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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 676/2025 R.G. e rimesso in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA orrente in Corropoli (TE) in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Corradino D'Ascanio 11 nello studio dell'avv.
AO NN, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Consorti del foro di Teramo in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di reclamo
RECLAMANTE
E
GIUDIZIALE DELLA SUPERSOCIETÀ DI FATTO Controparte_1
COSTITUITA DA “ Società a Responsabilità Limitata Semplificata in liquidazione” CP_2
“ E “RICORCASA 2 di e dei suoi soci Parte_1 Controparte_3 illimitatamente responsabili “ e “RICORCASA 2 di Parte_1 Controparte_4
in persona dei Curatori Dott. Dott. e Avv. Sabrina Di
[...] Controparte_5 Controparte_6
Ferdinando, domiciliata in Teramo alla Via del Castello n. 46 nello studio dell'avv. Luca Di Eugenio che la rappresenta e difende in forza di autorizzazione resa dal giudice delegato e di procura in calce alla memoria di costituzione
RECLAMATA
Controparte_7
in persona del Curatore Dott.
[...] [...]
[...
[...] domiciliata in Teramo alla Via del Castello n. 46 nello studio dell'avv. Luca Di Eugenio CP_8 che la rappresenta e difende in forza di autorizzazione resa dal giudice delegato e di procura in calce alla memoria di costituzione
ALTRA RECLAMATA
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 40/2025 pubblicata il 12.06.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
<< … Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 CCII, in accoglimento del reclamo, revocare la sentenza n. 40/2025 emessa dal Tribunale di Teramo dichiarativa della liquidazione giudiziale della società di fatto composta in CP_9 liquidazione, in concordato preventivo omologato e Parte_1 Controparte_10 nonché dei due soci illimitatamente responsabili e Con
[...] Parte_1 CP_10 vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. … >>
Reclamate
Rigettare il reclamo con vittoria di spese e competenze di lite
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Teramo, su ricorso depositato l'8.4.2024 dalla curatela fallimentare “” ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei CP_11 confronti della:
1. della società di fatto composta da:
• “ (P. IV ), in persona del curatore fallimentare dott. CP_11 P.IVA_1 [...]
dichiarata fallita con sentenza del 30/3/2023; CP_5
• (P. IV ), in concordato preventivo, omologato con decreto del Parte_1 P.IVA_2
10/11/2022;
• “ (P. IV ), in persona del legale Controparte_10 P.IVA_3 rappresentante;
2. della società “ (P. IV ), in concordato preventivo, omologato Parte_1 P.IVA_2
con decreto del 10/11/2022;
3. della società “ (P. IV ), in Controparte_10 P.IVA_3
persona del legale rappresentante.
2 1.1. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni tenuto conto della c.t.u. svolta dal dr. (dottore commercialista ed esperto contabile): Controparte_6
a) la sussistenza di una società di fatto si evince dai collegamenti degli assetti societari e degli organi di amministrazione – infatti, le partecipazioni societarie e le cariche sociali relative all'amministrazione del potere gestorio di tutte le società coinvolte sono riferibili e concentrati su di un unico nucleo familiare composto da , e Controparte_10 Parte_2
, rispettivamente coniugi e figlia degli stessi –, dalle coincidenze Persona_1 dell'oggetto sociale e delle sedi legali, dalla utilizzazione della locazione immobiliare e dell'affitto di azienda per gestire in maniera unitaria l'attività economica e, infine dalla esecuzione di operazioni in evidente conflitto d'interesse;
b) la sussistenza della condizione di insolvenza di cui all'art. 2, co. I lett. a) c.c.i.i. evincibile:
• quanto alla società già fallita, dai debiti ammessi al passivo, per ora solo in sede tempestiva, pari a € 568.497,74 (a cui dover aggiungere tutte le spese di procedura) a fronte di una liquidità allo stato inesistente;
• quanto a malgrado l'attivo avrebbe dovuto ammontare a € 2.926.129.52 Parte_1 per un fabbisogno concordatario di € 3.114.360,86, allo stato decorsi oltre 3 dei 5 anni previsti in omologa, la situazione di procedura al 31/10/2024 è la seguente: liquidità acquisita per € 1.072.363,04, comprensiva del ricavato all'epoca non ancora percepito, di un bene immobile (lotto n. 15); • nessun riparto effettuato in favore dei creditori, compresi i fondiari;
• ben 15 immobili non ancora liquidati per valore di stima di € 2.195.896,00 e valore a base d'asta a seguito di ribassi pari a € 1.812.511,75; dunque, è assolutamente inverosimile l'eventualità che, al termine del quinquennio, la procedura avrà acquisito l'importo di € 2.195.896,00 previsto in omologa;
• la società denota invece l'esistenza di importantissime debitorie erariali, CP_10 più specificamente, nei confronti de Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.817.286,00
e nei confronti di INPS per € 76.002,36; dalle documentazioni acquisite (la debitrice non si è costituita) non risulta dimostrata l'esistenza di liquidità utili a fronteggiare tali esposizioni;
• è, di conseguenza, impossibile ipotizzare che le due società formalmente ancora in bonis possano sanare le debitorie della procedura fallimentare “ e, quindi, del CP_11 soggetto imprenditoriale di fatto, come anche soltanto le proprie.
