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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 19 febbraio
2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3674/2016 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Cannistrà;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 resistente rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Benedetti e Ketty Terranova.
Oggetto: risoluzione rapporto di agenzia ed indennità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2016 premetteva di aver Parte_1 stipulato con la società convenuta (operante nel settore della commercializzazione all'ingrosso di minuteria ed accessori per auto), in data 01.02.2004, “Contratto di Agente in
Esclusiva” a tempo indeterminato, con cui gli era stato affidato l'incarico di “promuovere la conclusione di contratti di vendita di detti prodotti presso le concessionarie d'auto nella zona Messina e provincia…”, con relativa corresponsione di provvigioni nonché dell'anticipo sull'indennità relativa al patto di non concorrenza.
Esponeva che, con “Scrittura privata aggiuntiva – Ampliamento e variazione di zona” del
22.09.2014, controparte aveva modificato alcune pattuizioni contrattuali, con particolare riferimento alla zona lui assegnata, “…con l'intento di realizzare una ristrutturazione della propria attività commerciale…che consenta di superare le attuali serie difficoltà di mercato, che hanno inciso in misura evidente sulla quantità delle vendite e sull'importo del fatturato”.
1 Lamentava che una grave riduzione delle vendite era stata causa dalla politica dei prezzi applicati dalla ritenuti esosi da alcuni clienti. CP_2
Rappresentava che il 15.07.2015 controparte gli aveva comunicato che “nel periodo aprile – giugno 2015 il fatturato (…) prodotto nella zona assegnatale è stato inferiore al target previsto dal contratto in essere (……) con le conseguenze stabilite dall'art. 6 del contratto di agenzia sottoscritto”, comunicazione cui aveva replicato osservando che erano “emerse problematiche causate dai prezzi applicati ai prodotti, che sono alti e poco competitivi” e di aver chiesto, già in passato, un
“affiancamento” da parte dei responsabili della società per il miglior espletamento della propria attività lavorativa.
Evidenziava che la società, con pec del 20.07.2015, aveva contestato quanto da lui dichiarato, sostenendo che il mancato raggiungimento del target non era causato da un'errata
“politica di prezzi/listini”, dato anche l'incremento di fatturato di altri colleghi, pec cui aveva dato seguito osservando l'inutilità di paragonare la propria attività con quella di altri agenti operanti in contesti economici differenti.
Significava che, con comunicazione dell'11.11.2015, controparte gli aveva comunicato il mancato raggiungimento del volume minimo di affari negli ultimi due trimestri, costituente “grave inadempimento agli obblighi contrattuali”, con “…immediata risoluzione del contratto stesso per Suo fatto e colpa esclusivi, senza alcun obbligo per la nostra azienda e senza alcun diritto per Lei di ricevere il preavviso, l'indennità sostitutiva di clientela, né alcun'altra indennità connessa alla cessazione del rapporto”.
Precisava di aver contestato il licenziamento e di aver contestualmente richiesto il pagamento di quanto ancora lui dovuto, provvedendo, nel contempo, alla restituzione dell'attrezzatura e del campionario, contestazione cui però non aveva fatto seguito un positivo riscontro della società
Ciò premesso, lamentava l'illegittimità del licenziamento per la nullità della clausola risolutiva espressa sui minimi di fatturato, di cui all'art. 6 del contratto di agenzia inter partes, in quanto confliggente con alcune disposizioni inderogabili del c.c., con la direttiva
86/653/CE sul rapporto di agenzia e con le previsioni degli Accordi Economici Collettivi.
Osservava, fra l'altro, che la società, con la scrittura privata del 22.09.2014, aveva dato atto di attuali serie difficoltà di mercato, sicché nessuna responsabilità poteva essere lui ascritta per il mancato raggiungimento dell'inarrivabile target assegnato. Ancora, deduceva l'insufficienza della mera avversa allegazione del mancato raggiungimento del target,
2 dovendo la società provare un notevole inadempimento degli obblighi da parte di esso lavoratore.
