Art. 3.
I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennita' percepiti all'atto del congedo.
La restituzione delle somme verra' effettuata a rate mensili.
L'importo di ogni singola rata non dovra' essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.
I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennita' percepiti all'atto del congedo.
La restituzione delle somme verra' effettuata a rate mensili.
L'importo di ogni singola rata non dovra' essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.