliamento del thema decidendum. Né era necessaria una formale richiesta di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi emessi per regolare il rapporto tra Soget e Comune, essendo essa conseguenza automatica dell'eventuale accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione di Soget.
Il rapporto tra il Comune di Casamicciola e la Soget, regolato dal contratto del 31.12.2017 della durata di cinque anni, era scaduto il 31.12.2022, prima della emissione dell'atto impugnato, e non poteva essere prorogato non ricorrendo le condizioni che legittimavano la prosecuzione del rapporto previste dal decreto legislativo 50/2016. Non pertinente sarebbe il richiamo alla legge 130/2018 che ha disposto la sospensione dell'attività di accertamento e di riscossione, perché non la legge prevede che la sospensione riguardi anche le concessioni con conseguente proroga dei contratti. La sospensione, prosegue l'appellante, è disposizione a favore dei contribuenti e non dei concessionari.
Illegittime sarebbero le due proroghe: quella al 31.12.2020 sottoscritta il 18.4.2019, quella al 5.6.2026 sottoscritta il 29.10.2021. La illegittimità della prima deriverebbe dalla mancanza di una delibera del Consiglio
o della Giunta, essendo stata prodotta solo un'appendice firmata per la parte pubblica dal Sindaco e dal responsabile della area entrate tributarie. La illegittimità della seconda deriverebbe dalla sottoscrizione dell'atto da parte del solo responsabile dell'area finanziaria, dalla mancanza di atti deliberativi.
L'eccezione va rigettata.
Anzitutto va precisato, con riferimento alla scadenza, che ai punti 2 e 3 del rinnovo appendice contratto rep.
1510 del 15/12/2017 cig. 65798106 del 29.10.2021 e al rinnovo del 18.4.2019 era precisato che in data
6.6.2018 era stato sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del servizio. Pertanto, a norma dell'art. 2 del
CSA, la scadenza naturale era stata fissata al 5.6.2023.
Le proroghe erano state disposte perché in data 18.12.2018, a seguito della L. 16 novembre 2018 n. 130 la quale all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, la soget comunicò al Comune di Casamicciola che la disposizione in premessa impattava in maniera sostanziale sul contratto di concessione in quanto la sospensione in tale periodo della riscossione coattiva riduceva in maniera sostanziale i flussi di incassi, e propose la revisione del contratto richiedendo il differimento della scadenza per lo stesso periodo della sospensione disposto dal decreto legge.
In via generale l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52, comma 6, del D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dall'art. 36 del D.L. 31.12.2007 convertito con legge 28.02.2008
n. 31.
La soget è società che possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997
La proroga dei contratti pubblici di concessione per la riscossione dei tributi è in linea generale vietata dal
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, Art. 178, co. 5), che sancisce il divieto di proroga per le concessioni, ma ammette una "proroga tecnica" (Art. 120, co. 11) limitata al tempo strettamente necessario per espletare una nuova gara, garantendo la continuità del servizio, specialmente per servizi essenziali come la riscossione, in attesa di un nuovo affidatario. Le proroghe sono possibili solo in casi eccezionali e se previste nei documenti di gara iniziali, altrimenti si configurerebbe un nuovo affidamento illegittimo senza gara.
Il comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023 così dispone: “ 11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
L'art. 121 D.Lgs. 36/2023 – Sospensione dell'esecuzione del contratto (Titolo III, Capo I – Esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in combinato con gli artt. 187 e ss dispongono:
Comma 1: “La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta …per cause di forza maggiore, per necessità tecniche o organizzative, o per ragioni di pubblico interesse;
Comma 2: “La sospensione deve essere motivata e formalizzata in un verbale di sospensione, che indica le cause, la data di inizio e la durata presunta (Prima appendice, doc. 7).
L'art. 187, comma 2, stabilisce che: “Ai contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo I, in materia di esecuzione dei contratti pubblici.
La proroga è prevista anche dall'articolo 106 del codice degli appalti – dec. Leg.vo 50/2016 – che, disciplinando la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ne prevede la possibilità qualora : “ 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.
In relazione al contratto in esame queste circostanze impreviste ed imprevedibili sono state determinate dall'emergenza sanitaria e dalla sospensione dei termini di accertamento e di riscossione disposta dalla legge 130/2018 in occasione del sisma che ha colpito anche il Comune di Casamicciola.
In relazione alle altre eccezioni, il collegio rileva che il sollecito di pagamento, che è l'atto impugnato, esplicitamente richiama l'avviso di accertamento N. 404851220000353275 del 18/10/2022 notificato il
18/11/2022 con posta elettronica.
L'accertamento conteneva l'indicazione dell'immobile, la superficie, la destinazione e la tariffa applicata.
Da ciò deriva che la notifica aveva determinato il consolidamento della pretesa con la conseguenza che non potevano più essere sollevate le eccezioni di difetto di motivazione del sollecito, in quanto l'atto in esso richiamato, l'avviso di accertamento, era a conoscenza del contribuente, l'atto presupposto era stato notificato, la prescrizione, quinquennale, poteva essere eccepita solo con riferimento al periodo tra la notifica dell'accertamento, il 18.11.2022, e la notifica del sollecito, il 18.11.2024, chiaramente non decorso, non poteva essere eccepita la decadenza, né violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, le questioni sulla determinazioni delle tariffe e la carenza di legittimazione della Soget ad emettere l'avviso di accertamento.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 450,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti costituite