Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 596
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che le proroghe del contratto fossero legittime in quanto giustificate da circostanze impreviste e imprevedibili come l'emergenza sanitaria e la sospensione dei termini di riscossione disposta dalla legge a seguito del sisma. Ha inoltre precisato che la scadenza naturale del servizio era stata differita.

  • Rigettato
    Carenza di potere della So.g.e.t. ad emettere avviso di accertamento per tributi di anni precedenti al 2020

    La Corte ha ritenuto che, poiché il sollecito di pagamento richiamava un avviso di accertamento notificato al contribuente, le eccezioni relative alla carenza di potere dell'agente della riscossione non potevano più essere sollevate in questa fase.

  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, dato che l'avviso di accertamento era stato notificato al contribuente, non potevano essere sollevate eccezioni relative all'omessa notifica di atti presupposti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che, essendo stato notificato l'avviso di accertamento, non potevano essere sollevate eccezioni relative al difetto di motivazione del sollecito di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013

    La Corte ha ritenuto che, dato che l'avviso di accertamento era stato notificato, non potevano essere sollevate eccezioni relative a questioni sulla determinazione delle tariffe.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione quinquennale non fosse maturata, poiché il periodo tra la notifica dell'accertamento e la notifica del sollecito era inferiore a cinque anni.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 25 DPR 603/72 e ex art. 25 DPR 602/1973

    La Corte ha ritenuto che, dato che l'avviso di accertamento era stato notificato, non potevano essere sollevate eccezioni di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 596
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 596
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo