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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1896/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna Pt_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall' CP_1
Avv.to Franciosa Annalisa, presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.04.2023, l' ha introdotto giudizio di merito, procedendo Pt_1
alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 826/2020 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Si è costituita parte opposta contestando le conclusioni dell' in ordine alla fondatezza Pt_1
dei motivi di contestazione nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso de quo, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 07.04.2021 ossia dalla certificazione geriatrica del Distretto 48 ASL che attestava un decadimento Parte_2
cognitivo della odierna resistente tale da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.
Di qui, l'interesse giuridico dell' alla proposizione del presente giudizio ed alla Pt_1 contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., evidenziando l'errata valutazione della “vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo”; valutazione che, a detta dell'opponente, risulterebbe non suffragata da indagini strumentali ritenute necessarie ai fini del corretto accertamento della patologia diagnosticata.
Il giudicante ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame obiettivo, della documentazione medica allegata agli atti e dei nuovi certificati medici prodotti da parte resistente, ha confermato le conclusioni del primo c.t.u. nominato in fase di atp, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da aprile 2021. In particolare, l'ausiliario del giudice ha valutato il complesso quadro morboso da cui la resistente è affetta considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi: “demenza senile tipo
Alzheimer in fase avanzata con decadimento cognitivo severo e disturbi del comportamento, diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, cardiopatia sclero- ipertensiva in trattamento farmacologico, artrosi polidistrettuale, incontinenza urinaria.
Per il resto l'esame clinico e strumentale non ha messo in evidenza fenomeni nosograficamente significativi.
Il complesso delle infermità rendono la ricorrente invalido con permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e a decorrere da aprile 2021 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave, 100% trattandosi di un quadro patologico progredito e caratterizzato prevalentemente da deterioramento cognitivo specie nell'area dell'attenzione e della memoria come emerge dalla documentazione agli atti”.
Nel dettaglio, per quanto riguarda il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il consulente tecnico ha precisato che: “[…] preso atto dalla valutazione funzionale effettuata nel corso della visita medica che la paziente si presenta vigile, cosciente, disorientata nei parametri temporo-spaziali con gravi deficit cognitivi multipli e perdita della capacità comunicativa, cambiamenti di personalità e incapacità di riconoscere le persone ed ha sviluppato disabilità nelle funzioni della vita quotidiana da richiedere assistenza completa e continua, ritiene lo scrivente, che i deficit di funzione rilevati dal quadro patologico mettono a rischio lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana ed impongono la necessità di continua assistenza e opportuna sorveglianza non essendo la ricorrente in grado di provvedere a se stessa. A sostegno dell'obiettività clinica, anche l'indagine strumentale (TC cranica) eseguita in data 16.07.2024 depone per una patologia a genesi degenerativo-vascolare con sistema ventricolare simmetrico di dimensioni modicamente aumentate e incremento di ampiezza degli spazi liquorali periencefalici della volta e della base da atrofia corticale e con ipodensità della sostanza bianca biemisferica di tipo vasculopatico ipoperfusivo cronico. Dalle risultanze clinico-obiettive emerge quindi un progressivo e ingravescente peggioramento del complesso morboso che mostra un quadro di particolare gravità rispetto alla precedente rilevazione effettuata da parte della commissione di prima istanza e in base a quanto rilevato dall'esame clinico e dalla documentazione prodotta in atti ci si esprime in termine di ragionevole ordine in rapporto all'iter-prognostico valutativo di tale complesso morboso e in relazione all'ordinaria esperienza clinica riconoscendo la decorrenza della prestazione dalla data della certificazione specialistica geriatrica del 07.04.2021 dove si evince un deficit cognitivo severo di presumibile genesi degenerativa con una valutazione cognitiva: MMSE= 7/30 e funzionale ADL 2/6; IADL 2/8 condivisibile con quanto rilevato in sede di visita peritale”.
In definitiva, il nuovo consulente tecnico conferma la precedente indagine peritale del ctu della fase di atp e, alla luce del peggioramento del quadro patologico della resistente
(accertato dapprima in sede di esame peritale poi confermato dalla TC cranica richiesta dal perito ed eseguita in data 16.07.2024) e sulla base della sua esperienza in relazione alla valutazione del decorso delle patologie diagnosticate, riconosce il requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento da aprile 2021.
Tutto ciò posto, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Tra l'altro, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte da ben due consulenti tecnici nominati, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta.
Pertanto, parte resistente va dichiarata invalida con necessità di assistenza continua da aprile
2021. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, le spese di lite dell'atp sono compensate tra le parti stante il riconoscimento del beneficio richiesto per un periodo successivo a quello del deposito del ricorso in atp.
Per quanto concerne, invece, le spese del presente giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza e si pongono a carico dell . Pt_1
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte resistente invalida con necessità di assistenza continua da aprile 2021;
2) Compensa tra le parti le spese di lite della fase atp;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione Pt_1
liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
4) le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' Pt_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 4.2.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma