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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/10/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n.r.g. 1425/2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio e la Parte_1 C.F._1 persona dell'Avv. Luciano Pronzello, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del suo procuratore per il settore Controparte_1 P.IVA_1
acquisizione e recupero crediti Avv. Iolanda Zagaria, elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe (Pippo) Sanna, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al collegio del 30/09/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
pagina 1 di 7 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.664/2023 emessa dal Tribunale di Novara, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa E. Scotti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1422/2022, depositata in cancelleria in data
13.10.2023, notificata il 18.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-in via di subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, preso atto della querela di falso formulata in forma incidentale, sospendere il presente giudizio e nel caso, controparte voglia insistere nell'avvalersi del suddetto documento apocrifo, chiede ammettersi CTU grafologica sullo stesso.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Contrariis reieectis, voglia ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
In via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello perché non indica in modo chiaro, sintetico e specifico: il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
in via principale e nel merito respingere la domanda dell'attore perché l'opposizione al precetto è stata meramente pretestuosa e dilatoria, e confermare la sentenza appellata n. 664/2023, emessa dal
Tribunale di Novara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa E. Scotti, nell'ambito del giudizio
N.R.G.1422/2022, depositata in cancelleria in data 13/10/2023.
Con il favore di spese, onorari di causa e di giudizio di primo e secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. in data 31/05/2022 riceveva la notifica dell'atto di precetto con cui Parte_1 Controparte_1
gli intimava il pagamento di € 4.314,35 oltre accessori, in virtù del decreto ingiuntivo n.1765/2001 emesso dal Giudice di Pace di Firenze il 2/04/2001.
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. proponeva opposizione al precetto, deducendo che, al momento della notifica, il credito portato dal decreto ingiuntivo n.1765/2001 era ormai prescritto.
costituendosi in giudizio, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, allegando di Controparte_1
avere validamente interrotto la prescrizione del credito mediante (tra l'altro) l'invio di atti di pagina 2 di 7 costituzione in mora, con raccomandate con avviso di ricevimento del 13/04/2005 e del 10/12/2014, che produceva (docc. 6 e 7).
Con la prima memoria ex art.183 comma sesto c.p.c., contestava l'autenticità della Parte_1
sottoscrizione apposta sulle copie delle cartoline di ricevimento delle raccomandate e ne effettuava formale disconoscimento ai sensi dell'art.214 e ss. c.p.c..
Con sentenza n.664/2023 pubblicata il 12/10/2023, il Tribunale di Novara rilevava che:
- il titolo azionato (decreto ingiuntivo) risultava essere stato regolarmente notificato all'attore il
10/4/2001; avverso il decreto non era stata presentata alcuna opposizione, sicché esso era stato munito di formula esecutiva il 9/6/2001 ed aveva così acquisito efficacia di giudicato;
il termine prescrizionale decennale risultava essere stato validamente interrotto dalla convenuta tramite la notifica dell'atto di precetto del 18/9/2001, l'esecuzione del pignoramento mobiliare del 20/11/2001, l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno del 13/4/2005 e del 10/12/2014;
- con la prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., contestava l'autenticità della Parte_1
sigla apposta sulle copie delle cartoline di ricevimento delle predette raccomandate, allegate alla comparsa di risposta, e ne effettuava formale disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c.;
- il disconoscimento era inammissibile poiché tardivo, dal momento che, ai sensi dell'art.215 n.2 c.p.c., avendo la convenuta prodotto le scritture con la comparsa di costituzione e risposta, il disconoscimento avrebbe dovuto essere necessariamente effettuato all'udienza di prima comparizione;
-le cartoline di ricevimento prodotte da parte convenuta mantenevano quindi efficacia probatoria del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione;
- le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 in relazione all'attività processuale svolta.
