Corte d'Appello Torino, sentenza 15/10/2025, n. 838
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Sentenza 15 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, si è pronunciata su un appello proposto da una parte avverso la sentenza del Tribunale di Novara, che aveva rigettato la sua opposizione a un atto di precetto. La controversia trae origine da un atto di precetto notificato alla parte appellante, intimante il pagamento di una somma in virtù di un decreto ingiuntivo del 2001. L'opponente aveva dedotto la prescrizione del credito al momento della notifica del precetto. La parte appellata, creditrice, si era costituita contestando la domanda e allegando l'interruzione della prescrizione mediante atti di costituzione in mora, tra cui raccomandate con ricevuta di ritorno del 2005 e del 2014. L'appellante aveva, a sua volta, disconosciuto formalmente le sottoscrizioni apposte sulle cartoline di ricevimento di tali raccomandate. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'opposizione, ritenendo il disconoscimento tardivo e quindi inammissibile, e confermando l'efficacia probatoria delle cartoline di ricevimento come atti interruttivi della prescrizione. L'appellante, nel suo atto di appello, ha sollevato un unico motivo di gravame, lamentando la violazione degli artt. 214 e 251 c.p.c., sostenendo che la tardività del disconoscimento non fosse rilevabile d'ufficio e che, in assenza di una richiesta di verificazione da parte della creditrice, gli avvisi di ricevimento non potessero essere utilizzati. La parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità e, nel merito, ha chiesto il rigetto, confermando la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello di Torino ha preliminarmente dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo l'atto sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata e i motivi di doglianza. Nel merito, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione. La Corte ha ritenuto che la disciplina applicabile alla ricezione delle raccomandate fosse quella del servizio postale ordinario e non quella della notifica di atti giudiziari, con la conseguente irrilevanza della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento da parte di persona diversa dal destinatario, purché la consegna sia avvenuta all'indirizzo del destinatario. Ha richiamato la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., che opera quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario, presunzione che può essere superata solo dalla prova, a carico di quest'ultimo, di essere stato incolpevolmente impossibilitato a prenderne cognizione. L'appellante, limitandosi a disconoscere la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento senza provare l'oggettiva impossibilità di conoscenza, non aveva adempiuto a tale onere probatorio. La Corte ha quindi concluso che la prescrizione del diritto era stata validamente interrotta e che il disconoscimento della firma non era idoneo ad escludere la ritualità della consegna ai sensi dell'art. 1335 c.c., assorbendo tale motivazione ogni altra questione. Le spese di lite del giudizio d'appello sono state poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellata, con condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 15/10/2025, n. 838
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 838
    Data del deposito : 15 ottobre 2025

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