Denunziava, altresì, l'illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia per mancato preavviso ed invocava il proprio conseguente diritto all'indennità di preavviso ed alle altre garanzie di cui agli A.E.C., ovvero l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, nonché al risarcimento del danno -da fatto illecito contrattuale ed extracontrattuale- subito ex art. 1751, comma 4, c.c..
Censurava l'avversa condotta costituita dall'aver concluso accordi diretti con le Case
Costruttrici di automobili, con i maggiori Consorzi del settore e importanti Enti di rappresentanza del settore automotive, avente ad oggetto l'inserimento della CP_2 fra i marchi per attrezzature e ricambi garantiti, autorizzati e consigliati dalle Case madri
(BMW, Peugeot, Citroen, Ford AN Rover, Jaguar, Renault...), ma ciò a fronte del pagamento di somme di denaro (royalties) determinate nella misura percentuale del 18% sull'importo complessivo incassato dalla controparte per la vendita dei propri prodotti alle
Concessionarie e alle officine autorizzate delle Case automobilistiche. Osservava, difatti, come tali accordi privati, cui essi agenti sarebbero dovuti rimanere estranei, avevano comportato come il costo delle royalties versate dalla datrice di lavoro alle case madri fosse stato di fatto sostenuto dagli agenti rappresentanti, in quanto detratto dal totale sul quale calcolare le provvigioni e, conseguentemente, come esso ricorrente avesse diritto al pagamento di € 95.642,74 a titolo di provvigioni non incassate a causa del detto sistema occulto di royalties.
Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità della detta clausola risolutiva espressa sui minimi di fatturato e, per l'effetto, la declaratoria di nullità del licenziamento nonché
l'avversa condanna al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 124.028,57 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di indennità mancato preavviso, rimborso spese mensile novembre 2015 (sino al giorno 11 del mese), di quota di indennità di risoluzione rapporto liquidato e non versato ad per il 2015, delle provvigioni non incassate a causa CP_3 dell'occulto sistema di royalties e delle provvigioni maturate sino all'11.11.2015, tutto maggiorato di interessi e rivalutazione oltre al risarcimento del danno subito, con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. costituitasi con memoria del 23.05.2017, evidenziava di aver CP_2 concluso numerosi accordi commerciali che avevano facilitato le possibilità di vendita degli agenti e che nell'estate del 2013 aveva modificato la propria organizzazione commerciale,
3 creando una nuova linea di prodotti ed assegnando al ricorrente il compito di rivolgersi a tutti i clienti di questa nuova linea, aumentando ulteriormente le possibilità di vendita dell'agente.
Quanto all'anno 2015, precisava che il ricorrente aveva ridotto il proprio fatturato nonostante i risultati in crescita degli altri colleghi sicché essa Azienda aveva dovuto contestargli l'inadempimento già con la missiva del 15.07.2015, inadempimento non risolto nemmeno in esito alla particolare assistenza assicurata all anche per la sua Pt_1 ingiustificata mancanza di collaborazione.
Evidenziava di aver versato per intero all' le provvigioni e che, dopo la Pt_1 cessazione del rapporto, il ricorrente aveva riscosso per intero il FIRR o indennità di fine rapporto dall' . CP_3
Ciò premesso, lamentava l'incompetenza territoriale del Giudice adito giacché, essendo cessato il rapporto di lavoro, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato presso il
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro o, in via alternativa, presso il foro Velletri – Sezione
Lavoro, poiché in tali luoghi essa società aveva unica sede e unico stabilimento.
Sosteneva la legittimità della clausola risolutiva espressa osservando comunque come l' avesse contravvenuto agli obblighi posti in genere a carico dell'agente sicché Pt_1 deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda di preavviso o di indennità sostitutiva e indennità di fine rapporto. Rilevava come, nel caso di specie, non potesse vertersi di licenziamento ma di recesso, stante la differenza fra la figura dell'agente e quella del lavoratore subordinato.
