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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3196/2020
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 19.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 3196/2020 vertente
tra
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Menzulli e Marcantonio
Colonna
RICORRENTE
e
cui è subentrata l'erede Controparte_1 CP_2
[...]
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Rizzo
RESISTENTE nonchè
CP_3
in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2020 l'istante in epigrafe invocava nei confronti della sig.ra l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Nelle more del giudizio, segnatamente il 23.07.2020 interveniva il decesso della convenuta, sicchè l'istante veniva autorizzata a notificare il ricorso nei confronti di , nipote della Controparte_2
de cuius ed unica erede universale sulla base del testamento olografo pubblicato per atto del notaio in Altamura, rep. Per_1
n. 168, raccolta n. 130.
La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dott. , , dott.sse e ), trattata la CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del
17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze di , con le mansioni di badante Controparte_1
tuttofare, ascrivibili al III livello del CCNL COLF e Badanti, dal
20.02.2014 al 29.06.2019, in assenza di regolare contratto di lavoro;
di aver svolto la prestazione lavorativa presso l'abitazione della , dal lunedì alla domenica, osservando i Controparte_1
seguenti orari di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alla ore 12:00, il pomeriggio dalla ore 16:00 alla ore 18:00; la sera dalla ore 19:00 alle ore 24:00; la domenica dalla ore 18:00 alle ore 24:00; di essere stata assoggettata al potere direttivo, organizzativo e gerarchico della;
di aver percepito Controparte_1
la somma di € 6,00 netti ad ora;
lamenta il mancato pagamento di differenze retributive, tra cui la tredicesima e il TFR.
Nello specifico, chiedeva con il ricorso:“
1. Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti processuali di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso dal 20/02/2014 al
29/06/2019 avvenuto senza alcuna regolarizzazione o ingaggio né copertura previdenziale ed assicurativa.
3
2.Accertare e dichiarare ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo corrisposto dalla convenuta in danno alla ricorrente e per l'effetto.
3.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento retributivo spettategli in virtù del CCNL Lavoro Domestico (Colf conviventi tempo pieno) applicabile alla fattispecie in esame secondo l'inquadramento giuridico contrattuale spettante nel 3 livello (colf – badante non convivente) del CCNL Colf e Badanti e, comunque, all'art. 36 Cost. Italiana.
4.Condannare, per l'effetto la sig.ra , al pagamento Controparte_1
in favore della sig.ra della somma di 74.823,92 Parte_2
netti per le causali di cui in premessa, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell'insorgenza del credito sino all'effettivo soddisfo o di quell'altra anche minore che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia.
5. Condannare altresì la convenuta al versamento dei contributivi previdenziali IVS omessi in danno della ricorrente nel periodo oggetto della presente domanda da corrispondersi all'istituto previdenziale territorialmente competente.
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa , oltre IVA e CAP , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”. A seguito del decesso della , il ricorso Controparte_1
veniva notificato a , nipote della de cuius ed Controparte_2
unica erede universale sulla base del testamento olografo, la quale si costituiva, contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenta in
4 concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n. 5534/2003, Cass. n.
4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n.
2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di
5 natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (in tal senso Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n.
326/1996).
Con particolare riguardo al rapporto di lavoro domestico, se è vero che la prova della subordinazione può ritenersi semplificata,
è pur sempre necessaria l'acquisizione di elementi che consentano di affermare l'assoggettamento al vincolo e lo svolgimento di attività a titolo oneroso, all'interno di un arco temporale individuato, durante il quale il prestatore si obbliga a fornire una determinata prestazione lavorativa. In particolare, essendo tale rapporto caratterizzato da mansioni aventi contenuto elementare e ripetitivo e dall'assenza di un contesto imprenditoriale all'interno del quale avviene la prestazione di lavoro, i normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili, cosicché è corretto fare ricorso ai criteri distintivi secondari quali la remunerazione, il rispetto di un orario,
l'assenza di rischio a carico del lavoratore. (cfr. Cass. n.
24561/2013; Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, n. 87 del
04.02.2022).
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con un rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
6 In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato dimostrato l'espletamento dell'attività lavorativa, né l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso.
Nello specifico, il Giudicante ritiene inattendibili le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha dichiarato di aver visto Testimone_1
dal proprio balcone e “tutti i giorni” (del periodo indicato in ricorso) l'istante a casa della ove espletava le CP_1
rivendicate mansioni. Risulta, infatti, documentalmente provato che l'abitazione del teste (con affaccio nella medesima via di quella del de cuius a piano terra) non consente visibilità alcuna dell'ingresso o degli spazi interni dell'abitazione della
[...]
