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2 febbraio 1962
2 febbraio 1962
Art. 7.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' sostituito dal seguente:
"L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica;
4) integrativa sanitaria".
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' sostituito dal seguente:
"L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica;
4) integrativa sanitaria".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/02/1969, n. 21Provvedimento: […] e da tale profilo non si può ravvisare alcuna imprecisione di principi, di direttive, o di limiti. Le prestazioni dovute alla assicurazione sono tassativamente indicate dalle leggi rispettive, per tipo e per durata (art. 5 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443); che di costo di gestione si sarebbe potuto discorrere soltanto in ordine a ciò che fosse stato strettamente coordinato dalle finalità assicurative è confermato dall'art. 31, n. 4, della citata legge 11 gennaio 1943, il quale proibisce all'Istituto di impiegare i capitali disponibili nell'acquisto di beni immobili non destinati all'esplicazione delle sue funzioni sociali;Leggi di più...
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