Circa l'indennità suppletiva di clientela, deduceva che il rapporto era cessato per il grave inadempimento dell' e l'insussistenza delle due condizioni di cui all'art. 1751, Pt_1 comma 1, c.c., ovvero l'apporto o lo sviluppo della clientela e l'esistenza di sostanziali vantaggi per il preponente derivanti dagli affari con i predetti clienti., contestando altresì il quantum ex adverso richiesto, poiché l'indennità eventualmente dovuta era pari ad € 13.863,64
e non ad € 15.998,00, importo calcolato dal ricorrente erroneamente includendo anche l'indennità percepita a fronte del patto di concorrenza post contrattuale da lui assunto, così contravvenendo al meccanismo di calcolo di cui allo stesso A.E.C..
Anche quanto all'indennità meritocratica ne sosteneva la non dovutezza per non aver l' sensibilmente sviluppato gli affari della con i clienti esistenti. Pt_1 CP_1
Esponeva di aver sempre liquidato per intero le provvigioni dovute al ricorrente, secondo le percentuali contrattualmente stabilite, sulla base delle somme effettivamente
4 pagate dai clienti e percepite, precisando che all'art. 5 del contratto era previsto che “Rimane fermo il diritto della società di operare insindacabilmente con i cosiddetti “clienti riservati” e per “operazioni” di vendita concordate direttamente con le case automobilistiche, che sono esclusi dal presente mandato come da allegato D facente parte integrante del presente contratto… Alcuna rivendicazione, né alcuna provvigione
l'agente potrà richiedere per questi clienti e per dette “operazioni” di vendita, che sono esclusi dal mandato affidatogli” sicché per tali operazioni, invero, nulla sarebbe spettato al ricorrente, neanche a titolo di provvigione. Deduceva come, comunque, la prescrizione di tale pretesa con riguardo al periodo anteriore al quinquennio rispetto al perfezionamento della notifica dell'odierno ricorso, avvenuta il 20.07.2016.
Eccepiva l'infondatezza e la scarsità di allegazioni quanto all'avversa domanda di risarcimento del danno.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Veniva disposto e reso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale articolata da parte resistente.
La stessa risulta infondata e va rigettata.
Si richiama infatti la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Anche se la norma nulla stabilisce nel caso che i rapporti dalla stessa contemplati siano cessati, questa Corte (cfr. sent. nn.
10580/1993; 4581/1994, e 4580/1998) ha statuito che il criterio del domicilio del lavoratore parasubordinato, permane, con riferimento all'ultimo domicilio, che egli aveva durante il rapporto, anche nel caso di cessazione del medesimo. Ciò in quanto il luogo dello svolgimento dell'attività deve rimanere cristallizzato per realizzare l'intento del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il lavoratore parasubordinato - attore o convenuto che sia - ha stabilito il centro dei suoi affari - e cioè il domicilio - normalmente più vicino al luogo del rapporto, dove si sono verificati i fatti rilevanti per la decisione della causa, e dove è più facile reperire documenti, citare testimoni ecc..” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.01.2005, n.
841)
Nello stesso senso anche la più recente giurisprudenza secondo cui “In tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3, c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti;
il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di
5 controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto”. (Cass. Civ., sez. VI,
08.11.2018, n. 28566)
Alla luce dei superiori principi, il giudizio risulta correttamente incardinato presso il presente foro, dato l'ultimo domicilio del ricorrente in costanza di rapporto. Pt_1
5. Nel merito occorre rilevare che l'articolo 6 del contratto sottoscritto nel febbraio
2004 tra le parti prevede che “Le parti convengono espressamente ed accettano specificatamente che ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del sig. rientri Parte_1 tassativamente il raggiungimento di un minimo di vendite, che verrà determinato con allegato a parte che, sottoscritto dalle parti, diverrà parte integrante del presente contratto sotto la lettera “C”. Il target verrà stabilito di comune accordo tra le parti all'inizio di ogni anno commerciale tenuto conto dell'andamento del mercato e delle vendite dell'anno precedente nonché della previsione dello sviluppo delle vendite”.
In seguito, in uno all'integrazione del superiore “Contratto d'agente in esclusiva del
01/02/2024”, datata 01.07.2005, le parti hanno aggiunto il seguente periodo all'articolo 6:
“Qualora il fatturato trimestrale prodotto nella zona e/o clientela affidata all'Agente non raggiungesse il target programmato per quel trimestre e da Voi accettato, il Preponente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, per fatto a Voi imputabile, senza obbligo di preavviso o di altre indennità”.
Quanto all'annualità in questione, il 2015, le parti hanno poi pattuito, il 2 gennaio
2015, che “In riferimento all' articolo n° 6 del contratto di agenzia intercorrente fra la ed CP_2 il Signor/a le parti pattuiscono il minimo di affari mensile (fatturato Parte_1 netto mensile) ed il numero di clienti attivi, per l'anno 2015 come segue…”, determinando dettagliatamente, per ciascun mese, il fatturato da raggiungere ed il numero di clienti attivi.
Ciò premesso si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'articolo 1751, comma 2, Cc. In caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa - che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità
a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa -, pertanto, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'articolo 2119 Cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia”.( Cass. Civ., Sez. II, 23.06.2023, n. 18030)
6 Ciò posto va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che parte resistente abbia recesso dal contratto solo a seguito del mancato raggiungimento del target concordato.
Tuttavia sebbene risulta che nel primo trimestre il ricorrente abbia raggiunto una produzione inferiore del 40,90 % rispetto a quanto pattuito, nel senso trimestre il ricorrente ha concluso operazioni per un importo inferiore solo del 27,98 % in meno di quanto concordato.
Orbene alla luce del fatto che la stessa società resistente nel settembre 2014 nella scrittura stipulata ha dato atto delle serie difficoltà del mercato non può ritenersi che l'inadempimento dell'agente sia stato, per ciò solo, tanto grave da legittimare il recesso intimato dalla società resistente.
Si richiama quindi l'art. 13 AEC secondo cui “Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
- il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
- il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, c.c.;
- il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti……Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o
Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o
Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo
I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state
7 interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente2: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.”
Va pertanto riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela richiesta.
Tuttavia sebbene parte ricorrente abbia richiesto in ricorso la somma pari ad euro
Euro 15.998,50 a titolo di tale indennità parte resistente ha contestato il conteggio evidenziando che il ricorrete ha considerato anche l'indennità percepita a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale da lui assunto, che per l'appunto va escluso dal conteggio provvigionale.
Va pertanto ritenuto corretto la somma indicata in memoria e va riconosciuto al ricorrente la somma di euro 13.863,64.
Non risulta invece provato il diritto di parte ricorrente all'indennità meritocratica atteso che non risulta provato l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti. Inammissibile in quanto generica infatti la prova per testi richiesta in ricorso.
Con riferimento all'indennità per mancato preavviso si richiama l'art. 11 AEC secondo cui “In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.”
Va pertanto riconosciuto a parte ricorrente l'indennità di preavviso indicato in ricorso e non specificatamente contestato pari ad euro 12.068,33
8 5. Inoltre con riferimento alla richiesta di pagamento della somma pari ad euro 95.642,74 la domanda risulta infondata non risultando provato il mancato adempimento da parte della società resistente della somme dovute. In particolare parte ricorrente non ha provato di aver diritto ad una maggiore provvigione.
Lo stesso in ricorso non ha precisato né prodotto le fatture alle quali si riferisce e per le quali sarebbe stata riconosciuto una royalty alla casa produttrice. Inoltre eccessivamente generica ed quindi inammissibile la prova per testi richiesta sul punto.
Va infine rigettata la richiesta di Euro 319,00 a titolo di rimborso spese mensile Novembre
2015 non avendo allegato né provato il diritto al pagamento di tale somma.
Infine va rilevato che, risulta non contestato che parte resistente ha provveduto al versamento degli accantonamenti . CP_3
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di tre quarti e la restate quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti definitivamente pronunziando così provvede:
- condanna la al pagamento della somma pari ad euro 25.931,97 oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione di tre quarti e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1347,00 oltre spese generali iva e cpa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 19 febbraio
2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3674/2016 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Cannistrà;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 resistente rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Benedetti e Ketty Terranova.
Oggetto: risoluzione rapporto di agenzia ed indennità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2016 premetteva di aver Parte_1 stipulato con la società convenuta (operante nel settore della commercializzazione all'ingrosso di minuteria ed accessori per auto), in data 01.02.2004, “Contratto di Agente in
Esclusiva” a tempo indeterminato, con cui gli era stato affidato l'incarico di “promuovere la conclusione di contratti di vendita di detti prodotti presso le concessionarie d'auto nella zona Messina e provincia…”, con relativa corresponsione di provvigioni nonché dell'anticipo sull'indennità relativa al patto di non concorrenza.
Esponeva che, con “Scrittura privata aggiuntiva – Ampliamento e variazione di zona” del
22.09.2014, controparte aveva modificato alcune pattuizioni contrattuali, con particolare riferimento alla zona lui assegnata, “…con l'intento di realizzare una ristrutturazione della propria attività commerciale…che consenta di superare le attuali serie difficoltà di mercato, che hanno inciso in misura evidente sulla quantità delle vendite e sull'importo del fatturato”.
1 Lamentava che una grave riduzione delle vendite era stata causa dalla politica dei prezzi applicati dalla ritenuti esosi da alcuni clienti. CP_2
Rappresentava che il 15.07.2015 controparte gli aveva comunicato che “nel periodo aprile – giugno 2015 il fatturato (…) prodotto nella zona assegnatale è stato inferiore al target previsto dal contratto in essere (……) con le conseguenze stabilite dall'art. 6 del contratto di agenzia sottoscritto”, comunicazione cui aveva replicato osservando che erano “emerse problematiche causate dai prezzi applicati ai prodotti, che sono alti e poco competitivi” e di aver chiesto, già in passato, un
“affiancamento” da parte dei responsabili della società per il miglior espletamento della propria attività lavorativa.
Evidenziava che la società, con pec del 20.07.2015, aveva contestato quanto da lui dichiarato, sostenendo che il mancato raggiungimento del target non era causato da un'errata
“politica di prezzi/listini”, dato anche l'incremento di fatturato di altri colleghi, pec cui aveva dato seguito osservando l'inutilità di paragonare la propria attività con quella di altri agenti operanti in contesti economici differenti.
Significava che, con comunicazione dell'11.11.2015, controparte gli aveva comunicato il mancato raggiungimento del volume minimo di affari negli ultimi due trimestri, costituente “grave inadempimento agli obblighi contrattuali”, con “…immediata risoluzione del contratto stesso per Suo fatto e colpa esclusivi, senza alcun obbligo per la nostra azienda e senza alcun diritto per Lei di ricevere il preavviso, l'indennità sostitutiva di clientela, né alcun'altra indennità connessa alla cessazione del rapporto”.
Precisava di aver contestato il licenziamento e di aver contestualmente richiesto il pagamento di quanto ancora lui dovuto, provvedendo, nel contempo, alla restituzione dell'attrezzatura e del campionario, contestazione cui però non aveva fatto seguito un positivo riscontro della società
Ciò premesso, lamentava l'illegittimità del licenziamento per la nullità della clausola risolutiva espressa sui minimi di fatturato, di cui all'art. 6 del contratto di agenzia inter partes, in quanto confliggente con alcune disposizioni inderogabili del c.c., con la direttiva
86/653/CE sul rapporto di agenzia e con le previsioni degli Accordi Economici Collettivi.
Osservava, fra l'altro, che la società, con la scrittura privata del 22.09.2014, aveva dato atto di attuali serie difficoltà di mercato, sicché nessuna responsabilità poteva essere lui ascritta per il mancato raggiungimento dell'inarrivabile target assegnato. Ancora, deduceva l'insufficienza della mera avversa allegazione del mancato raggiungimento del target,
2 dovendo la società provare un notevole inadempimento degli obblighi da parte di esso lavoratore.