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la sulla base dei motivi di seguito Parte_1 riassunti.
3 2.1. Il Tribunale ha violato l'art. 257 c.c.i.i. in quanto ha nominato un giudice delegato e una curatela diversi rispetto a quelli assegnatari del fallimento e, nel contempo, ha nominato Controparte_9 un coadiutore della procedura, con lo specifico compito di sostituire i curatori per tutte le attività nelle quali si ravvisi possibile conflitto di interessi.
2.2. Il Tribunale ha errato nell'accertare la sussistenza di una super società di fatto che, invece, va esclusa in quanto:
a) la circostanza per cui le partecipazioni societarie e le cariche sociali delle tre società sono riferibili al medesimo nucleo familiare non è sintomatica del vincolo sociale, postulato di una società di fatto, in quanto essa è diffusa e fa parte della realtà industriale italiana;
b) analogo rilievo vale per la coincidenza dell'oggetto sociale e delle sedi legali;
in ogni caso, mentre la ha operato nel settore del commercio al dettaglio food e no food (articoli per Controparte_9
l'igiene), la e la sono società immobiliari;
la ha esercitato Controparte_10 Parte_1 CP_10 attività di natura commerciale ma quella tipica di un centro commerciale, con prodotti food, no food, arredamento e tecnologici e, pertanto, nulla a che vedere con una attività di commercio al dettaglio, come quella della come si evince, peraltro, pure dai fatturati realizzati;
quanto alle sedi legali, CP_11 la e la hanno la stessa sede legale ma utilizzano spazi differenti per la grandezza Pt_1 CP_10 della struttura che le ospita;
c) riguardo alle operazioni commerciali infragruppo, le conclusioni del c.t.u., richiamate solo per relationem nel provvedimento impugnato, sono state puntualmente contestate dalla difesa della reclamante, ma il Tribunale non ne ha tenuto minimamente conto;
d) a proposito delle operazioni in conflitto di interesse, non è significativo il fatto – sottolineato nella c.t.u. ed evidenziato anche nel provvedimento impugnato per supportare la tesi delle tre articolazioni societarie tutte operanti per perseguire un unico interesse proprio di tutte le tre società e dell'unica società di fatto dalle stesse composta –, che nel piano omologato della le poste Pt_1 attive per complessivi Euro 537.924,92 rappresentate da crediti per finanziamenti soci, corrispondenti ai membri della famiglia siano state totalmente svalutate;
basti osservare che i 537.924,92 CP_10 euro erano apporti di liquidità dei soci, figli di dismissioni di importanti asset societari che avrebbero potuto benissimo essere trattenuti dagli stessi e che, invece, sono stati immessi nelle casse sociali della favorendo in tal modo non un fantomatico soggetto di fatto quale la società di fatto, Parte_1 ma solo ed esclusivamente i creditori sociali della e tale azzeramento del debito era Parte_1 condizionato all'omologa del piano concordatario proposto da del resto in sede di Parte_1 omologa non venivano rilevate dal medesimo Tribunale di Teramo condotte irregolari, di abuso del diritto o di frode ai creditori;
4 2.3. La condizione d'insolvenza della non sussiste. L'inverosimiglianza del piano Parte_1 concordatario è stata affermata sulla base di presupposti errati: trattandosi di concordato cd. “pro soluto” ne discende che all'atto della omologazione la debitrice è definitivamente esdebitata e non è possibile la risoluzione del concordato se non nelle ipotesi di impossibilità assoluta della prestazione,
a prescindere dalle percentuali di soddisfacimento effettivamente ottenute e salvo soltanto l'obbligo di procurare ai chirografari almeno il 20% del proprio credito, e su tale punto nessuna valutazione è stata fatta dal Tribunale. Non risponde, poi, a verità ed è contraddetta dagli atti della procedura la inesistenza di piani di riparto in favore dei creditori poiché sono stati effettuati quattro piani di riparto,
l'ultimo dei quali vistato dal Tribunale il 10.06.2024 proprio in favore dei creditori ipotecari. Infine, il riferimento al fatto che, decorsi tre anni dall'omologa del piano (12.10.2022), il liquidatore ha operato al massimo 2 tentativi di vendita e non 7 (computandosene in media 3 per anno) con ribassi che avrebbero ridotto di oltre il 50% le stime ordinarie è smentito dal 4° rapporto riepilogativo rimesso dal liquidatore per il periodo dal 01.05.2024 al 31.10.2024 dal quale si evince che:
- 4 dei 5 lotti già liquidati ed esattamente il lotto n. 5, il n. 6, il n. 13, e il n.14 sono stati venduti al prezzo di stima mentre il n. 15 aggiudicato a giugno 2024 con una variazione in peius sul valore di stima di meno del 10% (valore di stima Euro 77.165, prezzo di aggiudicazione euro
69.900,00)
- il patrimonio immobiliare ancora da liquidare consta di 10 lotti i cui esperimenti di vendita sono stati sospesi in ragione della notifica del decreto di fissazione di udienza al 17.12.2024 nel procedimento n. 59/2024 azionato dalla curatela con istanza ex art. 256 CCII CP_11 depositata il 08.04.2024.