(vedasi fotografie allegate da parte resistente il CP_1
05.06.2025).
Alla medesima conclusione deve giungersi anche in merito alle dichiarazioni rese dal teste , la quale non ha Testimone_2
confermato l'osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro cogente e preciso con una sua presenza sistematica, in giorni e ore prestabiliti, nel periodo oggetto di causa (dal
20.02.2014 al 29.06.2019), presso l'abitazione della
[...]
CP_1
In particolare, la teste ha riferito del rapporto di Tes_2
lavoro, ma senza una cognizione diretta, in quanto appare poco
7 credibile che fosse a conoscenza perfetta di giorni e dell'orario di lavoro, quando riferisce che “la sig.ra svolgeva Parte_1
all'interno della casa della tutte le faccende Controparte_1
domestiche […] preciso che io andavo a casa della CP_1
quasi ogni giorno e mi intrattenevo un'oretta circa perché lei voleva stare in compagnia. Preciso che in questi anni che ho frequentato la casa della sig.ra non ho mai Controparte_1
incontrato i parenti della stessa, stava solo la sig.ra ”. Parte_1
Pertanto, le dichiarazioni dei predetti testi escussi non risultano sufficienti a fornire la prova del preteso rapporto di lavoro subordinato e le circostanze riferite sono generiche oltre che poco precise ed in alcuni punti contraddittorie.
A tanto deve aggiungersi che nessuno delle due testimoni escussi ha riferito di aver assistito alla circostanza che la Controparte_1
avesse manifestato la volontà di assumere quale badante e collaboratrice domestica, la . Parte_1
Di contro, i testi e hanno Parte_3 Testimone_3
confermato l'esistenza di un mero rapporto di amicizia tra la de cuius e la . Controparte_1 Parte_1
Nello specifico, la teste ha dichiarato di essersi Parte_3
recata da sola o unitamente alla resistente, una volta a settimana, a casa della sig.ra per l'espletamento Controparte_1
delle faccende domestiche, precisando che quest'ultima “era autonoma e lucida fino alla sua morte. […] si vestiva, lavava e cucinava da sola. […] la sig.ra e i suoi familiari Controparte_2
frequentavano l'abitazione della sig.ra e Controparte_1
l'aiutavano nei servizi, tanto posso dire quando ero presente per svolgere le faccende domestiche” e confermando il rapporto di amicizia tra la ricorrente e la sig.ra . Controparte_1
8 Anche il teste ha riferito che era Testimone_3 Controparte_1
autonoma, si muoveva senza bisogno di ausili, precisando di aver visto i nipoti della stessa frequentare la sua abitazione.
Alla luce di quanto emerso, appare più plausibile che il ruolo svolto dalla non fosse quello di un datore di Controparte_1
lavoro - che impartisce direttive puntuali al lavoratore, ne controlla costantemente l'operato e, all'occorrenza, lo sanziona in caso di omesso o inesatto adempimento della prestazione lavorativa - ma, piuttosto, quello di un'amica, , Parte_1
che si interessava dell'anziana e cercava di collaborare, nei limiti delle sue possibilità, per aiutarla nel disbrigo delle incombenze.
E' emerso in giudizio che tra le parti non esisteva un vero rapporto di lavoro subordinato, con tutti i diritti e doveri che ne derivano. Esisteva, invece, un rapporto di amicizia e frequenzazione, in base al quale le prestazioni rese risultavano praticamente e moralmente fondate sull'affetto e sul mutuo e disinteressato aiuto.
Il quadro fattuale emergente dall'istruttoria appare compatibile, tuttalpiù, con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi domestici, eventualmente ricompensati nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una frequentazione abituale dell'abitazione della zia della resistente per ragioni di amicizia e di reciproca cortesia.
In tale contesto lo spartiacque tra le eventuali singole prestazioni sporadicamente rese e remunerate e prestazioni rese a titolo gratuito per le summenzionate ragioni non può essere tracciato in modo netto, anche sotto il profilo temporale, così da rendere la fattispecie del tutto insuscettibile di essere ricondotta alle cadenze di un'attività lavorativa sistematica, scandita secondo la regolarità di un orario cogente e da direttive - ancorché di
9 massima - impartite, a fronte di una retribuzione periodicamente corrisposta, e dunque allo schema - sia pure desunto da indici sintomatici - della eterodirezione della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, gravante sulla lavoratrice secondo lo schema di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., discende l'insussistenza dei crediti azionati,
e per conseguenza l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_2
6.699,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 19.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
10
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 19.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 3196/2020 vertente
tra
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Menzulli e Marcantonio
Colonna
RICORRENTE
e
cui è subentrata l'erede Controparte_1 CP_2
[...]
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Rizzo
RESISTENTE nonchè
CP_3
in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2020 l'istante in epigrafe invocava nei confronti della sig.ra l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Nelle more del giudizio, segnatamente il 23.07.2020 interveniva il decesso della convenuta, sicchè l'istante veniva autorizzata a notificare il ricorso nei confronti di , nipote della Controparte_2
de cuius ed unica erede universale sulla base del testamento olografo pubblicato per atto del notaio in Altamura, rep. Per_1
n. 168, raccolta n. 130.
La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dott. , , dott.sse e ), trattata la CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del
17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze di , con le mansioni di badante Controparte_1
tuttofare, ascrivibili al III livello del CCNL COLF e Badanti, dal
20.02.2014 al 29.06.2019, in assenza di regolare contratto di lavoro;
di aver svolto la prestazione lavorativa presso l'abitazione della , dal lunedì alla domenica, osservando i Controparte_1
seguenti orari di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alla ore 12:00, il pomeriggio dalla ore 16:00 alla ore 18:00; la sera dalla ore 19:00 alle ore 24:00; la domenica dalla ore 18:00 alle ore 24:00; di essere stata assoggettata al potere direttivo, organizzativo e gerarchico della;
di aver percepito Controparte_1
la somma di € 6,00 netti ad ora;
lamenta il mancato pagamento di differenze retributive, tra cui la tredicesima e il TFR.
Nello specifico, chiedeva con il ricorso:“
1. Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti processuali di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso dal 20/02/2014 al
29/06/2019 avvenuto senza alcuna regolarizzazione o ingaggio né copertura previdenziale ed assicurativa.
3
2.Accertare e dichiarare ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo corrisposto dalla convenuta in danno alla ricorrente e per l'effetto.
3.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento retributivo spettategli in virtù del CCNL Lavoro Domestico (Colf conviventi tempo pieno) applicabile alla fattispecie in esame secondo l'inquadramento giuridico contrattuale spettante nel 3 livello (colf – badante non convivente) del CCNL Colf e Badanti e, comunque, all'art. 36 Cost. Italiana.
4.Condannare, per l'effetto la sig.ra , al pagamento Controparte_1
in favore della sig.ra della somma di 74.823,92 Parte_2
netti per le causali di cui in premessa, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell'insorgenza del credito sino all'effettivo soddisfo o di quell'altra anche minore che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia.
5. Condannare altresì la convenuta al versamento dei contributivi previdenziali IVS omessi in danno della ricorrente nel periodo oggetto della presente domanda da corrispondersi all'istituto previdenziale territorialmente competente.
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa , oltre IVA e CAP , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”. A seguito del decesso della , il ricorso Controparte_1
veniva notificato a , nipote della de cuius ed Controparte_2
unica erede universale sulla base del testamento olografo, la quale si costituiva, contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenta in
4 concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n. 5534/2003, Cass. n.
4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n.
2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di
5 natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (in tal senso Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n.
326/1996).
Con particolare riguardo al rapporto di lavoro domestico, se è vero che la prova della subordinazione può ritenersi semplificata,
è pur sempre necessaria l'acquisizione di elementi che consentano di affermare l'assoggettamento al vincolo e lo svolgimento di attività a titolo oneroso, all'interno di un arco temporale individuato, durante il quale il prestatore si obbliga a fornire una determinata prestazione lavorativa. In particolare, essendo tale rapporto caratterizzato da mansioni aventi contenuto elementare e ripetitivo e dall'assenza di un contesto imprenditoriale all'interno del quale avviene la prestazione di lavoro, i normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili, cosicché è corretto fare ricorso ai criteri distintivi secondari quali la remunerazione, il rispetto di un orario,
l'assenza di rischio a carico del lavoratore. (cfr. Cass. n.
24561/2013; Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, n. 87 del
04.02.2022).
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con un rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
6 In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato dimostrato l'espletamento dell'attività lavorativa, né l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso.
Nello specifico, il Giudicante ritiene inattendibili le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha dichiarato di aver visto Testimone_1
dal proprio balcone e “tutti i giorni” (del periodo indicato in ricorso) l'istante a casa della ove espletava le CP_1
rivendicate mansioni. Risulta, infatti, documentalmente provato che l'abitazione del teste (con affaccio nella medesima via di quella del de cuius a piano terra) non consente visibilità alcuna dell'ingresso o degli spazi interni dell'abitazione della
[...]