Denunziava, altresì, l'illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia per mancato preavviso ed invocava il proprio conseguente diritto all'indennità di preavviso ed alle altre garanzie di cui agli A.E.C., ovvero l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, nonché al risarcimento del danno -da fatto illecito contrattuale ed extracontrattuale- subito ex art. 1751, comma 4, c.c..
Censurava l'avversa condotta costituita dall'aver concluso accordi diretti con le Case
Costruttrici di automobili, con i maggiori Consorzi del settore e importanti Enti di rappresentanza del settore automotive, avente ad oggetto l'inserimento della CP_2 fra i marchi per attrezzature e ricambi garantiti, autorizzati e consigliati dalle Case madri
(BMW, Peugeot, Citroen, Ford AN Rover, Jaguar, Renault...), ma ciò a fronte del pagamento di somme di denaro (royalties) determinate nella misura percentuale del 18% sull'importo complessivo incassato dalla controparte per la vendita dei propri prodotti alle
Concessionarie e alle officine autorizzate delle Case automobilistiche. Osservava, difatti, come tali accordi privati, cui essi agenti sarebbero dovuti rimanere estranei, avevano comportato come il costo delle royalties versate dalla datrice di lavoro alle case madri fosse stato di fatto sostenuto dagli agenti rappresentanti, in quanto detratto dal totale sul quale calcolare le provvigioni e, conseguentemente, come esso ricorrente avesse diritto al pagamento di € 95.642,74 a titolo di provvigioni non incassate a causa del detto sistema occulto di royalties.
Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità della detta clausola risolutiva espressa sui minimi di fatturato e, per l'effetto, la declaratoria di nullità del licenziamento nonché
l'avversa condanna al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 124.028,57 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di indennità mancato preavviso, rimborso spese mensile novembre 2015 (sino al giorno 11 del mese), di quota di indennità di risoluzione rapporto liquidato e non versato ad per il 2015, delle provvigioni non incassate a causa CP_3 dell'occulto sistema di royalties e delle provvigioni maturate sino all'11.11.2015, tutto maggiorato di interessi e rivalutazione oltre al risarcimento del danno subito, con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. costituitasi con memoria del 23.05.2017, evidenziava di aver CP_2 concluso numerosi accordi commerciali che avevano facilitato le possibilità di vendita degli agenti e che nell'estate del 2013 aveva modificato la propria organizzazione commerciale,
3 creando una nuova linea di prodotti ed assegnando al ricorrente il compito di rivolgersi a tutti i clienti di questa nuova linea, aumentando ulteriormente le possibilità di vendita dell'agente.
Quanto all'anno 2015, precisava che il ricorrente aveva ridotto il proprio fatturato nonostante i risultati in crescita degli altri colleghi sicché essa Azienda aveva dovuto contestargli l'inadempimento già con la missiva del 15.07.2015, inadempimento non risolto nemmeno in esito alla particolare assistenza assicurata all anche per la sua Pt_1 ingiustificata mancanza di collaborazione.
Evidenziava di aver versato per intero all' le provvigioni e che, dopo la Pt_1 cessazione del rapporto, il ricorrente aveva riscosso per intero il FIRR o indennità di fine rapporto dall' . CP_3
Ciò premesso, lamentava l'incompetenza territoriale del Giudice adito giacché, essendo cessato il rapporto di lavoro, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato presso il
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro o, in via alternativa, presso il foro Velletri – Sezione
Lavoro, poiché in tali luoghi essa società aveva unica sede e unico stabilimento.
Sosteneva la legittimità della clausola risolutiva espressa osservando comunque come l' avesse contravvenuto agli obblighi posti in genere a carico dell'agente sicché Pt_1 deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda di preavviso o di indennità sostitutiva e indennità di fine rapporto. Rilevava come, nel caso di specie, non potesse vertersi di licenziamento ma di recesso, stante la differenza fra la figura dell'agente e quella del lavoratore subordinato.