Pertanto il giudizio espresso nella sentenza qui impugnata, sia sulla tempistica della procedura concordataria della , sia sul valore di realizzo delle vendite dei compendi immobiliari ancora Pt_1 da liquidare è frutto di valutazioni errate, come agevolmente desumibile dalla lettura dei dati.
3. Mediante il deposito di unica memoria, si sono costituite le curatele delle liquidazioni giudiziali indicate in epigrafe (di seguito, per brevità, curatela super società di fatto o anche s.d.f. e le quali hanno resistendo gli avversi assunti Controparte_12
4. Sulle conclusioni innanzi riportate, all'udienza del 26.2.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
5. Il primo motivo è inammissibile.
5.1. Infatti, il reclamante, lamentando che il Tribunale, in violazione dell'art. 257 c.c.i.i., abbia nominato un giudice delegato e una curatela diversi rispetto a quelli assegnatari del fallimento
[...]
[...
[...] e, abbia, al contempo ha nominato un coadiutore della procedura, con lo specifico compito di CP_13 sostituire i curatori per tutte le attività nelle quali si ravvisi possibile conflitto di interessi, non ha indicato come ciò si rifletta e assuma rilevanza sulla legittimità dell'apertura della procedura della liquidazione giudiziale che è l'oggetto della presente impugnativa.
5.2. In ogni caso, la doglianza è, nel merito, pure infondata in quanto la disposizione citata non preclude che, nello specifico caso di cui all'art. 256, comma 5, c.c.i.i. ove non v'è contestualità delle rispettive aperture delle procedure, non possa provvedersi alla nomina di un giudice delegato e/o di un diverso curatore. Peraltro, l'iniziale nomina di due diversi giudici delegati (legata all'astensione del giudice delegato della è stata poi superata dalla designazione, in data 28.7.2025, Controparte_9 di un unico giudice delegato;
ancora, il collegio dei curatori è stato integrato con la nomina di altro professionista (dott. con decreto reso in data 8.9.2025 (v. docc. in fasc. reclamati). Controparte_5
6. Il secondo motivo è infondato.
6.1. Sul tema della partecipazione di società di capitali ad una società di fatto (cd. supersocietà), giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale la prova di tale società deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti (a) dall'esercizio in comune dell'attività economica dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e (b) dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci e non contro di esso (v. Cass. 36378/2023, Cass. 4784/2023 in motivazione e Cass.
12120/2016 in motivazione). L'esistenza della società di fatto può essere desunta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) che rivelino l'esistenza di un'unica realtà societaria e di un disegno imprenditoriale unitario;
tali elementi rivelatori sono stati rinvenuti nelle seguenti circostanze: a) la coincidenza dell'oggetto sociale e la riconducibilità delle società ai medesimi soggetti o al medesimo gruppo familiare;
b) l'impiego delle medesime sedi operative o amministrative;
c) l'utilizzo indifferenziato degli elementi identificativi delle società, tra cui marchi, insegne, ecc.; d) l'identità della struttura organizzativa e produttiva, anche con trasferimento dell'intestazione formale dell'attività ora all'uno ora all'altro soggetto e/o vicendevole utilizzo del personale dipendente;
e) la concessione in comodato gratuito di immobili, segni distintivi ed altri beni strumentali, la rinuncia a far valere crediti o diritti o il rilascio di fideiussioni e di finanziamenti;
f) la comunanza d'intenti delle rispettive attività imprenditoriali (v., tra le altre, Cass. 11604/2025 e Cass.
4385/2023).
