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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2648 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AR De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 2648 /2025 R.G. da
, con l'avv. Cozzi Marina come da procura in atti Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Vaudano Federico come da procura in atti Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) Accertata la sussistenza dei presupposti ex artt. 2 e 3, comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/1970, e successive modifiche, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra
[...]
e il Sig. , iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Pt_1 Controparte_1
Civile del predetto Comune al n. 8 per l'anno 2007, Parte 2, Serie A;
2) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di RA PA (PD) affinché proceda alla trascrizione dell'emananda 2
sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza e ulteriori incombenze di legge;
3) dichiarare che le parti non hanno diritto all'assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, legge n.
898/1970 e che, per l'effetto, nulla è dovuto da un coniuge in favore dell'altro;
4) con la sottoscrizione del presente accordo, il Sig. si impegna a trasferire alla Controparte_1
Sig.ra entro 30 giorni dalla data di comparizione delle parti davanti al Giudice, Parte_1
Dott.ssa Di Paolo, nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Padova, n. 2648/2025 R.G., innanzi al
Notaio Dott. , la propria quota pari al 50% della proprietà superficiaria della Persona_1
porzione di un fabbricato a schiera pentafamiliare (costituente il fabbricato A2 del Quartiere
Melarossa), sito in Comune di RA PA, Via Biancolino, costituita da un'abitazione avente accesso dal civico n. 11 di detta via e svolgentesi sui piani terra e primo nonché da un garage al piano terra, con annesso antistante e retrostante scoperto di pertinenza esclusiva, così censita:
Catasto Fabbricati del Comune di RA PA al Foglio 25, Particelle: 398, Sub. 3, Via
Biancolino, p. T, bene non censibile (cortile) comune ai subb. 24 e 25; 398, Sub. 24, Via Biancolino,
p.T-1-2, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, RC. Euro 581,01; 398, Sub. 25, Via Biancolino, p. T, cat. C/6, cl. 1, mq. 16, RC. Euro 28,10, a fronte del pagamento in favore del medesimo, da parte della Sig.ra
[...]
, della somma di € 40.000,00; Pt_1
5) le parti, inoltre, convengono che l'atto di trasferimento avverrà a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, facendo rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali di cui al punto 4) che precede;
Per_ 6) le parti sono concordi nel prevedere l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre Sig. di Controparte_1
Per_ vedere quando vorrà, compatibilmente con gli impegni del minore e della madre, dandone avviso alla Sig.ra almeno 48 ore prima. In ogni caso, il Sig. avrà facoltà di Parte_1 Controparte_1
Per_ vedere il figlio con i seguenti tempi e modalità di incontro: due fine settimana al mese alternati, dal venerdì alla domenica dalla mattina alla sera, con pernottamento presso l'abitazione materna, Per_ salvo volontà contraria manifestata da parte di;
sette giorni durante le vacanze di Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, con pernottamento presso Per_ l'abitazione materna, salvo volontà contraria manifestata da parte di;
le vacanze scolastiche di
Pasqua ad anni alterni;
due settimane durante le vacanze estive da concordare ogni anno entro il 30 aprile;
2 3
7) a decorrere dal mese di novembre 2025, il Sig. si impegna a provvedere al Controparte_1
Per_ pagamento di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio di € 204,58
(duecentoquattro/58) mensile, oltre rivalutazione Istat, il quale verrà versato alla Sig.ra
[...]
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico. Le spese straordinarie per il figlio Pt_1
Per_
saranno poste esclusivamente a carico della Sig.ra ; Parte_1
8) le spese del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno compensate tra le parti;
9) Le parti dichiarano, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 19 L. 6/03/1987, n. 74, che l'attribuzione patrimoniale di cui sopra costituisce elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.5.2025, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in data 23.6.2007 in RA PA (PD) con , che Controparte_1 dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio che con sentenza n.1621/2020 Per_2
depositata in data 10.11.2020 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, dando atto di aver trovato un accordo con la ricorrente e all'udienza ex Controparte_1
art.473 bis.21 c.p.c. fissata per il 29.10.2025 le parti prestavano il loro consenso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe, precisando le conclusioni come da accordi.
Pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio rileva che non si ricade in una fattispecie sottesa alla disciplina di cui all'art. 473bis. 42 c.p.c.; le allegazioni di cui al ricorso, in ogni caso prive di alcun riscontro probatorio, non rappresentano atti di violenza domestica o di genere, essendo piuttosto relative ad alcune criticità nei rapporti tra genitori e con il figlio Per_2
Per l'effetto, è possibile valutare l'accordo raggiunto dalle parti tenendo conto, inoltre, che sulle condizioni relative al figlio minore di quindici anni, le conclusioni congiunte non si discostano Per_2
con quelle formulate nel ricorso introduttivo.
Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. b) l.
898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima
3 4
si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del
Tribunale (udienza tenutasi il 22.5.2020).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate tra le parti sono prive di profili di illegittimità ed adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore e pertanto va preso atto degli stessi con riguardo ai punti 3, 6 e 7 delle rassegnate conclusioni.
Gli accordi di cui a punti 4, 5 e 9, essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepiti ai fini della loro validità ed efficacia. Il Tribunale prende atto in ogni caso che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4, a definizione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA PA da e in data 23.6.2007, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di RA PA al n. 57 parte II anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4) dà atto, in particolare, che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle rassegnate conclusioni;
5) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di Paolo
Il Presidente
AR De MU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AR De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 2648 /2025 R.G. da
, con l'avv. Cozzi Marina come da procura in atti Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Vaudano Federico come da procura in atti Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) Accertata la sussistenza dei presupposti ex artt. 2 e 3, comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/1970, e successive modifiche, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra
[...]
e il Sig. , iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Pt_1 Controparte_1
Civile del predetto Comune al n. 8 per l'anno 2007, Parte 2, Serie A;
2) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di RA PA (PD) affinché proceda alla trascrizione dell'emananda 2
sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza e ulteriori incombenze di legge;
3) dichiarare che le parti non hanno diritto all'assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, legge n.
898/1970 e che, per l'effetto, nulla è dovuto da un coniuge in favore dell'altro;
4) con la sottoscrizione del presente accordo, il Sig. si impegna a trasferire alla Controparte_1
Sig.ra entro 30 giorni dalla data di comparizione delle parti davanti al Giudice, Parte_1
Dott.ssa Di Paolo, nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Padova, n. 2648/2025 R.G., innanzi al
Notaio Dott. , la propria quota pari al 50% della proprietà superficiaria della Persona_1
porzione di un fabbricato a schiera pentafamiliare (costituente il fabbricato A2 del Quartiere
Melarossa), sito in Comune di RA PA, Via Biancolino, costituita da un'abitazione avente accesso dal civico n. 11 di detta via e svolgentesi sui piani terra e primo nonché da un garage al piano terra, con annesso antistante e retrostante scoperto di pertinenza esclusiva, così censita:
Catasto Fabbricati del Comune di RA PA al Foglio 25, Particelle: 398, Sub. 3, Via
Biancolino, p. T, bene non censibile (cortile) comune ai subb. 24 e 25; 398, Sub. 24, Via Biancolino,
p.T-1-2, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, RC. Euro 581,01; 398, Sub. 25, Via Biancolino, p. T, cat. C/6, cl. 1, mq. 16, RC. Euro 28,10, a fronte del pagamento in favore del medesimo, da parte della Sig.ra
[...]
, della somma di € 40.000,00; Pt_1
5) le parti, inoltre, convengono che l'atto di trasferimento avverrà a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, facendo rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali di cui al punto 4) che precede;
Per_ 6) le parti sono concordi nel prevedere l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre Sig. di Controparte_1
Per_ vedere quando vorrà, compatibilmente con gli impegni del minore e della madre, dandone avviso alla Sig.ra almeno 48 ore prima. In ogni caso, il Sig. avrà facoltà di Parte_1 Controparte_1
Per_ vedere il figlio con i seguenti tempi e modalità di incontro: due fine settimana al mese alternati, dal venerdì alla domenica dalla mattina alla sera, con pernottamento presso l'abitazione materna, Per_ salvo volontà contraria manifestata da parte di;
sette giorni durante le vacanze di Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, con pernottamento presso Per_ l'abitazione materna, salvo volontà contraria manifestata da parte di;
le vacanze scolastiche di
Pasqua ad anni alterni;
due settimane durante le vacanze estive da concordare ogni anno entro il 30 aprile;
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7) a decorrere dal mese di novembre 2025, il Sig. si impegna a provvedere al Controparte_1
Per_ pagamento di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio di € 204,58
(duecentoquattro/58) mensile, oltre rivalutazione Istat, il quale verrà versato alla Sig.ra
[...]
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico. Le spese straordinarie per il figlio Pt_1
Per_
saranno poste esclusivamente a carico della Sig.ra ; Parte_1
8) le spese del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno compensate tra le parti;
9) Le parti dichiarano, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 19 L. 6/03/1987, n. 74, che l'attribuzione patrimoniale di cui sopra costituisce elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.5.2025, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in data 23.6.2007 in RA PA (PD) con , che Controparte_1 dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio che con sentenza n.1621/2020 Per_2
depositata in data 10.11.2020 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, dando atto di aver trovato un accordo con la ricorrente e all'udienza ex Controparte_1
art.473 bis.21 c.p.c. fissata per il 29.10.2025 le parti prestavano il loro consenso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe, precisando le conclusioni come da accordi.
Pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio rileva che non si ricade in una fattispecie sottesa alla disciplina di cui all'art. 473bis. 42 c.p.c.; le allegazioni di cui al ricorso, in ogni caso prive di alcun riscontro probatorio, non rappresentano atti di violenza domestica o di genere, essendo piuttosto relative ad alcune criticità nei rapporti tra genitori e con il figlio Per_2
Per l'effetto, è possibile valutare l'accordo raggiunto dalle parti tenendo conto, inoltre, che sulle condizioni relative al figlio minore di quindici anni, le conclusioni congiunte non si discostano Per_2
con quelle formulate nel ricorso introduttivo.
Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. b) l.
898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima
3 4
si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del
Tribunale (udienza tenutasi il 22.5.2020).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate tra le parti sono prive di profili di illegittimità ed adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore e pertanto va preso atto degli stessi con riguardo ai punti 3, 6 e 7 delle rassegnate conclusioni.
Gli accordi di cui a punti 4, 5 e 9, essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepiti ai fini della loro validità ed efficacia. Il Tribunale prende atto in ogni caso che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4, a definizione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA PA da e in data 23.6.2007, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di RA PA al n. 57 parte II anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4) dà atto, in particolare, che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle rassegnate conclusioni;
5) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di Paolo
Il Presidente
AR De MU
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