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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE rel.; dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 636 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 23.9.2024 da (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
ROVERETO (TN), il 19/03/1967 ; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TRINCO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...]il [...] ; rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. DELAITI SOFIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CORSO ROSMINI 66 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
Parte attrice: come da accordo raggiunto.
Parte convenuta: come da accordo raggiunto .
Pubblico Ministero: “accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti ”
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 23.9.2024 ha chiesto la separazione giudiziale Parte_1
dalla coniuge , con la quale si è unito in matrimonio in data 22.12.1990. CP_1
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla domanda di separazione.
3. All'udienza del 12.3.2025, grazie alla mediazione della giudice, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 19.3.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. Ed infatti le risultanze processuali evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza, hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
7.1. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede : autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
- riconoscimento di un assegno di separazione in favore della signora di euro 1200,00 mensili, CP_1
da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese (con decorrenza dalla data della domanda) e da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026 .
La casa coniugale rimane nella disponibilità del signor che ne è proprietario. Parte_1
La signora si allontanerà dalla casa familiare entro il 10 maggio 2025. CP_1
Spese compensate .
pagina2 di 3 Si dà atto che la signora rinuncia alla domanda di addebito e all'assegno per la figlia CP_1
DY. Il signor accetta la rinuncia. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
Il giudice est.
dott. Mariateresa Dieni
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE rel.; dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 636 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 23.9.2024 da (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
ROVERETO (TN), il 19/03/1967 ; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TRINCO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...]il [...] ; rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. DELAITI SOFIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CORSO ROSMINI 66 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
Parte attrice: come da accordo raggiunto.
Parte convenuta: come da accordo raggiunto .
Pubblico Ministero: “accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti ”
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 23.9.2024 ha chiesto la separazione giudiziale Parte_1
dalla coniuge , con la quale si è unito in matrimonio in data 22.12.1990. CP_1
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla domanda di separazione.
3. All'udienza del 12.3.2025, grazie alla mediazione della giudice, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 19.3.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
6.1. Ed infatti le risultanze processuali evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza, hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
7.1. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede : autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
- riconoscimento di un assegno di separazione in favore della signora di euro 1200,00 mensili, CP_1
da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese (con decorrenza dalla data della domanda) e da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026 .
La casa coniugale rimane nella disponibilità del signor che ne è proprietario. Parte_1
La signora si allontanerà dalla casa familiare entro il 10 maggio 2025. CP_1
Spese compensate .
pagina2 di 3 Si dà atto che la signora rinuncia alla domanda di addebito e all'assegno per la figlia CP_1
DY. Il signor accetta la rinuncia. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
Il giudice est.
dott. Mariateresa Dieni
pagina3 di 3