6.2. In conformità al predetto indirizzo nomofilattico il Tribunale ha ritenuto l'esistenza della supersocietà di fatto alla stregua degli elementi di seguito richiamati, rilevati ed approfonditi in sede di c.t.u.:
6 a) collegamenti degli assetti societari e degli organi di amministrazione;
le partecipazioni societarie e le cariche sociali relative all'amministrazione del potere gestorio di tutte le società coinvolte sono riferibili e concentrati su di un unico nucleo familiare composto da CP_10
, e , legati tra stretti vincoli di parentela;
[...] Parte_2 Persona_1
b) coincidenze dell'oggetto sociale e delle sedi legali;
tutte le società coinvolte risultano aver fissato le loro sedi legali e/o operative nel medesimo indirizzo, presso il Comune di Corropoli (TE) lungo la Strada Statale 259 in un fabbricato di circa mq 3.000 suddiviso in più locali commerciali, costituente la sede legale per (che è anche proprietaria dell'intero immobile) e CP_10
(conduttrice in locazione di parte dell'immobile), nonché sede operativa di Parte_1 CP_9
(conduttrice in locazione della parte residua); le visure camerali evidenziano la sostanziale coincidenza dell'oggetto sociale di tutte le società.
c) operazioni commerciali infragruppo;
oltre ai contratti di locazione, emerge che le società hanno sistematicamente utilizzato gli istituti della locazione immobiliare e dell'affitto d'azienda
“infragruppo” al fine di gestire in maniera unitaria l'attività economica intrapresa - evidentemente unitaria, in quanto finalizzata ad uno scopo collettivo superiore, nell'interesse di un soggetto occulto, diverso da quelli specifici delle società componenti (si rinvia al passaggio da pag. 19 a pag. 28 della c.t.u. ove sono compiutamente richiamate le operazioni compiute da , tutte assunte Controparte_10 in conflitto di interesse – quanto meno potenziale – essendo egli contemporaneamente l.r. di entrambe le parti contrattuali);
d) operazioni in evidente conflitto di interessi;
nel piano concordatario presentato da CP_14
successivamente omologato, erano rappresentati crediti per finanziamenti soci (che, come
[...] sopra rappresentato, corrispondono a , e ), Controparte_10 Parte_2 Persona_1 di ammontare complessivo pari a € 537.924,92; tali poste attive risultano totalmente svalutate nel piano;
ciò dimostra che ci si trovi di fronte ad un soggetto imprenditoriale unico e occulto, che opera e ha svolto attività d'impresa attraverso tre distinte articolazioni, formalmente distinte, ma in realtà operanti nell'interesse del primo.
6.3. La motivazione del Tribunale resiste alle doglianze della reclamante ed è condivisa dalla
Corte.
6.3.1. La commistione tra le compagini sociali è incontroversa: le società sono interamente partecipate dai coniugi e e dalla figlia;
i Controparte_10 Parte_2 Persona_1 due coniugi ne risultavano amministratori ( di e Controparte_10 Controparte_10 Parte_2 di nonché di ovvero dipendenti ( di
[...] Parte_1 CP_9 Persona_1
7 . La valenza indiziaria, unitamente ad altri elementi, è indiscutibile, mentre risultano CP_9 astratte le considerazioni generali contrapposte dalla reclamante.
6.3.2. E', del pari, pacifica l'identità delle sedi legali.
6.3.3. Risulta documentalmente (v. visure camerali prodotte dalla reclamata) la coincidenza dell'oggetto sociale delle società che, per ciascuna di esse, è di seguito riportato:
- Controparte_9
“LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': COMMERCIO AL
DETTAGLIO E ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, GESTIONI
DI BAR, RISTORANTI, ALBERGHI, CENTRI SPORTIVI, RICREATIVI, CENTRI COMMERCIALI.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI,
FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE ED UTILI
DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE,
NONCHE' CONCEDERE O RICEVERE CONTRATTI IN SUBAPPALTO CON ESCLUSIONE
DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 1 DEL 2 GENNAIO
1991. SEMPRE NELL'AMBITO DEL CONSEGUIMENTO DELLO STESSO, LA SOCIETA' POTRA',
INOLTRE, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI E CAUZIONI, COSTITUIRE IN
PEGNO BENI E VALORI IMMOBILIARI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUGLI
IMMOBILI SOCIALI E SUI BENI MOBILI REGISTRATI E PRESTARE, IN GENERE, OGNI E
POSSIBILE GARANZIA REALE E PERSONALE PER OBBLIGAZIONI PROPRIE E DI TERZI. LA
SOCIETA', DA ULTIMO, POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE
IMPRESE O SOCIETA' AVENTI OGGETTO IDENTICO, COMPLEMENTARE OD AFFINE E
COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO. ALLA SOCIETA' SONO COMUNQUE PRECLUSI SIA
L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI
ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1, SIA L'ESERCIZIO O NEI CONFRONTI DEL
PUBBLICO O IN VIA PREVALENTE, DELL'ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 COMMA 1O DEL
D.LGS. 1O SETTEMBRE 1993 N. 385”
- Parte_1
“IL COMMERCIO AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI,
GIUSTA TABELLA MERCEOLOGICA I;
DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, GIUSTA TABELLA
MERCEOLOGICA VI;
DOLCIUMI, GIUSTA TABELLA MERCEOLOGICA VII;
PRODOTTI
ALIMENTARI E NON ALIMENTARI PER ESERCIZI AVENTI SUPERFICI DI VENDITA
SUPERIORE A QUATTROCENTO METRI QUADRATI (MQ. 400), GIUSTA TABELLA
MERCEOLOGICA VIII;
ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI DI QUALUNQUE TIPO E
8 PREGIO, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO DI QUALUNQUE TIPO E PREGIO, BIANCHERIA
INTIMA DI QUALUNQUE TIPO E PREGIO, CALZATURE E ARTICOLI IN PELLE E CUOIO DI
QUALUNQUE TIPO E PREGIO, GIUSTA TABELLA MERCEOLOGICA IX;
PRODOTTI TESSILI,
GIUSTA TABELLA MERCEOLOGICA X;
MOBILI, ARTICOLI CASALINGHI,
ELETTRODOMESTICI ED ALTRI MATERIALI, GIUSTA TABELLA MERCEOLOGICA XII;
LIBRI
E ALTRE PUBBLICAZIONI, GIUSTA TABELLA MERCEOLOGICA XIII;
ALTRI PRODOTTI,
GIUSTA TABELLA MERCEOLOGICA XIV: ATTREZZATURE, ARREDI ED ACCESSORI PER
ALBERGHI, COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, FERRAMENTA, ARTICOLI PER LA
CASA, IL GIARDINO, IL GIOCO, IL MARE, IL TEMPO LIBERO E LO SPORT, ARTICOLI DA
REGALO, BICICLETTE, MOTOVEICOLI, AUTOVETTURE, ROULOTTE, PROFUMI, DETERSIVI
E PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA, FIORI FRESCHI E CONFEZIONATI. ALTRESI'
LA SOCIETA' POTRA' ESERCITARE L'ATTIVITA' TURISTICA QUALE: RISTORANTI, BAR,
RICEZIONE ALBERGHIERA, PARCHI GIOCHI;
PROMUOVERE E GESTIRE FIERE ED
ESPOSIZIONI ANCHE PERMANENTI DI PRODOTTI TIPICI DELL'AGRICOLTURA E
DELL'ARTIGIANATO LOCALI ED INTERNAZIONALI. INOLTRE POTRA' SVOLGERE
L'ATTIVITA' IMMOBILIARE: LA COMPRAVENDITA E LA GESTIONE DI IMMOBILI,
COMPRESE EVENTUALI PERTINENZE, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN ITALIA ED
ALL'ESTERO, NONCHE' LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI
DI CALCIO, TENNIS, ATLETICA E PISCINE. PUO' ASSUMERE RAPPRESENTANZE DELLE
ATTIVITA' SVOLTE. ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI
COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARICHE SARANNO
RITENUTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'OGGETTO SOCIALE;
POTRA' ANCHE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI
SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI
OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO E POTRA'
PRESTARE FIDEIUSSIONE”;
- Controparte_10
“IL COMMERCIO, SIA ALL'INGROSSO CHE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI
ALIMENTARI, GIUSTA TAB. MERC. I;
DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI GIUSTA TAB. MERC.
VI; DOLCIUMI GIUSTI TAB.MERC.VII; ARTICOLI DI VESTIARIO, ACCESSORI DI
ABBIGLIAMENTO BIANCHERIA INTIMA ART. IN PELLE E CUOIO.. GIUSTA TAB MERC. X;
MOBILI, ART. CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI GIUSTA TAB MERC. XII;
LIBRI ED ALTRE
PUBBLICAZIONI, GIUSTA TAB.MER.XII ALTRI PRODOTTI GIUSTA TAB. MERC.XIV; ART. DA
9 REGALO, GIOCATTOLI, ARTICOLI PER LA CASA, IL GIARDINO, LO SPORT E IL TEMPO
LIBERO, BICICLETTE, AUTOVETTURE,(OMISSIS) LA SOCIETA' POTRA' ESERCITARE
L'ATIVITA' TURISTICA QUALE: RISTORANTI, BAR, RICEZIONE ALBERGHIERA.. GESTIRE
IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO (E QUANT'ALTRO COMPRESO NELL'ARTICOLO 2 DELLO
STATUTO SOCIALE).”
