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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3229/2023
vertente tra parte domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12 Parte_1
ROMA rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CIRO MENOTTI, 24 00195 Controparte_1
ROMA rappresentata dall'avv. CAPONETTI PIETRO e avv. CAPONETTI LUCA ( ) VIA CIRO MENOTTI, 24 00195 ROMA C.F._1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6484/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 20.6.2023 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata si è condannato il al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.361,24, oltre accessori e Controparte_1 spese a titolo di “mercede” spettante come detenuto, riguardo alle prestazioni lavorative relative al periodo ottobre 2015 - dicembre 2021 (segnatamente, la differenza rispetto ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL medio tempore vigenti).
Il interpone appello censurando la sentenza sotto il profilo della prescrizione del Parte_1 credito, esclusa dal primo giudice.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza odierna con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con la nota inviata telematicamente il 14.3.2025 l'appellante ha documentato di aver rinunciato agli atti del presente giudizio.
Va, pertanto, disposta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (che in appello non necessita di accettazione, v., ex plurimis, Cass. n. 5556/1995; n. 4499/1996).
Quanto alle spese, le stesse vanno poste a carico dell'Amministrazione rinunciante ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. in mancanza di diverso accordo tra le parti, e vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda (euro 8.087,93) e con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Né può accedersi alla compensazione delle spese facendo leva, come proposto dall'appellante, sul recente intervento della Suprema Corte (sent. n. 17478 del 25.6.2024 circa il “protrarsi della sospensione del termine prescrizionale fino alla fine dell'unico rapporto”), stante l'orientamento in tal senso espresso da questa Corte anche in epoca precedente al predetto arresto.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.100,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 18.3.2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano