Art. 7.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' sostituito dal seguente:
"L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica;
4) integrativa sanitaria".
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' sostituito dal seguente:
"L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica;
4) integrativa sanitaria".