La reclamante sostiene, invece, che, mentre la operava nel settore del commercio food CP_11
o no food (articoli per l'igiene), le altre due società non erano altro che società immobiliari. Ma tale assunto, oltre che smentito documentalmente, non è stato minimamente dimostrato.
6.3.4. Con riferimento alle operazioni commerciali infragruppo sono incontestati – e, in ogni caso, documentalmente provati ed accertati dal c.t.u. – i plurimi rapporti di locazione immobiliare e di affitto di azienda ripassati, nel corso degli anni (dal 1997 al 2020), tra l'una e l'altra società (v. p.
20 della relazione di c.t.u. ove sono elencati n. 8 contratti). In particolare, è emerso che:
- nei tre contratti di affitto di ramo di azienda tra la e la 2 (nn. 1, 2 e 3 Pt_1 CP_10 dell'elenco del c.t.u.), interveniva quale l.r. sia dell'una che dell'altra società; Persona_2
- in tali tre contratti d'azienda i canoni pattuiti (di Lire 3.600.000 oltre IV per il primo, di Lire
3.000.000 oltre IV per il secondo, di Lire 5.000.000 oltre IV per il terzo) sono stati valutati dal c.t.u. come oltremodo sminuiti e incongrui rispetto ai prezzi di mercato e a quelli applicati successivamente nei contratti evidenziati (nn. 4 e 8 dell'elenco del c.t.u.) nei confronti di soggetti terzi ed esterni al gruppo societario coinvolto (di €. 144.000,00 oltre IV per il primo ed €. 116.640,00 oltre IV per il secondo); sul punto la contestazione della reclamante non è supportata da alcun elemento valutativo di segno contrario;
- dalla vicenda relativa ai contratti del 31.8.2011 (n. 5 dell'elenco del c.t.u.) e del 9.9.2011 (n.
4 dell'elenco del c.t.u.) – ove, in sintesi, lo sconto del canone concesso all'affittuario di ramo di azienda e sublocatore di bene immobile della (cioè la IPER MARKET YI-GOU s.r.l.) veniva Pt_1 concesso non dalla stessa ma direttamente dalla proprietaria nonché locatrice principale CP_10
– emergeva come la società e agivano nei confronti dei terzi con unità Controparte_10 Parte_1
e comunità d'intenti;
- con riferimento al contratto del 20.7.2020 di affitto di ramo di azienda dalla (il cui Pt_1
l.r. era questa volta , moglie del a UN UJ risulta che nel contratto Parte_2 Per_2 la concedente ( ) dava mandato all'affittuario (UN UJ) di pagare in suo nome e per conto Pt_1 il canone annuo di locazione dell'immobile pari ad euro 77.760,00 (euro 6.480,00 al netto IV) direttamente alla società 2, proprietaria dell'immobile (non specificandone le ulteriori CP_10 modalità), e la rimanente parte del canone annuo pari ad Euro 38.880,00 (euro 3.240,00 mensili) oltre
10 l'intera IVA in favore della a titolo di affitto d'azienda; indi, la società avrebbe Pt_1 Pt_1 emesso due distinte fatture nei confronti della ditta individuale UN UJ una per il canone di locazione commerciale dell'immobile pari ad Euro 6.480,00 oltre euro 1.425,60 per IV e l'altra per il canone relativo all'affitto del ramo d'azienda pari ad Euro 3.240,00 oltre euro 712,80 per IV;
l'affittuaria UN UJ avrebbe cosi dovuto pagare l'imponibile della fattura relativa al canone di locazione immobiliare (pari ad euro 6.480,00) direttamente alla proprietaria dell'immobile CP_10
2 e i restanti importi pari euro 3.240,00 (quale imponibile relativo al canone di affitto di azienda) euro
[...]
