Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1969, n. 2916
CASS
Sentenza 2 agosto 1969

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I provvedimenti adottati all'unanimita dai condomini, al di fuori dell'assemblea, derivano la loro efficacia vincolante dal valore contrattuale dell'atto. ( nella specie, e stata ritenuta legittima l'approvazione per iscritto, mediante apposizione delle firme di tutti i condomini, del preventivo di spesa relativo alla installazione di una antenna centralizzata televisiva, avvenuta al di fuori dell'assemblea, nonche l'approvazione, con la maggioranza semplice dell'assemblea, del piano di riparto della spesa in parti uguali fra i condomini, anziche in proporzione al valore millesimale delle singole proprieta, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali i condomini, ai sensi dell'art 23, primo e secondo comma, cod civ).*

Commentario1

  • 1Come si modifica il riparto delle spese condominiali?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 luglio 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1969, n. 2916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2916
Data del deposito : 2 agosto 1969

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