Il Tribunale, dunque, rigettava le domande e condannava la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 1.850,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Tribunale articolando il Parte_1
motivo di gravame di seguito illustrato e formulando le conclusioni sopra formulate.
costituendosi, chiedeva di dichiarare inammissibile ex art.342 c.p.c. l'appello e di Controparte_1
rigettarlo in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado.
In corso di giudizio proponeva querela di falso in via incidentale con riferimento ai Parte_1
docc. 6 e 7 di Questa Corte, con ordinanza 6/6/2025, dichiarava inammissibile la Controparte_1
querela di falso in quanto irrilevante.
pagina 3 di 7 II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello è articolato in un unico motivo di gravame.
Con tale motivo - “violazione degli artt. 214 e 251 cpc”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento, da parte di della Parte_1
sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte da così Controparte_1
rigettando l'opposizione; allega che: la tardività del disconoscimento non è rilevabile d'ufficio, perché tale eccezione è esercitabile esclusivamente dalla parte che ha prodotto il documento (Cass. civ., sez.II,
n. 9690/2023); non ha mai effettuato tale eccezione, e, pur ammettendo lo abbia fatto, Controparte_1
tale eccezione è tardiva, essendo stata effettuata all'interno della comparsa conclusionale;
l'assenza di tale eccezione, o quantomeno la sua tardività, inibisce ad la possibilità di utilizzare gli Controparte_1
avvisi di ricevimento prodotti in giudizio, dal momento che non ne ha richiesto la verificazione.
eccepisce l'infondatezza del motivo rilevando che: non ha mai prodotto nel giudizio di Controparte_1
merito un documento la cui paternità è stata ascritta a bensì avvisi di ricevimento Parte_1 attribuiti alla sfera di conoscenza dell'appellante; dal momento che le raccomandate hanno ad oggetto lettere inoltrate tra privati col mezzo del servizio postale, non si applica la disciplina della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, bensì quella del regolamento del servizio postale ordinario;
ai sensi di tale disciplina, la raccomandata si considera regolarmente recapitata quando è giunta all'indirizzo ed è stata consegnata al destinatario o ad altri soggetti indicati dalle norme, senza che l'agente postale sia onerato dal rispetto di ulteriori formalità; poiché il recapito delle raccomandate è avvenuto secondo le modalità previste dal regolamento del servizio postale ordinario, esso deve ritenersi ritualmente effettuato, essendo state le raccomandate consegnate all'indirizzo di residenza del destinatario;
sicché è irrilevante che la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento non sia di l'atto pervenuto Parte_1 all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, Parte_1 stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.; tale presunzione può essere superata dalla prova, a carico di controparte, di essere stato incolpevolmente impossibilitato a prendere cognizione dell'atto; l'appellante non ha adempiuto a tale onere probatorio, essendosi limitato a disconoscere la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, senza però provare che tali atti non siano entrati nella sua sfera di conoscenza;
non è necessaria la querela di falso per superare la presunzione ex pagina 4 di 7 art.1335 c.c., dal momento che, essendo la disciplina applicabile al caso concreto quella del regolamento sul servizio postale ordinario e non quella della notifica di atti giudiziari a mezzo posta,
l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata.
È fondato l'argomento formulato da Controparte_1
Si premette che ai sensi dell'art. 2943 comma quarto c.c., la prescrizione è interrotta da ogni “atto che valga a costituire in mora il debitore”.
E l'art.1335 c.c. dispone che: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Come statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza 34212/2021 “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”.
Applicando tale disciplina, “è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (Cass., Sez.V, n.19795/2017, anche citata dall'appellata).
Bisogna poi sottolineare che, in ragione dell'applicazione al caso concreto delle norme concernenti il servizio postale ordinario, “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. trib., n.13086/2021).
Vista la ritualità della consegna, è onere dell'appellante provare il superamento della presunzione ex art.1335 c.c..
L'appellante non ha provato di non essere venuto a conoscenza delle due raccomandate ritualmente consegnategli dall'agente postale su istanza di limitandosi a disconoscere la Controparte_1
pagina 5 di 7 sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento, senza però provare di essere stato incolpevolmente impossibilitato a prenderne conoscenza.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.15987/2025, rifacendosi a Cass. S.U. n.23874/2024, ha definito la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. come “la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria”, ove “La prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch'essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell'atto”.
Il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento effettuato dall'appellante non è idoneo a provare l'oggettiva impossibilità della conoscenza degli atti, dal momento che, ai sensi della sopracitata pronuncia della Suprema Corte n.13086/2021, se l'atto è giunto all'indirizzo del destinatario, questo si ritiene ritualmente consegnato. non ha contestato che il domicilio presso cui è avvenuta la consegna delle Parte_1
raccomandate fosse il suo, e, in assenza della prova contraria richiesta dall'art.1335 c.c., opera dunque la presunzione di conoscenza.
Tale motivazione assorbe l'esame del motivo di appello e di ogni altra questione, poiché oggetto di causa non è la paternità della sottoscrizione, bensì la possibilità o meno, per di venire a Parte_1 conoscenza delle raccomandate inviate da e l'idoneità delle raccomandate a produrre Controparte_1
l'effetto interruttivo della prescrizione. La sola contestazione della firma, mediante disconoscimento o querela di falso, non è idonea ad escludere la ritualità della consegna ai sensi dell'art.1335 c.c..
Pertanto, la prescrizione del diritto è stata validamente interrotta, con rigetto dell'opposizione.
Per le ragioni ivi esposte, la sentenza di primo grado va confermata, ma con diversa motivazione.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore della parte appellata costituita.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da €1.101,00 a €5.200,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 536,00 per fase di studio,
pagina 6 di 7 € 536,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale, per totali € 1.923,00 per compensi;
oltre al
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di Novara, Parte_1
pubblicata il 12.10.2023, che per l'effetto conferma, con la diversa motivazione di cui sopra;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario Controparte_1
spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n.r.g. 1425/2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio e la Parte_1 C.F._1 persona dell'Avv. Luciano Pronzello, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del suo procuratore per il settore Controparte_1 P.IVA_1
acquisizione e recupero crediti Avv. Iolanda Zagaria, elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe (Pippo) Sanna, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al collegio del 30/09/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
pagina 1 di 7 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.664/2023 emessa dal Tribunale di Novara, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa E. Scotti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1422/2022, depositata in cancelleria in data
13.10.2023, notificata il 18.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-in via di subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, preso atto della querela di falso formulata in forma incidentale, sospendere il presente giudizio e nel caso, controparte voglia insistere nell'avvalersi del suddetto documento apocrifo, chiede ammettersi CTU grafologica sullo stesso.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Contrariis reieectis, voglia ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
In via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello perché non indica in modo chiaro, sintetico e specifico: il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
in via principale e nel merito respingere la domanda dell'attore perché l'opposizione al precetto è stata meramente pretestuosa e dilatoria, e confermare la sentenza appellata n. 664/2023, emessa dal
Tribunale di Novara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa E. Scotti, nell'ambito del giudizio
N.R.G.1422/2022, depositata in cancelleria in data 13/10/2023.
Con il favore di spese, onorari di causa e di giudizio di primo e secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. in data 31/05/2022 riceveva la notifica dell'atto di precetto con cui Parte_1 Controparte_1
gli intimava il pagamento di € 4.314,35 oltre accessori, in virtù del decreto ingiuntivo n.1765/2001 emesso dal Giudice di Pace di Firenze il 2/04/2001.
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. proponeva opposizione al precetto, deducendo che, al momento della notifica, il credito portato dal decreto ingiuntivo n.1765/2001 era ormai prescritto.
costituendosi in giudizio, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, allegando di Controparte_1
avere validamente interrotto la prescrizione del credito mediante (tra l'altro) l'invio di atti di pagina 2 di 7 costituzione in mora, con raccomandate con avviso di ricevimento del 13/04/2005 e del 10/12/2014, che produceva (docc. 6 e 7).