(vedasi fotografie allegate da parte resistente il CP_1
05.06.2025).
Alla medesima conclusione deve giungersi anche in merito alle dichiarazioni rese dal teste , la quale non ha Testimone_2
confermato l'osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro cogente e preciso con una sua presenza sistematica, in giorni e ore prestabiliti, nel periodo oggetto di causa (dal
20.02.2014 al 29.06.2019), presso l'abitazione della
[...]
CP_1
In particolare, la teste ha riferito del rapporto di Tes_2
lavoro, ma senza una cognizione diretta, in quanto appare poco
7 credibile che fosse a conoscenza perfetta di giorni e dell'orario di lavoro, quando riferisce che “la sig.ra svolgeva Parte_1
all'interno della casa della tutte le faccende Controparte_1
domestiche […] preciso che io andavo a casa della CP_1
quasi ogni giorno e mi intrattenevo un'oretta circa perché lei voleva stare in compagnia. Preciso che in questi anni che ho frequentato la casa della sig.ra non ho mai Controparte_1
incontrato i parenti della stessa, stava solo la sig.ra ”. Parte_1
Pertanto, le dichiarazioni dei predetti testi escussi non risultano sufficienti a fornire la prova del preteso rapporto di lavoro subordinato e le circostanze riferite sono generiche oltre che poco precise ed in alcuni punti contraddittorie.
A tanto deve aggiungersi che nessuno delle due testimoni escussi ha riferito di aver assistito alla circostanza che la Controparte_1
avesse manifestato la volontà di assumere quale badante e collaboratrice domestica, la . Parte_1
Di contro, i testi e hanno Parte_3 Testimone_3
confermato l'esistenza di un mero rapporto di amicizia tra la de cuius e la . Controparte_1 Parte_1
Nello specifico, la teste ha dichiarato di essersi Parte_3
recata da sola o unitamente alla resistente, una volta a settimana, a casa della sig.ra per l'espletamento Controparte_1
delle faccende domestiche, precisando che quest'ultima “era autonoma e lucida fino alla sua morte. […] si vestiva, lavava e cucinava da sola. […] la sig.ra e i suoi familiari Controparte_2
frequentavano l'abitazione della sig.ra e Controparte_1
l'aiutavano nei servizi, tanto posso dire quando ero presente per svolgere le faccende domestiche” e confermando il rapporto di amicizia tra la ricorrente e la sig.ra . Controparte_1
8 Anche il teste ha riferito che era Testimone_3 Controparte_1
autonoma, si muoveva senza bisogno di ausili, precisando di aver visto i nipoti della stessa frequentare la sua abitazione.
Alla luce di quanto emerso, appare più plausibile che il ruolo svolto dalla non fosse quello di un datore di Controparte_1
lavoro - che impartisce direttive puntuali al lavoratore, ne controlla costantemente l'operato e, all'occorrenza, lo sanziona in caso di omesso o inesatto adempimento della prestazione lavorativa - ma, piuttosto, quello di un'amica, , Parte_1
che si interessava dell'anziana e cercava di collaborare, nei limiti delle sue possibilità, per aiutarla nel disbrigo delle incombenze.
E' emerso in giudizio che tra le parti non esisteva un vero rapporto di lavoro subordinato, con tutti i diritti e doveri che ne derivano. Esisteva, invece, un rapporto di amicizia e frequenzazione, in base al quale le prestazioni rese risultavano praticamente e moralmente fondate sull'affetto e sul mutuo e disinteressato aiuto.
Il quadro fattuale emergente dall'istruttoria appare compatibile, tuttalpiù, con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi domestici, eventualmente ricompensati nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una frequentazione abituale dell'abitazione della zia della resistente per ragioni di amicizia e di reciproca cortesia.
In tale contesto lo spartiacque tra le eventuali singole prestazioni sporadicamente rese e remunerate e prestazioni rese a titolo gratuito per le summenzionate ragioni non può essere tracciato in modo netto, anche sotto il profilo temporale, così da rendere la fattispecie del tutto insuscettibile di essere ricondotta alle cadenze di un'attività lavorativa sistematica, scandita secondo la regolarità di un orario cogente e da direttive - ancorché di
9 massima - impartite, a fronte di una retribuzione periodicamente corrisposta, e dunque allo schema - sia pure desunto da indici sintomatici - della eterodirezione della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, gravante sulla lavoratrice secondo lo schema di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., discende l'insussistenza dei crediti azionati,
e per conseguenza l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_2
6.699,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 19.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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