712,80 (quale iva calcolata sul canone d'affitto d'azienda) ed euro 1.425,60 (quale IV calcolata sul canone di locazione immobiliare) in favore della concedente;
tuttavia tali modalità di Pt_1 pagamento, secondo il c.t.u., sono quanto meno anomale e non si comprendono le motivazioni sottostanti, per le quali la società trattenesse anche le somme relative all'iva della locazione Pt_1 commerciale pari ad euro 1.425,60 mensili invece di restituirle alla Ricorcasa;
- nel contratto di locazione commerciale e gestione di ramo di azienda del 10.10.2012 e sua relativa integrazione (v. nn. 6 e 7 dell'elenco del c.t.u.) il canone pattuito (€ 36.000 annui oltre iva), secondo il c.t.u. non è congruo rispetto ai valori minimi della tabella O.M.I. e di quelli applicati nei contratti simili sottoscritti con soggetti terzi ed esterni rispetto alle società gestite dal nucleo familiare;
inoltre, rispetto a tale contratto, il c.t.u. ha diffusamente evidenziato il suo andamento anomalo e soprattutto il fatto che, infine, la concedente 2 pattuiva con la società con accordo CP_10 CP_11 transattivo, la risoluzione consensuale anticipata dal contratto al fine di avere la piena disponibilità degli immobili, rinunciando al recupero del credito pari alla considerevole somma di euro 227.482,80 dietro compensazione con un asserito ed indimostrato controcredito vantato dalla stessa a CP_11 titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale;
- i rapporto commerciali intercorsi tra le società generavano partite contabili tra le stesse (i cui saldi creditori e debitori sono stati riportati nella c.t.u.; v. pp. 27-28 ove si stigmatizza che esse, nella contabilità delle rispettive società, non coincidono) che sono risultate, via via nel corso degli anni, compensate e/o rinunciate (astenendosi le società creditrici a qualsiasi tentativo di recupero).
Tali specifici ed obiettivi elementi di fatto sono stati contestati dalla reclamante in via del tutto generica e apodittica e, come si è innanzi evidenziato, non contrapponendo alcun elemento obiettivo di segno contrario. In particolare, la reclamante si è sottratta ad una lettura complessiva degli stessi proponendone atomisticamente di volta in volta un'interpretazione in termini di mera legittimità, non cogliendo il loro significato nella prospettiva complessa in questa sede in esame. E appunto i predetti elementi di fatto denotano inequivocabilmente, come evidenziato dal Tribunale in adesione alle valutazioni del c.t.u., l'esistenza di una gestione imprenditoriale unitaria tra le tre società attraverso
11 la quale si assumevano, secondo le esigenze del momento, decisioni ora in favore dell'una ora in favore dell'altra, ma regolando i rapporti commerciali e giuridici delle stesse in funzione del raggiungimento di uno scopo comune a tutte e tre le società. Come si è detto innanzi, proprio l'attribuzione di determinati beni a condizioni non concorrenziali e/o la rinunzia a far valere crediti o diritti sono univoci segni rivelatori dell'attività di partecipazione ad un comune scopo sociale.
6.3.5. Infine, è del pari pacifica la circostanza dell'azzeramento, nel piano concordatario presentato da dei crediti per finanziamenti dei soci , Parte_1 Controparte_10 Parte_2
e , per l'elevato importo di € 537.924,92. Ciò che rileva non è il fatto
[...] Persona_1 che l'azzeramento risulti dal piano concordatario come condizione per la sua omologazione (poi intervenuta) – in astratto non vi è nulla di anomalo nella rinuncia al credito da parte dei soci –, ma che esso costituisca certamente un'attribuzione patrimoniale in favore della società. Anche tale circostanza (provenendo la rinuncia dai soci e amministratori delle altre due società, una s.r.l. e una s.a.s.) rappresenta un indice rivelatore dell'affectio societatis ed, in altri termini, della collaborazione del soci al raggiungimento dello scopo sociale unitario, cioè quello della società di fatto partecipata dalle tre società in questione. Ciò anche tenendo conto, sotto il profilo degli apporti patrimoniali e finanziamenti, dell'ulteriore circostanza che (moglie di ), Parte_2 Parte_3 amministratrice e socia unica della rilasciava in favore della (di cui CP_11 Controparte_10 era socia con il marito , suo amministratore) una garanzia fideiussoria per il Persona_3 considerevole importo di € 4.879.829,00.
6.3.6. Dunque, tutti i sopraindicati elementi di fatto comprovano l'esistenza di un fondo comune costituito dall'insieme dei patrimoni delle singole società coinvolte e dei loro socie, ed altresì la contestuale volontà di gestire l'attività economica in maniera unitaria in vista del raggiungimento di uno scopo comune.
6.4. Il terzo motivo è, del pari, infondato.
6.4.1. La doglianza relativa all'estensione della procedura della liquidazione giudiziale anche alla società sottoposta a procedura concordataria in regolare fase di esecuzione non ha Parte_1 pregio. Invero, l'assoggettamento anche della alla procedura liquidatoria scaturisce ex lege Pt_1 da quella della c.d. supersocietà (cioè della società in nome collettivo di fatto partecipata anche dalla
) ai sensi dell'art. 256, comma 5, c.c.i.i. (in tal senso, cioè di una declaratoria di fallimento Pt_1
“per ripercussione” conseguenza inevitabile del fatto che la società di capitali è socia illimitatamente responsabile di una società di fatto di persone, si è espressa la Suprema Corte avuto riguardo alla analoga previgente disposizione dell'art. 147, comma 5, l.f.; v. Cass. 36378/2023 succitata, Cass.
10507/2016 e Cass. 1095/2016).
12 6.4.2. Né rispetto a tale conseguenza ex lege può essere di ostacolo il fatto che una delle società, socie della supersocietà, sia sottoposta alla procedura concorsuale del concordato preventivo. Invero, rispetto alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della supersocietà ai sensi dell'art. 256, comma 5, c.c.i.i., avrebbe efficacia preclusiva esclusivamente uno strumento alternativo di definizione della crisi della supersocietà la cui insolvenza è l'unico oggetto di regolazione della procedura liquidatoria (in tal senso, con riferimento al regime previgente, le note sentenze Cass. ss.uu.
9935 e 9936/2015), mentre alcuna efficacia preclusiva può rivestire, secondo i principi generali, in difetto di un rapporto di continenza, la pendenza del diverso strumento di regolazione della crisi che riguardi esclusivamente il socio della supersocietà di fatto (sul punto, si registra un unico precedente conforma nella giurisprudenza di merito, ossia Corte Appello Venezia, sent. 358/2025 del 3.3.2025).
6.4.3. Circa l'insolvenza, è chiaro che essa, come correttamente ritenuto dal Tribunale, deve essere riferita alla supersocietà e va desunta dalla situazione economica in cui versano i suoi soci, illimitatamente responsabili, ossia nella fattispecie in esame, le tre società Controparte_9 CP_10
e Nella giurisprudenza è stato, infatti, affermato che:
[...] Parte_1
- <ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile
l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante.>> (così Cass. 6030/2021);
- l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza poiché alla <insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere
l'insolvenza della s.d.f.>> (Cass. 10507/2016 succitata);
- è perciò necessario il riscontro di della insolvenza, autonoma e propria, della supersocietà con la puntualizzazione che all'esito di questa verifica sarà possibile << … giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.. » (così Cass. 12120/2016);
- più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o di una società risulti <che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti … i debiti assunti dal soggetto già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono in realtà giuridicamente imputabili alla società occulta della quale era, appunto, socio (e amministratore, avendo agito per conto della stessa e, quindi, a norma dell'art.2297 comma 2 c.c. in sua
13 rappresentanza)”; <nello stesso modo sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibile alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati; quindi <se i debiti assunti (sia pure in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, i realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art.147 comma 5 L.F. non accenna) può essere allora senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art.5 l. fall.)” (cfr. Cass. 36378/2023 succitata).
6.4.4. Proprio compiendo tale indagine il Tribunale ha evidenziato la situazione debitoria delle tre società:
- la già in liquidazione giudiziale, debiti ammessi al passivo, per ora solo in sede Controparte_9 tempestiva, pari a € 568.497,74 (a cui dover aggiungere tutte le spese di procedura), a fronte di una attivo e liquidità allo stato inesistente, non essendo neppure stato aperto il conto della procedura;
- la ha un debito erariale nei confronti de Agenzia delle Entrate Riscossione Controparte_10 per € 1.817.286,00 e nei confronti di INPS per € 76.002,36 nonché debiti ipotecari nei confronti del ceto bancario per complessivi € 5.186.981,46 (sono in corso anche procedure esecutive;
cfr. pp. 35-
36 della c.t.u.); tutto ciò a fronte di una liquidità allo stato risultante inesistente e, in ogni caso, insufficiente;
- la è in concordato preventivo con un fabbisogno concordatario di € 3.114.360,86 (nel Pt_1 dettaglio, prededuzioni per € 876.514,90; ipotecari per € 608.865,29; privilegiati mobiliari per
€ 619.023,24; chirografari al 56,73% per € 1.009.957,43), ma con disponibilità di € 1.072.363,04.
Pertanto, il Tribunale ha logicamente concluso che l'esposizione debitoria complessiva della supersocietà (pari a circa € 9.800.000,00) non appare sanabile ed, infatti, le due società formalmente ancora in bonis non possono sanare i debiti della né la 2 può sanare anche soltanto CP_11 CP_10
i propri né, come è evidente, tale compito può essere assolto dalla . Pt_1
6.4.5. E' evidente, a questo punto, l'inconferenza delle argomentazioni della reclamante circa la asserita regolare esecuzione del concordato preventivo (che è stato dichiarato chiuso con il decreto reclamato).
7. In conclusione, il reclamo va respinto.
7.1. Quanto alle spese, non è possibile, per carenza di interesse, pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore delle curatele giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare (non a caso la reclamate non hanno invocato tale condanna).
14 7.2. L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
7.3. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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