Con la prima memoria ex art.183 comma sesto c.p.c., contestava l'autenticità della Parte_1
sottoscrizione apposta sulle copie delle cartoline di ricevimento delle raccomandate e ne effettuava formale disconoscimento ai sensi dell'art.214 e ss. c.p.c..
Con sentenza n.664/2023 pubblicata il 12/10/2023, il Tribunale di Novara rilevava che:
- il titolo azionato (decreto ingiuntivo) risultava essere stato regolarmente notificato all'attore il
10/4/2001; avverso il decreto non era stata presentata alcuna opposizione, sicché esso era stato munito di formula esecutiva il 9/6/2001 ed aveva così acquisito efficacia di giudicato;
il termine prescrizionale decennale risultava essere stato validamente interrotto dalla convenuta tramite la notifica dell'atto di precetto del 18/9/2001, l'esecuzione del pignoramento mobiliare del 20/11/2001, l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno del 13/4/2005 e del 10/12/2014;
- con la prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., contestava l'autenticità della Parte_1
sigla apposta sulle copie delle cartoline di ricevimento delle predette raccomandate, allegate alla comparsa di risposta, e ne effettuava formale disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c.;
- il disconoscimento era inammissibile poiché tardivo, dal momento che, ai sensi dell'art.215 n.2 c.p.c., avendo la convenuta prodotto le scritture con la comparsa di costituzione e risposta, il disconoscimento avrebbe dovuto essere necessariamente effettuato all'udienza di prima comparizione;
-le cartoline di ricevimento prodotte da parte convenuta mantenevano quindi efficacia probatoria del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione;
- le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 in relazione all'attività processuale svolta.
Il Tribunale, dunque, rigettava le domande e condannava la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 1.850,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Tribunale articolando il Parte_1
motivo di gravame di seguito illustrato e formulando le conclusioni sopra formulate.
costituendosi, chiedeva di dichiarare inammissibile ex art.342 c.p.c. l'appello e di Controparte_1
rigettarlo in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado.
In corso di giudizio proponeva querela di falso in via incidentale con riferimento ai Parte_1
docc. 6 e 7 di Questa Corte, con ordinanza 6/6/2025, dichiarava inammissibile la Controparte_1
querela di falso in quanto irrilevante.
pagina 3 di 7 II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello è articolato in un unico motivo di gravame.
Con tale motivo - “violazione degli artt. 214 e 251 cpc”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento, da parte di della Parte_1
sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte da così Controparte_1
rigettando l'opposizione; allega che: la tardività del disconoscimento non è rilevabile d'ufficio, perché tale eccezione è esercitabile esclusivamente dalla parte che ha prodotto il documento (Cass. civ., sez.II,
n. 9690/2023); non ha mai effettuato tale eccezione, e, pur ammettendo lo abbia fatto, Controparte_1
tale eccezione è tardiva, essendo stata effettuata all'interno della comparsa conclusionale;
l'assenza di tale eccezione, o quantomeno la sua tardività, inibisce ad la possibilità di utilizzare gli Controparte_1
avvisi di ricevimento prodotti in giudizio, dal momento che non ne ha richiesto la verificazione.