Circa l'indennità suppletiva di clientela, deduceva che il rapporto era cessato per il grave inadempimento dell' e l'insussistenza delle due condizioni di cui all'art. 1751, Pt_1 comma 1, c.c., ovvero l'apporto o lo sviluppo della clientela e l'esistenza di sostanziali vantaggi per il preponente derivanti dagli affari con i predetti clienti., contestando altresì il quantum ex adverso richiesto, poiché l'indennità eventualmente dovuta era pari ad € 13.863,64
e non ad € 15.998,00, importo calcolato dal ricorrente erroneamente includendo anche l'indennità percepita a fronte del patto di concorrenza post contrattuale da lui assunto, così contravvenendo al meccanismo di calcolo di cui allo stesso A.E.C..
Anche quanto all'indennità meritocratica ne sosteneva la non dovutezza per non aver l' sensibilmente sviluppato gli affari della con i clienti esistenti. Pt_1 CP_1
Esponeva di aver sempre liquidato per intero le provvigioni dovute al ricorrente, secondo le percentuali contrattualmente stabilite, sulla base delle somme effettivamente
4 pagate dai clienti e percepite, precisando che all'art. 5 del contratto era previsto che “Rimane fermo il diritto della società di operare insindacabilmente con i cosiddetti “clienti riservati” e per “operazioni” di vendita concordate direttamente con le case automobilistiche, che sono esclusi dal presente mandato come da allegato D facente parte integrante del presente contratto… Alcuna rivendicazione, né alcuna provvigione
l'agente potrà richiedere per questi clienti e per dette “operazioni” di vendita, che sono esclusi dal mandato affidatogli” sicché per tali operazioni, invero, nulla sarebbe spettato al ricorrente, neanche a titolo di provvigione. Deduceva come, comunque, la prescrizione di tale pretesa con riguardo al periodo anteriore al quinquennio rispetto al perfezionamento della notifica dell'odierno ricorso, avvenuta il 20.07.2016.
Eccepiva l'infondatezza e la scarsità di allegazioni quanto all'avversa domanda di risarcimento del danno.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Veniva disposto e reso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale articolata da parte resistente.
La stessa risulta infondata e va rigettata.
Si richiama infatti la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Anche se la norma nulla stabilisce nel caso che i rapporti dalla stessa contemplati siano cessati, questa Corte (cfr. sent. nn.
10580/1993; 4581/1994, e 4580/1998) ha statuito che il criterio del domicilio del lavoratore parasubordinato, permane, con riferimento all'ultimo domicilio, che egli aveva durante il rapporto, anche nel caso di cessazione del medesimo. Ciò in quanto il luogo dello svolgimento dell'attività deve rimanere cristallizzato per realizzare l'intento del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il lavoratore parasubordinato - attore o convenuto che sia - ha stabilito il centro dei suoi affari - e cioè il domicilio - normalmente più vicino al luogo del rapporto, dove si sono verificati i fatti rilevanti per la decisione della causa, e dove è più facile reperire documenti, citare testimoni ecc..” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.01.2005, n.
841)
Nello stesso senso anche la più recente giurisprudenza secondo cui “In tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3, c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti;
il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di
5 controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto”. (Cass. Civ., sez. VI,
08.11.2018, n. 28566)
Alla luce dei superiori principi, il giudizio risulta correttamente incardinato presso il presente foro, dato l'ultimo domicilio del ricorrente in costanza di rapporto. Pt_1
5. Nel merito occorre rilevare che l'articolo 6 del contratto sottoscritto nel febbraio
2004 tra le parti prevede che “Le parti convengono espressamente ed accettano specificatamente che ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del sig. rientri Parte_1 tassativamente il raggiungimento di un minimo di vendite, che verrà determinato con allegato a parte che, sottoscritto dalle parti, diverrà parte integrante del presente contratto sotto la lettera “C”. Il target verrà stabilito di comune accordo tra le parti all'inizio di ogni anno commerciale tenuto conto dell'andamento del mercato e delle vendite dell'anno precedente nonché della previsione dello sviluppo delle vendite”.
In seguito, in uno all'integrazione del superiore “Contratto d'agente in esclusiva del
01/02/2024”, datata 01.07.2005, le parti hanno aggiunto il seguente periodo all'articolo 6:
“Qualora il fatturato trimestrale prodotto nella zona e/o clientela affidata all'Agente non raggiungesse il target programmato per quel trimestre e da Voi accettato, il Preponente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, per fatto a Voi imputabile, senza obbligo di preavviso o di altre indennità”.
Quanto all'annualità in questione, il 2015, le parti hanno poi pattuito, il 2 gennaio
2015, che “In riferimento all' articolo n° 6 del contratto di agenzia intercorrente fra la ed CP_2 il Signor/a le parti pattuiscono il minimo di affari mensile (fatturato Parte_1 netto mensile) ed il numero di clienti attivi, per l'anno 2015 come segue…”, determinando dettagliatamente, per ciascun mese, il fatturato da raggiungere ed il numero di clienti attivi.
Ciò premesso si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'articolo 1751, comma 2, Cc. In caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa - che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità
a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa -, pertanto, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'articolo 2119 Cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia”.( Cass. Civ., Sez. II, 23.06.2023, n. 18030)
6 Ciò posto va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che parte resistente abbia recesso dal contratto solo a seguito del mancato raggiungimento del target concordato.
Tuttavia sebbene risulta che nel primo trimestre il ricorrente abbia raggiunto una produzione inferiore del 40,90 % rispetto a quanto pattuito, nel senso trimestre il ricorrente ha concluso operazioni per un importo inferiore solo del 27,98 % in meno di quanto concordato.
Orbene alla luce del fatto che la stessa società resistente nel settembre 2014 nella scrittura stipulata ha dato atto delle serie difficoltà del mercato non può ritenersi che l'inadempimento dell'agente sia stato, per ciò solo, tanto grave da legittimare il recesso intimato dalla società resistente.
Si richiama quindi l'art. 13 AEC secondo cui “Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
- il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
- il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, c.c.;
- il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti……Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o
Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o
Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo
I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state
7 interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente2: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.”
Va pertanto riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela richiesta.
Tuttavia sebbene parte ricorrente abbia richiesto in ricorso la somma pari ad euro
Euro 15.998,50 a titolo di tale indennità parte resistente ha contestato il conteggio evidenziando che il ricorrete ha considerato anche l'indennità percepita a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale da lui assunto, che per l'appunto va escluso dal conteggio provvigionale.
Va pertanto ritenuto corretto la somma indicata in memoria e va riconosciuto al ricorrente la somma di euro 13.863,64.
Non risulta invece provato il diritto di parte ricorrente all'indennità meritocratica atteso che non risulta provato l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti. Inammissibile in quanto generica infatti la prova per testi richiesta in ricorso.
Con riferimento all'indennità per mancato preavviso si richiama l'art. 11 AEC secondo cui “In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.”
Va pertanto riconosciuto a parte ricorrente l'indennità di preavviso indicato in ricorso e non specificatamente contestato pari ad euro 12.068,33
8 5. Inoltre con riferimento alla richiesta di pagamento della somma pari ad euro 95.642,74 la domanda risulta infondata non risultando provato il mancato adempimento da parte della società resistente della somme dovute. In particolare parte ricorrente non ha provato di aver diritto ad una maggiore provvigione.
Lo stesso in ricorso non ha precisato né prodotto le fatture alle quali si riferisce e per le quali sarebbe stata riconosciuto una royalty alla casa produttrice. Inoltre eccessivamente generica ed quindi inammissibile la prova per testi richiesta sul punto.
Va infine rigettata la richiesta di Euro 319,00 a titolo di rimborso spese mensile Novembre
2015 non avendo allegato né provato il diritto al pagamento di tale somma.
Infine va rilevato che, risulta non contestato che parte resistente ha provveduto al versamento degli accantonamenti . CP_3
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di tre quarti e la restate quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti definitivamente pronunziando così provvede:
- condanna la al pagamento della somma pari ad euro 25.931,97 oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione di tre quarti e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1347,00 oltre spese generali iva e cpa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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