eccepisce l'infondatezza del motivo rilevando che: non ha mai prodotto nel giudizio di Controparte_1
merito un documento la cui paternità è stata ascritta a bensì avvisi di ricevimento Parte_1 attribuiti alla sfera di conoscenza dell'appellante; dal momento che le raccomandate hanno ad oggetto lettere inoltrate tra privati col mezzo del servizio postale, non si applica la disciplina della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, bensì quella del regolamento del servizio postale ordinario;
ai sensi di tale disciplina, la raccomandata si considera regolarmente recapitata quando è giunta all'indirizzo ed è stata consegnata al destinatario o ad altri soggetti indicati dalle norme, senza che l'agente postale sia onerato dal rispetto di ulteriori formalità; poiché il recapito delle raccomandate è avvenuto secondo le modalità previste dal regolamento del servizio postale ordinario, esso deve ritenersi ritualmente effettuato, essendo state le raccomandate consegnate all'indirizzo di residenza del destinatario;
sicché è irrilevante che la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento non sia di l'atto pervenuto Parte_1 all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, Parte_1 stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.; tale presunzione può essere superata dalla prova, a carico di controparte, di essere stato incolpevolmente impossibilitato a prendere cognizione dell'atto; l'appellante non ha adempiuto a tale onere probatorio, essendosi limitato a disconoscere la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, senza però provare che tali atti non siano entrati nella sua sfera di conoscenza;
non è necessaria la querela di falso per superare la presunzione ex pagina 4 di 7 art.1335 c.c., dal momento che, essendo la disciplina applicabile al caso concreto quella del regolamento sul servizio postale ordinario e non quella della notifica di atti giudiziari a mezzo posta,
l'avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata.
È fondato l'argomento formulato da Controparte_1
Si premette che ai sensi dell'art. 2943 comma quarto c.c., la prescrizione è interrotta da ogni “atto che valga a costituire in mora il debitore”.
E l'art.1335 c.c. dispone che: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Come statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza 34212/2021 “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”.
Applicando tale disciplina, “è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (Cass., Sez.V, n.19795/2017, anche citata dall'appellata).
Bisogna poi sottolineare che, in ragione dell'applicazione al caso concreto delle norme concernenti il servizio postale ordinario, “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. trib., n.13086/2021).
Vista la ritualità della consegna, è onere dell'appellante provare il superamento della presunzione ex art.1335 c.c..
L'appellante non ha provato di non essere venuto a conoscenza delle due raccomandate ritualmente consegnategli dall'agente postale su istanza di limitandosi a disconoscere la Controparte_1
pagina 5 di 7 sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento, senza però provare di essere stato incolpevolmente impossibilitato a prenderne conoscenza.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.15987/2025, rifacendosi a Cass. S.U. n.23874/2024, ha definito la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. come “la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria”, ove “La prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch'essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell'atto”.
Il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento effettuato dall'appellante non è idoneo a provare l'oggettiva impossibilità della conoscenza degli atti, dal momento che, ai sensi della sopracitata pronuncia della Suprema Corte n.13086/2021, se l'atto è giunto all'indirizzo del destinatario, questo si ritiene ritualmente consegnato. non ha contestato che il domicilio presso cui è avvenuta la consegna delle Parte_1
raccomandate fosse il suo, e, in assenza della prova contraria richiesta dall'art.1335 c.c., opera dunque la presunzione di conoscenza.
Tale motivazione assorbe l'esame del motivo di appello e di ogni altra questione, poiché oggetto di causa non è la paternità della sottoscrizione, bensì la possibilità o meno, per di venire a Parte_1 conoscenza delle raccomandate inviate da e l'idoneità delle raccomandate a produrre Controparte_1
l'effetto interruttivo della prescrizione. La sola contestazione della firma, mediante disconoscimento o querela di falso, non è idonea ad escludere la ritualità della consegna ai sensi dell'art.1335 c.c..
Pertanto, la prescrizione del diritto è stata validamente interrotta, con rigetto dell'opposizione.
Per le ragioni ivi esposte, la sentenza di primo grado va confermata, ma con diversa motivazione.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore della parte appellata costituita.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da €1.101,00 a €5.200,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 536,00 per fase di studio,
pagina 6 di 7 € 536,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale, per totali € 1.923,00 per compensi;
oltre al
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di Novara, Parte_1
pubblicata il 12.10.2023, che per l'effetto conferma, con la diversa motivazione di cui sopra;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario Controparte_1
spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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